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INPS - Le modalità di pagamento delle pensioni sopra i 1000 euro

Dettagli

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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 28-6-2012 n. 10885
L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 12, comma 2 e successive modifiche ed integrazioni. Pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a 1000 euro.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.
Msg. 28 giugno 2012, n. 10885 (1).
L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 12, comma 2 e successive modifiche ed integrazioni. Pagamento in contanti delle pensioni di importo superiore a 1000 euro.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.
 
1. Premessa
La L. 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 2 dell'art. 12, aggiunge il comma 4-ter all'art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
Tale disposizione ha lo scopo di favorire l'adozione da parte delle Pubbliche amministrazioni di modalità e strumenti di pagamento più efficienti e coerenti con il processo di digitalizzazione degli Enti Pubblici e con la normativa di attuazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payement Services Directive), stabilendo l'utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici, disponibili presso il sistema bancario o postale, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'art. 4 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, per la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a 1.000 euro.
 
2. Modifiche introdotte dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
2.1 Decorrenza del divieto di utilizzazione del contante


In base all'art. 3, comma 3, della L. 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (allegato 1), l'adeguamento alle suddette modalità di pagamento attraverso strumenti elettronici deve avvenire a partire dal 1° luglio 2012. La norma descritta impone quindi all'Istituto di non effettuare pagamenti in contante o con assegno di importo superiore a 1.000 euro per pensioni a decorrere dal 1° luglio 2012, sia per le rate correnti sia per le nuove liquidate.


2.2 Conguagli una tantum


Il comma 4-ter del citato art. 3 aggiunge una precisazione all'art. 2, comma 4-ter del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 che limita il campo di applicazione delle norme in esame, specificando che nell'individuazione dei pagamenti che superano la soglia dei 1.000 euro non devono essere presi in considerazione gli importi corrisposti a titolo di tredicesima mensilità. Per analogia, non sono soggetti alle suddette limitazioni all'uso del contante i pagamenti delle pensioni che hanno un importo ordinariamente inferiore a 1.000 euro, anche nei casi in cui per singole rate sia superata la suddetta soglia per la concomitanza del pagamento di arretrati pensionistici, conguagli fiscali e somma aggiuntiva (cd. "quattordicesima").
La procedura di invio dei flussi agli uffici pagatori è stata adeguata con l'aggiunta dell'informazione relativa all'importo dei conguagli una tantum pagati contestualmente alle rate di pensioni ordinariamente inferiori a 1.000 euro per le quali il pagamento allo sportello può essere comunque disposto.


2.3 Apertura del conto corrente base o del libretto postale a mezzo delegato


Il comma 4-bis del suddetto art. 3, inoltre, aggiunge all'art. 2, comma 4-ter del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 i commi 4-quater e 4-quinquies, che dettano norme per disciplinare le modalità con le quali devono essere gestiti i pagamenti di importi superiori a 1.000 euro a titolo di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposto dalle Pubbliche Amministrazioni e dai loro Enti, nei confronti di soggetti che, entro il 30 giugno 2012, non abbiano indicato una modalità alternativa alla riscossione allo sportello in quanto siano stati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari. In questi casi, i soggetti che alla suddetta data risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, hanno la possibilità di chiedere l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.
A tal fine, il delegato deve consegnare alla Banca o a Poste Italiane Spa:
- una copia della documentazione attestante la delega alla riscossione già autorizzata dall'Ente erogatore;
- una copia del documento d'identità del beneficiario del pagamento;
- una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti del beneficiario che non hanno consentito allo stesso di provvedere personalmente all'apertura del conto o del libretto.
Tenuto conto che la consegna di tale documentazione è necessaria per consentire l'apertura del conto corrente o del libretto in deroga alla normativa, nei casi in cui il delegato non sia più in possesso della copia della delega alla riscossione, potrà essere richiesto alle Strutture INPS che hanno in gestione la pensione di fornire copia autenticata della delega presente agli atti. Qualora la delega non sia disponibile in quanto il relativo fascicolo è archiviato in locali diversi dall'Ufficio INPS che gestisce la pensione, potrà essere rilasciata una dichiarazione redatta secondo il fac simile allegato.


2.4 Gestione dei pagamenti nel periodo transitorio (luglio - settembre 2012)


Il comma 4-bis del suddetto art. 3, inoltre, aggiunge all'art. 2, comma 4-ter del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 i commi 4-sexies e 4-septies, che dettano norme specifiche per la gestione dei pagamenti pensionistici erogati dall'Istituto nei casi in cui i beneficiari di trattamenti di importo superiore a 1.000 euro entro il 30 giugno 2012 non abbiano indicato un conto di pagamento su cui accreditare le rate pensionistiche. Le norme citate prevedono in questi casi una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio, durante la quale l'Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti.
In questi casi, i pagamenti disposti dall'Istituto saranno sospesi da Poste Italiane Spa e dalle Banche che verseranno le somme in un conto di servizio transitorio ed infruttifero, senza oneri per il beneficiario.
Il pensionato ha la possibilità di indicare il conto corrente o libretto bancario o postale su cui trasferire le somme entro il 30 settembre 2012. Nel caso in cui la scelta venga effettuata, le somme sono trasferite da Poste Italiane Spa e dalle Banche senza spese o oneri per il beneficiario. Al contrario, i prestatori dei servizi di pagamento, decorso inutilmente il termine del 30 settembre, restituiranno all'Istituto le somme accantonate sul conto di servizio.
Si segnala che, per effetto di quanto precede, Banche e Poste, alla ricezione dei flussi di disposizione addebiteranno i conti dell'Istituto e depositeranno le somme sul conto di servizio. Conseguentemente, i suddetti pagamenti saranno rendicontati all'Istituto come "pagati" e in questo modo saranno visualizzati dalle procedure di consultazione degli archivi dell'Istituto, salvo successiva indicazione dell'effettiva modalità di pagamento. Nel caso in cui il pensionato non effettui la scelta della nuova modalità di pagamento entro il 30 settembre, gli importi saranno restituiti come "riaccrediti".
Il suddetto comma 4-septies prevede, infine, che nei mesi di luglio, agosto e settembre il pensionato può, comunque ottenere il pagamento mediante assegno di traenza.
Tale modalità sarà seguita anche nel caso in cui il pensionato, non titolare di conto corrente o libretto postale, che fino a giugno ha riscosso la pensione allo sportello di Poste Italiane Spa scelga di localizzare il pagamento su un conto corrente o libretto bancario, in quanto Poste Italiane Spa non è in condizione di trasferire con bonifico le somme su un conto corrente bancario.


Il Direttore generale
Nori
 
Allegato 1


D.L. 2 marzo 2012, n. 16
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
(Gazz. Uff. 2 marzo 2012, n. 52)


Art. 3
Facilitazioni per imprese e contribuenti


... omissis ...


3. L'efficacia della disposizione di cui all’articolo 2, comma 4-ter, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’art. 12, comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente alla erogazione di stipendi e pensioni corrisposti da enti e amministrazioni pubbliche, è differita al 1° luglio 2012. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli sportelli aperti al pubblico di tali enti e amministrazioni pubbliche è data massima pubblicità al contenuto e agli effetti della disposizione di cui al precedente periodo, nonché di quelle di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
4. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 non trova applicazione nei riguardi di coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si sono già conformati alla disposizione di cui all’art. 2, comma 4-ter, lett. c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, come introdotta dall’articolo 12, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
4-bis. All'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui al comma 4-ter, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentita ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.
4-quinquies. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui al comma 4quater. Ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il cliente si considera fisicamente presente qualora sia presente il soggetto delegato alla riscossione.
4-sexies. Entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti di cui alla lettera c) del comma 4-ter, limitatamente alla fattispecie dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento. 4-septies. Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al decorso del termine di cui al comma 4-sexies, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza».
4-ter. All'art. 2, comma 4-ter, lettera c), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Dal limite di importo di cui al primo periodo sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità».


... omissis ...
 
Allegato 2
Istituto nazionale previdenza sociale


Sede di .............................................


Dichiarazione di nomina a delegato/tutore alla riscossione di pensione,
ai sensi dell’art. 2, comma 4-quinquies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138 introdotto dall’art. 3, comma 4-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44


Si dichiara che il Sig./Sig.ra ________________________________________________________ C.F. ________________________________ Documento identità ________________________ nato/a in ____________________ il _________________ residente in ______________________________________ Via ____________________________ n. ________


È autorizzato da questo Istituto in qualità di delegato alla riscossione della pensione INPS:
certificato nr. ________________ categoria _________
certificato nr. ________________ categoria _________
certificato nr. ________________ categoria _________


beneficiario pensione Sig./Sig.ra ________________________________________________________ C.F. ________________________________ Documento identità ________________________ nato/a in ____________________ il _________________ residente in ______________________________________ Via ____________________________ n. ________



Data
 
Il Funzionario Inps
 
 
 




 
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 4
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12

 

 

   

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