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Carabinieri: "rigetto del richiesto aggravamento e dell'equo indennizzo per le infermità "Sinusite...omissis""

Dettagli

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C. Conti Marche Sez. giurisdiz., Sent., 16-07-2012, n. 79

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso all'esame, il ricorrente - Sottufficiale dei Carabinieri in congedo dal 31 marzo 1996 e successivamente transitato in ausiliaria sino alla data del 1 luglio 2002 - impugnava il n. 5853/E del 20 ottobre 2011 del Ministero della Difesa, disponente:
- il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità per tutte le seguenti infermità: "Note di artrosi lombare con medio impegno funzionale" (rif.: parere favorevole del Comitato di Verifica delle cause di servizio pos. 38065/2010 reso nell'adunanza n. 150/2011 del 13 luglio 2011);
- il diniego della dipendenza da causa di servizio dell'infermità: "Note di bronchite cronica" e "Gastrite pilorica con duodenite" (rif.: parere negativo del Comitato di Verifica delle cause di servizio pos. 38065/2010 reso nell'adunanza n. 150/2011 del 13 luglio 2011);
- il rigetto del richiesto aggravamento e dell'equo indennizzo per le infermità "Sinusite...omissis" e "Note di iniziale... omissis";
- il riconoscimento del diritto all'equo indennizzo di tabella B per la sola infermità "Note di artrosi lombare con medio impegno funzionale" (senza liquidazione di assegni, poiché tale classificazione non comportante variazione alla classifica della menomazione complessiva dell'integrità fisica precedentemente assegnata con riferimento alle infermità "Sinusite.. .omissis" e "Note di iniziale... omissis").
Nella sede giurisdizionale, il ricorrente allegava e comprovava che il precitato decreto ministeriale gli veniva notificato due volte in versioni:
- la prima, disponente altresì il riconoscimento della causa di servizio delle infermità "Note di bronchite cronica" e "Gastrite pilorica con duodenite";
- la seconda, disponente - con correzione a penna - il diniego del riconoscimento della cause di servizio delle predette due infermità.
Inoltre, si allegava al ricorso il verbale della visita collegiale di riferimento (C.M.O. di Chieti N1073178 del 23 aprile 2009), avente ad oggetto le seguenti richieste (n.d.r.: così riportato nel verbale della C.M.O.):
- di dipendenza da causa di servizio delle infermità: "Bronchite cronica"; "Gastrite erosiva" e "Artrosi lombare con difficoltà deambulatoria e blocco della colonna in flesso estensione";
- di aggravamento delle infermità: "Sinusite dei seni fronto-mascellari"; "Note di iniziali spondiloartrosi in C6-C7".
La C.M.O. di Chieti, col predetto verbale, riscontrava le seguenti infermità:
- A. "Note di bronchite cronica" (non classificabile); B. "Gastrite pilorica con duodenite" (ottava categoria di tabella A; data di stabilizzazione 20 giugno 2006); C. "Note di artrosi lombare con medio impegno funzionale" (tabella B; data di stabilizzazione 20 giugno 2006);
1. "Ipoacusia percettiva bilaterale" (tabella B; n. d.r.: già riconosciuta alla tabella B con giudizio diagnostico reso con verbale n. 347 del 27 maggio 2005 della C.M.O. di Ancona);
2. "Sinusite fronto mascellare" (NO AGGRAVATA; ottava categoria di tabella A);
3. "Marcata spondilodiscoartrosi cervicale con discopatia C2-C3 e C6-C7 (NO AGGRAVATA; ottava categoria di tabella A)".
Anche tale verbale, si annotava, veniva modificato a penna nelle seguenti parti:
- GIUDIZIO MEDICO LEGALE: "SI IDONEO AL SERVIZIO MILITARE INCONDIZIONATO NELL'ARMA CARABINIERI, ma in congedo a domanda dal 1996" (modificato come segue: "Idoneo nella categoria di appartenenza (Misura)";
- GIUDIZIO AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA - "Ascrivibilità di tutte le infermità/lesioni (escluse le non dipendenti) o di cui ai numeri 1+2+3: Tabella A categoria 8 indennità una tantum ann/tà 4" (modificato come segue: "Tabella B indennità una tantum ann/tà 4").
Nel ricorso si censurava che:
- nel decreto ministeriale n. 5853/E del 20 ottobre 2011, con tratto a penna in data 4 dicembre 2011, veniva illegittimamente annullato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Bronchite cronica" e "Gastrite Erosiva" precedentemente attribuito;
- con procedura non contemplata, veniva altresì modificato il verbale della C.M.O. di Chieti N1073178 del 23 aprile 2009 ("per cui ciò si ritiene un vero e proprio eccesso di potere, oltre al vizio di forma del provvedimento, privo di una qualsiasi motivazione di tale modifica");
- la C.M.O. di Chieti, nel riconoscere le patologie "Artrosi lombare" e "Gastrite cronica", aveva sottostimato la relativa classificazione tabellare, considerato che nel precedente verbale dalla C.M.O. di Ancona n. 347 del 27 maggio 2005 (parte relativa all'ascrivibilità alle tabelle pensionistiche delle infermità "Ipoacusia bilaterale", "Artrosi cervicale" e "Sinusite"), per le precitate infermità veniva indicata la settima categoria di pensione; si affermava pertanto che la classificazione delle tre patologie avrebbe dovuto, per equità, comportare l'ascrivibilità delle medesime alla sesta categoria di tabella A;
- se anche il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva ritenuto dipendente da causa di servizio la sola "Artrosi lombare", il Dicastero avrebbe potuto decidere diversamente; si censurava al riguardo il parere tecnico medico-legale reso dal Comitato di Verifica precitato, con riferimento al giudizio concernente la "Bronchite" e la "Gastrite", adducendo sia motivazioni medico-legali, sia la considerazione che la C.M.O. di Chieti aveva riconosciuto detta dipendenza: "sulla base dell'inchiesta amministrativa avviata dal Comando Regione Carabinieri di Ancona, all'atto della domanda di riconoscimento delle patologie, dove risultano chiaramente tutti i disagi a cui è stato sottoposto"; in proposito, si richiamava giurisprudenza amministrativa:
- in tema di provvedimento denegante l'equo indennizzo, laddove veniva affermato che detto diniego doveva basarsi su indagini di fatto, dirette a valutare il tipo di infermità, l'ambiente di lavoro e la sua connessione con l'insorgenza della malattia (rif.: TAR Lombardia, Milano, Sez. III 29 luglio 2011, n. 2020);
- riconoscente la dipendenza anche in ipotesi di predisposizione alla malattia (C.d.S. Sez. IV, 25 luglio 2006, n. 4624);
- il decreto n. 5853/E del 20 ottobre 2011, per quanto nel ricorso motivato, si configurava altresì illegittimo in quanto avrebbe dovuto riportare una motivazione concreta e non astratta (rif.: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III 27 febbraio 2008, n. 1678).
Nel gravame si concludeva:
- per la dichiarazione d'invalidità delle modifiche apportate a penna sia nel decreto n. 5853/E, sia nel verbale n. 1073178 della C.M.O. di Chieti, precitati, "per vizio di forma, senza motivazione, e per eccesso di potere non essendo prevista tale facoltà";
- per il consequenziale riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Bronchite Cronica e Gastrite Erosiva" "salvaguardando così il diritto alla Pensione Privilegiata";
- per il riconoscimento, ai fini pensionistici, "che la patologia Artrosi lombare... venga da sola classificata in tabella A di 6° categoria, per cumulo con le altre patologie riconosciute definitivamente, tenendo conto della classificazione dell'Infermeria Autonoma della Marina Militare di Ancona in tabella "A" di 7° categoria";
- per il ricalcolo dell'equo indennizzo relativo alle patologie Artrosi lombare, Gastrite Pilorica e Bronchite cronica;
- per il ricalcolo dell'equo indennizzo relativo all'infermità "Ipoacusia percettiva bilaterale", sulla base di tabellazione in tabella A di 5° categoria, in quanto asserito notevolmente sottostimato con l'attribuzione della tabella B in sede di riconoscimento attuato dal Ministero della Difesa con decreto n. 7060/5 del 28 dicembre 2011.
Con memoria depositata il 27 giugno 2012 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, innanzitutto eccependo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti concernendo il ricorso un provvedimento di concessione dell'equo indennizzo (il decreto n. 5853/E del 20 ottobre 2011).
L'Amministrazione, in particolare, sosteneva: "La doglianza, pertanto, ... è sostanzialmente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, finalizzata alla pensione privilegiata per due altre infermità "note di bronchite cronica" e "gastrite pilorica con duodenite". Emerge, al contrario, che il ricorrente, ritenga opportuno proporre ricorso alla Corte dei conti al solo fine di eludere i tempi prescritti per l'impugnativa del decreto di equo indennizzo, presso i competenti organi amministrativi. Il ricorrente, infatti, è stato reso edotto a seguito della notifica del citato provvedimento, ove risulta chiaramente indicato nelle Avvertenze che la definizione del procedimento di riconoscimento della causa di servizio può essere oggetto di impugnativa solo con ricorso al Tar o con proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 gg. dalla notifica del provvedimento impugnato. Il decreto in questione, dunque, non è più reclamabile con i legittimi mezzi di impugnazione che l'ordinamento ha posto a disposizione delle parti".
Motivi della decisione
1. Le questioni proposte col gravame giurisdizionale all'esame si sostanziano nelle seguenti:
- la censura della non correttezza del comportamento dell'Amministrazione, per avere questa illegittimamente modificato "a penna" sia nel decreto n. 5853/E, sia nel verbale n. 1073178 della C.M.O. di Chieti (entrambi concernenti un procedimento di concessione dell'equo indennizzo);
- l'affermazione del consequenziale diritto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità "Bronchite Cronica e Gastrite Erosiva" ("salvaguardando così il diritto alla Pensione Privilegiata");
- la pretesa del riconoscimento, ai fini pensionistici, "che la patologia Artrosi lombare... venga da sola classificata in tabella A di 6° categoria, per cumulo con le altre patologie riconosciute definitivamente, tenendo conto della classificazione dell'Infermeria Autonoma della Marina Militare di Ancona in tabella "A" di 7° categoria";
- la rivendicazione del diritto al ricalcolo dell'equo indennizzo relativo alle patologie "Artrosi lombare, Gastrite Pilorica e Bronchite cronica";
- la rivendicazione del diritto al ricalcolo dell'equo indennizzo afferente l'infermità "Ipoacusia percettiva bilaterale", sulla base di tabellazione in tabella A di 5° categoria, in quanto asserito notevolmente sottostimato - con l'attribuzione della tabella B - il riconoscimento al riguardo attuato dal Ministero della Difesa con decreto n. 7060/5 del 28 dicembre 2011.
Ha fondamentalmente eccepito l'Amministrazione della Difesa, il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti sulle domande in quanto asserite aver unicamente ad oggetto un provvedimento di concessione dell'equo indennizzo.
Le questioni saranno di seguito esaminate, a partire dall'eccezione pregiudiziale formulata dall'Amministrazione.
2. Va innanzitutto dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice delle pensioni sulle domande concernenti il diritto al "ricalcolo" dell'equo indennizzo, riferito alle patologie "Artrosi lombare, Gastrite Pilorica e Bronchite cronica", posto che questa Corte dei conti ha giurisdizione unicamente su ogni questione concernente il diritto, la misura e la decorrenza della pensione (su analoga fattispecie, tra le altre, Corte dei conti, Sezione Calabria 4 febbraio 2003, n. 52 e Sezione Marche 24 maggio 2006, n. 519).
Estendendosi conseguentemente tale statuizione alle questioni relative ai "meri" e (qui si aggiunge) presunti vizi formali concernenti le modifiche apportate a penna ai provvedimenti relativi (il decreto n. 5853/N del 20 ottobre 2011 del Ministero della Difesa nonché il verbale N1073178 del 23 aprile 2009 della C.M.O. di Chieti).
Per le domande precitate - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59 della legge n. 69 del 2009, in disparte pertanto ogni valutazione in ordine all'eventuale decorso dei termini d'impugnazione del decreto n. 5853/N del 20 ottobre 2011 del Ministero della Difesa - il Giudice munito di giurisdizione deve individuarsi nel competente Tribunale Amministrativo Regionale.
3. Ha ulteriormente domandato il ricorrente una più favorevole classificazione di patologia e/o patologie "ai fini pensionistici" nonché il riconoscimento da causa di servizio delle infermità "Bronchite Cronica e Gastrite Erosiva", "salvaguardando così il diritto alla Pensione Privilegiata".
In proposito, deve questo Giudice richiamare quanto già motivato nell'ambito di altra causa disputata tra le medesime parti oggi in lite, e cioè che la prospettazione "pensionistica" delle domande giurisdizionali concernenti il diniego del riconoscimento della causa di servizio d'una patologia ex articolo 12 del D.P.R. n. 461 del 2001 - pur incardinando la giurisdizione di questa Corte dei conti (rif.: Cassazione, SS.UU. 6 marzo 2009, n. 5467) - presuppone il giudizio di ammissibilità del relativo ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71, lett. b) del regio decreto n. 13 agosto 1933, n. 1038, a mente del quale "sono inammissibili i ricorsi in materia di pensione quando si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa" (rif.: Corte dei conti, Sezione Marche 14 febbraio 2012, n. 22).
Nel merito deve rilevarsi che, pur avendo il pensionato rappresentato nel ricorso: "Che in data 17.11.2011 inoltrava al Ministero della Difesa domanda per la concessione della Pensione privilegiata, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461", non risulta che il predetto Ministero si sia in proposito già pronunciato.
Ordunque, solo allorquando l'Amministrazione avrà provveduto con riferimento all'indicata istanza pensionistica ovvero solo allorquando sarà comprovato il silenzio-rigetto frapposto dalla P.A. alla predetta istanza del 17 novembre 2011, potrà ritenersi integrato il requisito di ammissibilità del ricorso giurisdizionale "pensionistico" ex articolo 71 del regio decreto n. 1038 del 1933 (Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti).
Per tutto quanto sopra esposto, motivato e precisato, le domande "pensionistiche" all'esame devono essere dichiarate inammissibili.
4. Si liquidano in via forfetaria in favore dell'Amministrazione della Difesa Euro 50,00 (cinquanta/00) per spese di giudizio, che si pongono a carico del ricorrente - in applicazione del principio della soccombenza ex articolo 91, c.p.c. (va sul punto precisato che anche la pronuncia di inammissibilità, resa nel rapporto relativo, registra la soccombenza effettiva della parte; cfr., tra le altre, Cass. Sez. I 28 marzo 2001, n. 4442) - atteso che:
- non si riscontrano nel caso i motivi di compensazione delle stesse previsti dall'articolo 92, comma 2, del c.p.c.;
- con la precitata sentenza n. 22 del 2012 di questa Sezione giurisdizionale erano stati già chiariti all'odierno ricorrente, con riferimento a fattispecie identica, i presupposti di ammissibilità dei ricorsi pensionistici.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche con sede in Ancona, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sul ricorso iscritto al n. 21440/PM del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. C.G.:
- DICHIARA il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulle domande aventi a oggetto l'istituto dell'equo indennizzo ovvero i vizi formali dei correlati provvedimenti e/o atti amministrativi;
- DICHIARA inammissibili le domande ulteriori.
Nei termini di cui in motivazione, si liquidano in favore dell'Amministrazione della Difesa Euro 50,00 (cinquanta/00) per spese di giudizio, che si pongono a carico del ricorrente soccombente.


   

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