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spending review, Comellini (Pdm): presentati emendamenti, da unificazione forze di polizia a riduzione f-35 per 5,5 mld

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Riceviamo e pubblichiamo

 

SPENDING REVIEW, COMELLINI (PDM): PRESENTATI EMENDAMENTI, DA UNIFICAZIONE FF.PP. A RIDUZIONE F-35 PER 5,5 MLD

Roma 19 luglio 2012

"Questa mattina i senatori radicali Marco Perduca e Donatella Poretti hanno depositato un pacchetto di emendamenti che abbiamo proposto come Pdm al ddl 3396 in discussione al Senato.
Le nostre proposte, che sostanzialmente ricalcano quelle già rese note nei giorni scorsi, se accolte porterebbero al bilancio dello Stato un risparmio complessivo di oltre 5,3 miliardi di euro all'anno.
Gli emendamenti più sostanziosi dal punto di vista economico sono quello riferito alla sospensione e successiva riduzione del 50% del programma di armamento del caccia F-35 (JSF) e quello che porterebbe all'unificazione delle Forze di polizia e alla smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza.
Di minore entità, ma di elevato significato, nel senso dell'equità sociale, sono quelli riferiti all'abrogazione delle norme che negli anni passati hanno consentito a pochi di beneficiare di regalie e trattamenti economici che oggi appaiono completamente ingiustificati e insostenibili.
Questi emendamenti quindi non rappresentano un taglio di risorse per la Difesa, ne un furore ideologico, ma solo ed unicamente una attenta razionalizzazione della spesa che annualmente grava sui cittadini e che, se approvati, metteranno a disposizione del bilancio dello Stato ingenti risorse da impiegare in quei settori che oggi appaiono maggiormente bisognosi di investimenti per consentire al ppaese di crescere e uscire dalla crisi."

Lo dichiara Luca Marco Comellini – Segretario del Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm) - Via Torre Argentina , 76 – 00186 Roma – Tel. 0668979221 - Fax. 0668210375 - Cell. 3335350305 – 3392564037 - www.partitodirittimilitari.org – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


proposte emendative:

AS. 3396
Emendamento
Art. 5
Dopo comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli articoli 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 1622, 1623, 1624, 1625, 1802, 1803, 1804, 1815, 1816, 1870, 2162, 2261, 2262, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, e i commi 22 e 23 dell’articolo 43 e l’articolo 43 ter della Legge 1 aprile 1981, n. 121, sono abrogati.»
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 390.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.»
Perduca Poretti

AS. 3396
Emendamento
Art. 5
Dopo comma 7 aggiungere:
«7-ter. Al personale militare delle Forze armate, del Corpo della guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni contenute negli articoli 82, 83, 84, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 95 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni. Conseguentemente:
1) il Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge uno o più decreti secondo i criteri e le disposizioni di cui agli articoli elencati nel periodo precedente.
2) al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:
a) gli articoli 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 2043, 2044 e 2257, sono abrogati;
b) all’articolo 2013, le parole «sulla rappresentanza militare e» sono soppresse;
c) all’articolo 2045, le parole «e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza» sono soppresse;
d) all’articolo 2046, le parole «coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare,» sono soppresse;
e) all’articolo 2129, le parole «, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate» sono soppresse.
3) il capo I, del libro quarto, titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è abrogato.».
I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati non meno di euro 2.000.000 per il 2012 e non inferiori a euro 5.200.000 a decorrere dal 2013, sono versati al bilancio dello Stato.
Perduca Poretti

AS. 3396
Emendamento
Art. 5
Alla fine aggiungere il seguente comma:
«Il programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all’acquisizione del sistema d’arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell’associata linea FACO/MRO&U nazionale è sospeso fino al 31 dicembre 2014. A decorrere dall’esercizio finanziario per l’anno 2015 fino al 2026 gli importi da erogare annualmente sono ridotti in del 50 per cento. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, valutati in 891,724 milioni di euro per l’anno 2012, in 997,931 milioni di euro per l’anno 2013, in 969,655 milioni di euro l’anno 2014 e in 4.384,138 milioni di euro per il periodo 2015-2026, sono versati al bilancio dello Stato.»
Perduca Poretti


AS. 3396
Emendamento
Art. 5
Alla fine aggiungere il seguente comma:
«L’articolo 1621 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«1621. (Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari)
1. Al personale del servizio assistenza spirituale non compete il trattamento economico a carico dello Stato, ovvero del Ministero della Difesa.
2. In coordinamento con l’Ordinariato militare, il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell’ambito territoriale del comando militare.».
Gli articoli 1622, 1623, 1624 e 1625 sono soppressi.»
A decorrere dal 1 gennaio 2013 i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma, non inferiori a euro 8.631.618 sono versati al bilancio dello Stato.
Perduca Poretti

AS. 3396
Emendamento
Art. 5

Alla fine aggiungere il seguente comma:
«Dall’attuazione degli articoli 12 e 13 dell’intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l’Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero dell’Interno. Il trattamento economico e previdenziale del personale del servizio assistenza spirituale è assicurato dalla diocesi dell’ambito territoriale della Questura ove presta servizio.».
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».
Perduca Poretti

AS. 3396
Emendamento
Art. 10
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. 1. Al fine di assicurare l'economicità, l'efficienza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività istituzionali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, ivi comprese le attribuzioni funzionali dei rispettivi Comandanti generali, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) collocazione dell'Arma dei carabinieri nell'ambito del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con dipendenza del Comandante generale dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121;
b) collocazione del Corpo della guardia di finanza nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con dipendenza del Comandante generale dal Direttore generale delle finanze, per l'assolvimento dei compiti d'istituto, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 e, ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla legge 1o aprile 1981, n. 121.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente periodo sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, che esprimono il proprio parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine e agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al primo periodo, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento.
Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati».».
A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma i risparmi di spesa che dovessero realizzarsi, valutabili in euro 4.000.000.000, sono versati al bilancio dello Stato.
Perduca Poretti

AS. 3396
Emendamento
Art. 15
Alla fine aggiungere il seguente comma:
«All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 sono aggiunti i seguenti commi:«2 bis. Il superamento del computo massimo dei termini procedimentali previsti dal comma precedente senza che sia stato emesso il provvedimento finale determina l’accoglimento della domanda di cui all’articolo 2 e il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, anche nei casi previsti dall’articolo 3.»;«6. I termini procedimentali per il compimento degli atti di competenza dell’amministrazione previsti dal presente regolamento sono perentori. Il superamento di detti termini costituisce fatto illecito sanzionabile a norma dell’articolo 328, comma primo, del codice penale. Il responsabile che abbia provocato col proprio fatto illecito, colposo o doloso, un danno ingiusto è obbligato a risarcire il danneggiato.».
I risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato.»
Perduca Poretti

AS. 3396
Emendamento
Art. 23
Alla fine aggiungere il seguente comma:
«Ferme restando le procedure di commissariamento degli enti vigilati dal Ministero della Salute, comunque denominati, previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti, o alla sostituzione del commissario in carica, attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è scelto nell’ambito del ruolo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero vigilante. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»
Perduca Poretti


(Sicurezza interna. Troppe sovrapposizioni - tratto dal quotidiano Corriere della Sera del 20 luglio 2012)


   

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