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Rivalutazione degli indizi di colpevolezza negli scontri avvenuti a Roma tra forze dell'ordine e indignados

Dettagli


Cass. pen. Sez. I, Sen(#########), (ud. 19-06-2012) 05-07-2012, n. 26144

Fatto Diritto (#########)Q.(#########)
Svolgimento del processo
Con ordinanza del 16.11.2011 il Tribunale del riesame di Roma annullava la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di (#########)L., indagato per i reati di: 1) tentato omicidio del Carabiniere (#########) a mezzo incendio del veicolo blindato guidato dal militare; 2) concorso in devastazione per avere contribuito ad incendiare il veicolo militare sopra indicato nella consapevolezza della contestualità di altre analoghe condotte poste in essere da decine di compartecipi non identificati; 3) concorso in resistenza aggravata a pubblico ufficiale perchè con il volto travisato da maschera antigas usava violenza nei confronti delle forze di Polizia ed in particolare contribuendo ad incendiare il veicolo blindato al fine di opporsi al personale dei Carabinieri che presidiavano la piazza. Fatti commessi in (OMISSIS).
Il Tribunale del riesame annullava la misura cautelare ritenendo, in via generale, la mancanza di gravità degli indizi a carico dell'indagato per le seguenti considerazioni: la telefonata intercettata (ore 18.25 del (OMISSIS)) in cui (#########) riferisce all'amico (#########). "abbiamo incendiato una camionetta, te la dedico a te (#########)" non è ritenuta decisa "non potendosi escludere che sia stato utilizzato il plurale in forma generica, nel senso di una condivisione riprovevole del grave episodio riferibile ai manifestanti piuttosto che come partecipazione attiva e diretta alla condotta contestata"; la circostanza che la telefonata sia avvenuta, in un momento coincidente con l'orario di accadimento dei fatti, risultante dalle relazioni di servizio dei carabinieri (#########) e (#########), non rende logicamente plausibile la tesi che, durante il violento assalto, (#########) abbia trovato il tempo di interloquire al telefono; le dichiarazioni rese da (#########), nell'udienza di convalida del fermo, di avere "solo assistito all'incendio" sono ritenute "sostanzialmente attendibili".
Con riferimento al delitto contestato al capo 1) il Tribunale del riesame riteneva l'insussistenza del requisito di idoneità dell'azione poichè dalla relazione del carabiniere (#########) (diversamente da quanto affermato nella relazione del carabiniere (#########)) si desume che il mezzo militare è stato dato alle fiamme dopo che il conducente (#########) ne era fuoriuscito. Con riguardo all'imputazione di devastazione prevista dall'ar(#########) 419 cod. pen. il Tribunale del riesame rileva che all'indagato era specificamente contestato il solo episodio di incendio del veicolo militare, in difetto di qualsiasi elemento di prova in ordine alla partecipazione di (#########) agli altri episodi violenti avvenuti nel corso della manifestazione. Il reato di resistenza aggravata era ritenuto assorbito dalla contestazione dell'incendio di veicolo militare. Esclusa la configurabilità dei delitti di tentato omicidio e di devastazione, le intercettazioni telefoniche effettuate nell'ambito di altro procedimento erano ritenute inutilizzabili a norma dell'ar(#########) 270 cod. proc. pen..
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma propone ricorso per i seguenti motivi: 1) mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con particolare riguardo all'aspetto omissivo. Il Tribunale del riesame ha trascurato di esaminare altre intercettazioni, tra cui la n. 173 del 16.10.2011, in cui (#########) afferma "poi sabato vado a fare un'altra guerra sabato ... in (OMISSIS)"; non ha valutato il possesso da parte dell'indagato di una maschera antigas, quale indice di partecipazione preordinata agli scontri, e la sua presenza nelle varie fasi e luoghi degli incidenti risultante dalla celle agganciate dal suo cellulare;
illogicità della attribuzione di maggiore valenza probatoria alle dichiarazioni rese nell'interrogatorio rispetto al contenuto delle conversazioni intercettate; illogicità dell'assunto secondo cui (#########) o incendiava il blindato o parlava al telefono; 2) erronea interpretazione della fattispecie penale di devastazione prevista dall'ar(#########) 419 cod. proc. pen. configurabile in ogni ipotesi in cui l'aggressione ai beni patrimoniali abbia leso anche l'ordine pubblico; 3) erronea applicazione dell'ar(#########) 81 c.(#########), comma 1 nella parte in cui esclude che la condotta di incendio del blindato possa al contempo integrare i contestati reati di tentato omicidio e di resistenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Il denunciato vizio della motivazione (sotto il duplice profilo della mancanza e della illogicità) sussiste con riguardo alle argomentazioni preliminari circa la generale mancanza di gravi indizi desumibili dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Il Tribunale ha ritenuto credibile l'affermazione di (#########) di essere stato un semplice "spettatore" dei gravi disordini commessi da altri, sul rilievo che l'affermazione "abbiamo incendiato una camionetta" sia interpretabile come un "plurale generico" di semplice adesione ideologica (sia pur riprovevole) all'episodio delittuoso compiuto da terze persone. La conclusione è assunta dal Tribunale omettendo di considerare congiuntamente te seguenti circostanze risultanti agli atti: nella telefonata in oggetto, il cosiddetto "plurale generico" è utilizzato per due volte da (#########), che non solo afferma "abbiamo incendiato una camionetta ... te la dedico a te" ma soggiunge, in riferimento al militare che occupava il veicolo incendiato, "il bastardo se ne è scappato al volo altrimenti davamo fuoco anche a lui"; nelle successive telefonate n. 173 e 174 del 16.10.2011, riportate nella ordinanza di custodia cautelare del Giudice delle indagini preliminari, (#########) spiega all'amico L. di avere la voce rauca per i gas respirati durante gli scontri nonostante l'uso della maschera antigas, e di essere sfuggito all'arresto essendosi dato alla fuga quando i Carabinieri erano riusciti a superare lo sbarramento realizzato con i cassonetti messi in mezzo alla strada (la circostanza corrisponde esattamente al contenuto della relazione di servizio del carabiniere (#########) il quale riferisce che, poco prima dell'assalto al veicolo da lui condotto, la marcia degli automezzi era stata ostacolata "dalle barricate create con dei cassonetti dell'immondizia dati alle fiamme");a conclusione della conversazione telefonica (#########) aggiunge " e poi sabato vado a fare un'altra guerra in (OMISSIS)".
L'affermazione di estraneità di (#########) ai gravi scontri con le forze dell'ordine risulta viziata dalla omessa valutazione da parte del Tribunale dell'intero compendio probatorio costituito dalle conversazioni telefoniche espressamente indicate tra i gravi indizi a carico nella ordinanza applicativa della misura custodiate, e dal conseguente omesso esame di compatibilità logica tra il ruolo di "spettatore" assegnato a (#########) ed il contenuto delle intercettazioni telefoniche obiettivamente indicative di una partecipazione attiva dell'indagato agli scontri con le forze dell'ordine, sino alla esplicitazione del proposito di volersi recare in (OMISSIS) "a fare un'altra guerra", affermazione che, secondo il significato letterale e logico delle parole impiegate, presuppone una rivendicazione di partecipazione attiva alla "guerra" già avvenuta durante la manifestazione di (OMISSIS).
Il vizio logico, scorto dal Tribunale nella ricostruzione dei fatti secondo cui (#########) "durante il violento assalto al veicolo militare avrebbe trovato il tempo di rispondere e parlare al telefono con l'amico", è ravvisabile piuttosto nella motivazione dell'ordinanza impugnata. La citata telefonata, iniziata alle ore 18.25, non avviene durante l'assalto al veicolo blindato ma immediatamente dopo, come è reso palese dal contenuto della conversazione trascritta, dalla quale appare evidente che l'incendio del blindato con la fuga del carabiniere che si trovava all'interno ("altrimenti mettevamo fuoco anche a lui") è già accaduto in un momento temporale immediatamente antecedente. L'indicazione contenuta nelle citate relazioni di servizio dei carabinieri (#########) e (#########), che collocano l'assalto e l'incendio del veicolo blindato "verso le ore 18.30", costituisce all'evidenza una indicazione di orario di massima, del tutto compatibile con il verificarsi dell'evento immediatamente prima delle ore 18.25.
Il giudizio di inidoneità della condotta di tentato omicidio descritta al capo 1) è frutto di una valutazione comparata delle dichiarazioni dei militari (#########) e (#########) che ha illogicamente privilegiato la prima rispetto alla seconda. Nella relazione (OMISSIS) il brigadiere (#########), alla guida di altro automezzo militare, riferisce le varie fasi dell'assalto compiuto da un gruppo di assalitori al veicolo blindato condotto dal carabiniere (#########) e, nella descrizione della complessiva azione di aggressione alle cose e alle persone alla quale ha assistito, riferisce anche dell'incendio appiccato al veicolo militare condotto dal collega, ma non pone un espresso iato temporale tra la fase di aggressione fisica al conducente del veicolo e l'incendio del mezzo.
Al contrario, nella relazione di servizio del (OMISSIS) il carabiniere (#########), testimone a più diretto contatto con gli eventi per essere stato alla guida del veicolo assaltato e dato alle fiamme ed oggetto egli stesso della violenta aggressione, ha espressamente affermato che l'incendio del veicolo ebbe inizio quando egli si trovava ancora a bordo, precisando di essere stato costretto ad abbandonare il veicolo avendo notato che "aveva delle fiamme all'interno sui sedili alle mie spalle". Il Tribunale giustifica la subvalenza attribuita alle dichiarazioni del teste collocato all'interno del veicolo assaltato, rispetto alla prevalenza accordata alle dichiarazioni del teste esterno che si trovava alla guida di altro veicolo, richiamando la situazione di concitazione e di forte tensione emotiva in cui versava il carabiniere (#########), assalito e violentemente percosso da un nutrito gruppo di manifestanti. L'argomentazione appare logicamente viziata poichè ignora la circostanza che anche il brigadiere (#########) versava in situazione non dissimile da quella del commilitone poichè, come riferito nella propria relazione di servizio "altri manifestanti tentavano di forzare ed aprire il portellone del veicolo da me condotto ma riuscivo a fronteggiare e respingere la minaccia con l'uso del gas al c.s. a me in dotazione".
La motivazione posta a fondamento dell'esclusione del delitto di devastazione (mancata precisazione di analoghe condotte, ulteriori rispetto all'incendio del veicolo militare, alle quali avrebbe partecipato l'indagato) non individua correttamente l'ambito applicativo della fattispecie penale prevista dall'ar(#########) 419 cod. pen., la quale risulta integrata allorchè le condotte di distruzione e danneggiamelo, anche aventi ad oggetto uno specifico bene, siano attuate con modalità tale da ledere il bene dell'ordine pubblico (in tal senso Sez. 1, n. 20313 del 29/04/2010 R(#########) 247451 secondo cui integra il reato di devastazione e saccheggio previsto dall'ar(#########) 419 cod. pen., in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio di una partita di calcio, realizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti). Sotto tale profilo si evidenzia una carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata che, ai fini della valutazione della sussistenza o meno del reato di devastazione, avrebbe dovuto verificare la configurabilità della lesione al bene dell'ordine pubblico attraverso la disamina delle condotte antecedenti, concomitanti e susseguenti, descritte nelle relazioni di servizio, che hanno contornato l'episodio dell'incendio del veicolo blindato (creazione di barricate con cassonetti rovesciati dati alle fiamme, lancio di pietre verso i veicoli delle forze di polizia e gli agenti in servizio di ordine pubblico, utilizzo durante l'assalto al veicolo blindato di armi improprie quali bastoni ed un palo in legno con il quale veniva colpito violentemente alla testa il conducente carabiniere (#########)).
Il reato di resistenza aggravata contestato al capo 3) non può ritenersi assorbito nel reato di devastazione contestato al capo 2).
Il reato di devastazione include condotte di violenza reale che aggrediscono beni patrimoniali (quali danneggiamenti, furti ed altre condotte lesive di interessi patrimoniali) con una intensità e vastità tale da generare un pericolo per l'ordine pubblico (in tal senso Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011 Ud., R(#########) 251665); la fattispecie non assorbe condotte connotate dall'uso di violenza contro la persona le quali integrano concorrenti fattispecie autonome di reato.
Deve infine rilevarsi la insussistenza della ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche a norma dell'ar(#########) 270 cod. proc. pen.. Anche nell'ipotesi in cui venga esclusa la configurabilità del reato di devastazione (oltre che di tentato omicidio) contestato al capo 2), il fatto ivi descritto non risulta penalmente irrilevante ma corrispondente alla fattispecie di incendio prevista dall'ar(#########) 423 cod. pen., che ugualmente consente l'utilizzazione di intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti, trattandosi di delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza a norma dell'ar(#########) 380 c.(#########)(#########), comma 2, let(#########) c).
L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma perchè proceda ad una nuova valutazione, sulla base del complessivo materiale probatorio risultante agli atti, circa la sussistenza del quadro indiziario grave a carico dell'indagato (#########)L. in ordine alla realizzazione dei reati ascrittigli secondo modalità compartecipative rilevanti ai sensi dell'ar(#########) 110 cod. pen..
(#########)Q.(#########)
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al Tribunale di Roma.

   

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