..la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 20 Luglio 2012 01:01
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T.A.R. Sicilia (@@@) Sez. I, Sent., 12-07-2012, n. 1510

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 29 ottobre 2008 e depositato il 27 novembre successivo, la signora (@@@), agente scelto della Polizia di Stato in servizio a (@@@), esponeva di avere conosciuto, nel luglio del 2005, il signor (@@@), extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno, e di avere iniziato una relazione, che si era interrotta nel gennaio 2006.
Nell'aprile del 2006 al signor (@@@) era stato notificato un provvedimento di espulsione (sospeso e poi annullato con decisione del 25 maggio 2006 dal giudice di pace di (@@@)), cosicchè lo stesso aveva lasciato il territorio italiano e si era recato in Francia.
Rientrato, il 7 maggio 2006 si era fatto trovare nei pressi della abitazione della ricorrente, la aveva fermata e, a seguito di una animata discussione, la aveva privata della pistola d'ordinanza, della quale la stessa era, però, riuscita a rientrare prontamente in possesso.
Il giorno dopo, approfittando di una momentanea assenza della ricorrente, era entrato nella sua abitazione e si era nuovamente impossessato della pistola, che aveva ceduto dopo breve tempo.
L'episodio si era ripetuto il giorno successivo.
Questa volta, però, il signor (@@@) si era barricato nella casa della ricorrente, dalla quale era uscito solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.
Per tali fatti, con decreto n. 333/D/57432, notificato il 30 agosto 2008, il Capo della Polizia aveva inflitto alla ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi due.
La ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, di tale atto per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per incongruenza e manifesta illogicità.
La motivazione della sanzione sarebbe illogica e contraddittoria rispetto ai fatti contestati.
2) Violazione del principio di immutabilità della sanzione disciplinare.
L'originaria contestazione, comportante la destituzione, sarebbe stata modificata con l'applicazione della diversa sanzione della sospensione dal servizio.
3) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di pubblico impiego e, in particolare, sul personale di P.S. ex art. 6 del (@@@)P.R. n. 737 del 1981. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione della sanzione disciplinare in questione.
Per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale è stata applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per due mesi alla ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato in servizio a (@@@).
Va preliminarmente ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un'ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell'eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza (da ultimo Consiglio di Stato, IV, 24 febbraio 2011, n. 1203).
2. Ciò premesso, può procedersi all'esame del terzo motivo, del quale si ritiene opportuno anticipare la trattazione, con il quale si deduce che non sussisterebbero i presupposti previsti per la sospensione dal servizio dall'art. 6 del (@@@)P.R. n. 737 del 1981 e che si configurerebbe l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità.
La doglianza è infondata.
Invero, alla ricorrente, con provvedimento della Questura di (@@@) datato 17 giugno 2006, sono stati contestati i seguenti addebiti:
a) avere convissuto presso la propria abitazione con pregiudicato dal novembre 2005 al gennaio 2006 ed aver ospitato lo stesso nei mesi di aprile e maggio 2006;
b) avere subito, dopo una lite animata con il soggetto in questione, la sottrazione della pistola d'ordinanza e non avere notiziato le Autorità competenti;
c) avere lasciato incustodita tale arma senza le precauzioni stabilite dal regolamento della Polizia di Stato ed essersi allontanata dalla propria abitazione, rendendo possibile l'impossessamento sempre da parte del soggetto in questione;
d) avere provocato danno all'immagine dell'Amministrazione di P.S. come conseguenza della eco della vicenda presso gli organi di informazione.
A conclusione del procedimento disciplinare, la ricorrente è stata sospesa dal servizio per due mesi con riferimento alla seguente mancanza: "intratteneva rapporti con un cittadino extracomunitario destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale e con precedenti penali, il quale, a seguito di liti animate, sottraeva, in due circostanze diverse, la pistola d'ordinanza custodita senza le precauzioni stabilite dal Regolamento della Polizia di Stato. Comportamento non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli della Amministrazione di P.S. caratterizzata dal connotato della gravità".
Tale mancanza è stata fatta rientrare nel combinato disposto degli art. 6, comma 3, n. 1 e art. 4, comma 2, n. 18 del (@@@)P.R. n. 737 del 1981, secondo i quali la sanzione in questione può aversi per mancanze sanzionabili con la pena pecuniaria, se particolarmente gravi.
La condotta della ricorrente è stata, in particolare, inquadrata nel disposto del surrichiamato art. 4, comma 2, n. 18, laddove si fa riferimento a "qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
Orbene, l'applicazione di una sanzione di media entità, quale è la sospensione dal servizio, non appare carente sotto il profilo dei presupposti o affetta da illogicità a fronte di fatti concretizzatisi in una relazione stabile con un pregiudicato e nella non adeguata custodia della pistola di servizio sottratta da parte dello stesso.
E' fin troppo evidente che un agente della Polizia di Stato deve essere particolarmente prudente nelle proprie relazioni personali, non essendo opportuna una relazione sentimentale seguita da convivenza con un pregiudicato per reati gravi, che nella specie consistevano in resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento ai beni dello Stato.
Allorquando ciò si verifichi, massima deve essere l'accortezza nella custodia della pistola in dotazione, soprattutto quando, come nella specie, i rapporti con il pregiudicato non sono sereni e lo stesso ha già tentato di impossessarsi dell'arma.
Ad una positiva valutazione della censura non può, peraltro, addivenirsi sulla base del riferimento fatto a:
1) mancata conoscenza dei precedenti penali del signor (@@@) da parte della ricorrente;
2) allontanamento dal territorio nazionale del soggetto in questione successivamente a provvedimento di espulsione e rientro solo a seguito di sospensione di tale misura in sede giurisdizionale;
3) non applicabilità della sanzione della sospensione per omissione di comunicazione della sottrazione della pistola di ordinanza e negligente custodia;
4) assenza nocumento alla immagine della P.S..
Per quanto riguarda le prime due circostanze è sufficiente richiamare la relazione predisposta dalla Questura di (@@@) ex art. 19 del (@@@)P.R. n. 737 del 1981 datata 28 marzo 2008 (versata in atti dalla difesa erariale), dalla quale emerge che:
- la ricorrente ha conosciuto il signor (@@@) il 16 luglio 2005, in occasione della sua scarcerazione, durante un piantonamento presso l'ufficio immigrazione ed era a conoscenza dei motivi della presenza dello stesso presso tale ufficio, essendone stata informata dal capo pattuglia (vedi pagina 5 della relazione);
- alla data in cui la ricorrente ha ospitato il signor (@@@) nella propria abitazione il provvedimento di espulsione era stato sospeso, ma ancora non annullato.
In merito alla terza circostanza, è sufficiente rilevare che l'omessa comunicazione e la non diligente custodia pur se non rilevanti ex se ai fini della sospensione dal servizio, possono acquisire tale valenza se valutati insieme ad altre mancanze.
Per quanto riguarda l'ultima, l'Amministrazione ha non irragionevolmente ritenuto che la pubblicazione sul "Giornale di Sicilia" del 9 maggio 2006 di un articolo titolato "Ore di paura ieri pomeriggio alla (@@@). Donna poliziotto in ostaggio: tunisino si barrica, poi la resa" arrecasse nocumento all'immagine della Polizia di Stato.
Va, comunque, rilevato che i fatti addebitati non potevano che essere valutati nella loro globalità e che, sotto questo profilo, giova ribadirlo, non irragionevole appare la determinazione della Amministrazione a fronte di fatti oggettivamente gravi quali quelli in questione.
3. Parimenti infondato è il primo motivo, con il quale si deduce che la motivazione della sanzione sarebbe illogica e contraddittoria rispetto ai fatti contestati.
Da quanto esposto al precedente punto emerge, infatti, chiaramente che nella motivazione del provvedimento impugnato si è avuta una mera sintetizzazione dei fatti contestati, che ha portato: alla unificazione del riferimento alla convivenza ed alla ospitalità; all'omesso esplicito riferimento alla mancata informazione della sottrazione della pistola di ordinanza, nonché al danno all'immagine.
4. Infondato è anche il secondo motivo, con il quale si deduce la violazione del principio di immutabilità della sanzione disciplinare, in quanto l'originaria contestazione, comportante la destituzione, sarebbe stata modificata con l'applicazione della sospensione dal servizio.
L'applicazione di una sanzione più lieve rispetto a quella indicata nella contestazione degli addebiti (i.e. destituzione) è stata motivata con riferimento al principio della progressività della sanzione, in quanto la ricorrente non aveva precedenti disciplinari.
Nessuna modificazione dei fatti contestati è stata posta in essere, in quanto l'Amministrazione li ha semplicemente inquadrati in maniera diversa, con conseguente esclusione della lesione del diritto di difesa.
Dalla documentazione in atti emerge, peraltro, che la ricorrente si è fatta assistere da un difensore e ha dispiegato un'ampia attività di contestazione dei fatti, che, però, sono stati ritenuti dimostrati nella loro oggettività, seppur non passibili di destituzione, ma di sospensione.
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Sussistono giustificati motivi, avuto riguardo all'oggetto ed alla peculiarità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.