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Polizia Penitenziaria: Impugnazione del provvedimento di esclusione dal concorso per "tatuaggio esimente - Articolo 123, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 443 del 1992"

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-07-2012, n. 6213

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento di esclusione della ricorrente dal concorso a cesntosessantatre posti di allievo agente di Polizia Penitenziaria femminile per "tatuaggio esimente - Articolo 123, comma 1, lettera c) D.Lgs. n. 443 del 1992", conseguente al giudizio espresso dalla Commissione di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 443 del 1992, alla quale la stessa è stata sottoposta a seguito di ricorso amministrativo avverso il giudizio negativo della Commissione preposta;
Considerato:
che deve precisarsi che di regola ai concorsi per l'accesso al Corpo di Polizia penitenziaria si applica la normativa prevista specificamente per tale Corpo e non già quella stabilita per la Polizia di Stato, a meno che l'applicazione di quest'ultima non sia espressamente prevista nel bando di concorso;
che nella specie nel bando non viene fatto un puntuale richiamo ad una fonte normativa specificamente riferita alla Polizia di Stato;
che l'art. 2, comma 1, lett. d) del bando de quo, laddove prescrive, quale requisito per la partecipazione al concorso, l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, richiama l'art. 14, comma 1, lett. n), n. 1 della L. n. 395 del 1990, che contiene la delega al Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi, recanti anche le modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli della Polizia penitenziaria, secondo i medesimi criteri seguiti per la Polizia di Stato, e richiama altresì singoli articoli del D.Lgs. n. 443 del 1992, che costituisce esercizio di tale delega legislativa;
che, per le considerazioni sopra esposte, in ordine alla rilevanza o meno dei tatuaggi, l'unica disposizione qui conferente è rappresentata dall'art. 123, lettera c), del menzionato decreto, peraltro espressamente indicato dalla Commissione di I e II grado e dall'Amministrazione;
che la citata disposizione normativa stabilisce che "i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme";
che, come fondatamente dedotto nel ricorso, il tatuaggio esistente sulla persona della ricorrente non può ritenersi causa d'inidoneità, alla luce della disposizione richiamata, in quanto per le dimensioni e l'oggetto (trattasi di tema floreale) e per la sua collocazione (sulla gamba destra), quali desumibili dalle fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente, lo stesso non può ritenersi deturpante, secondo il significato attribuito a tale aggettivo dall'uomo medio, né indice di personalità abnorme;
Tenuto conto, altresì, che nelle more tra la prima e la seconda visita la ricorrente si è sottoposta a sedute di laser-terapia per la rimozione del tatuaggio in parola, che sarà presumibilmente, sulla base delle certificazioni prodotte in giudizio, del tutto eliminato;
Ritenuto:
che, pertanto, il ricorso debba essere accolto ed il provvedimento impugnato debba essere annullato, con conseguente riammissione della ricorrente al concorso;
che, per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, essi seguano la soccombenza, ponendosi a carico della parte resistente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all'Amministrazione di riammettere la ricorrente al concorso.
Condanna l'Amministrazione resistente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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