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Polizia di Stato: applicazione delle disposizioni dell'art. 51 della L. 10 ottobre 1986, n.668, che richiama l'art.41 D.P.R. n. 1077 del 1970

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 06-07-2012, n. 6168

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno affermato di appartenere alla Polizia di Stato, di provenire dal ruolo Ispettori, di aver vinto un concorso interno per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario e di aver frequentato l'89 Corso di Formazione per Vice Commissario della Polizia di Stato. La possibilità di bandire tale concorso, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, è stata prevista dall'art. 7 della L. 28 marzo 1997, n. 85. Il concorso è stato indetto con decreto n. 333 - B/ 12.03(97), datato l 6 giugno 1997, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
La stessa L. 28 marzo 1997, n. 85, al comma 4 dell'articolo 7 ha stabilito che "... Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della predetta L. n. 668 del 1986". Di conseguenza, anche il bando di concorso (oggetto del Decreto n. 333 - B/ 12.03(97), datato16\6\97), all'art.14, comma IV, ha disposto che: "... Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della L. 10 ottobre 1986, n.668".
Le disposizioni dell'art. 51 della L. 10 ottobre 1986, n.668, che richiama l'art.41 D.P.R. n. 1077 del 1970, avrebbero consentito ai ricorrenti di computare nel nuovo ruolo di appartenenza la metà dell'anzianità di servizio prestata nel ruolo ispettori, con il massimo di quattro anni. Infatti, l'art.51 della L. n. 668 del 1986 recita: "Per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della L. 1 aprile 1981, n.121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio di carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art. 41 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n.1077. ".
L'art. 41 D.P.R. 28 dicembre 1972, n. 1077, dispone che: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato ... nella carriera immediatamente inferiore è valutato per meta. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.".
Tuttavia, per effetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, della L. n. 85 del 1997 e, conseguentemente, dall'art. 14, comma 4, del Bando di concorso, ai vincitori di tale concorso interno non è stato computato nell'anzianità di servizio il periodo svolto nella carriera inferiore, come invece pre¬visto dall'art. 51 L. n. 668 del 1986.
Ritenendo illegittime ed erronee le determinazioni assunte dall'Amministrazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio avanzando le domande indicate in epigrafe ed eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della L. n. 85 del 1997.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo, nel merito, l'infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti.
All'udienza del 28 giugno 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, il Collegio respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso proposte dall'Amministrazione resistente.
1.1. La difesa erariale ha eccepito, anzitutto, la tardività del ricorso rilevando che lo stesso è stato notificato il 18.3.1999 a fronte di un bando di concorso pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'Interno - Supplemento straordinario n. 1/10 del 30.6.1997.
Al riguardo, va considerato che l'art. 14, commi 1 e 2, del bando di concorso (Decreto n. 333 - B/ 12.03(97), datato 16\6\97) stabilisce che: "Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, verrà approvata la graduatoria di merito e saranno dichiarati vincitori del concorso. Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e dalla data di detta pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative.".
Il provvedimento con cui i ricorrenti sono stati dichiarati vincitori del (D.M. 11 gennaio 1999), è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale dei Dipendenti datato 30/1/1999 e, quindi, il ricorso notificato il 18.3.1999 è tempestivo.
1.2. L'Amministrazione resistente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto l'art. 51 della L. n. 668 del 1986 è stato abrogato (cfr. art. 40 D.Lgs. n. 139 del 2000 e art. 69 D.P.R. n. 334 del 2000) e, comunque, non costituiva titolo per il computo dell'anzianità di servizio nel nuovo ruolo di appartenenza.
Tali rilievi, a parere del Collegio riguardano il merito della controversia e, quindi, sulla base degli stessi non si può affermare l'inammissibilità del ricorso.
2. Ciò posto, va rilevato che i ricorrenti hanno contestato la violazione di legge ed, in particolare, degli artt. 3, 35 e 97 Cost., eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, della L. 27 marzo 1997, n. 85 e la conseguente illegittimità derivata degli atti amministrativi adottati in applicazione di tale disciplina.
In particolare, i ricorrenti hanno rilevato che con decreto n. 333-B/12.03(97), datato 16 giugno 1997, il Ministero dell'Interno ha stabilito (art. 14, IV comma) che: "... Nei confronti degli stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della L. 10 ottobre 1986, n.668". Sotto tale profilo il citato decreto ricalca quanto stabilito dall' art. 7, comma 4, della L. 28 marzo 1997, n. 85 ma, essendo tale norma (a parere dei ricorrenti) in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., il citato decreto risulta affetto da illegittimità derivata.
L'art. 51 della L. n. 668 del 1986, infatti, è una norma generale dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato. Detta disposizione prevede, in via generale, che: "...ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o a qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'articolo 41 del D.P.R. del 28 dicembre 1970, n. 1077.". L'articolo 41 del D.P.R. del 28 dicembre 1970, n. 1077 testualmente recita: "Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore e valutato per intero; nella carriera immediatamente inferiore e valutato per meta. I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi". Tuttavia, ai ricorrenti, vincitori del concorso interno per Vice Commissario, per effetto delle norme impugnate, sebbene tutti provenienti dalla carriera immediatamente inferiore di Ispettori della Polizia di Stato, non è stato riconosciuto dall'Amministrazione il periodo di servizio prestato in tale ruolo, ai fini della progressione di carriera, cosi come invece prevede l'art. 51 L. n. 668 del 1986, in combinato disposto con l'art. 41 D.P.R. n. 1077 del 1970.
Pertanto, l'art. 14, comma 4, del bando di concorso, nonché l'art. 7, comma 4, della L. n. 85 del 1997, nella parte indicata, risultano in contrasto con l'art. 3 Cost., prevedendo una deroga ingiustificata al principio del computo dell'anzianità ai fini della progressione di carriera, applicato al personale della Polizia di Stato, ivi compresi gli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti, degli Ispettori e dei Dirigenti, secondo quanto stabilito dagli artt. 24-quater, 27 e 40 del D.P.R. n. 335 del 1982.
L'immotivata ed illegittima esclusione dei ricorrenti dal beneficio di legge contrasta anche con l'art. 97 della Costituzione per lesione del principio di imparzialità della pubblica Amministrazione e con l'art. 35 Cost. che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
3. L'Amministrazione resistente ha prodotto memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
4. Il Collegio, preliminarmente, ritiene di dover disattendere l'eccezione di incostituzionalità avanzata dai ricorrenti ed avente ad oggetto l'art. 7, comma 4, della L. 28 marzo 1997, n. 85, poiché tale disposizione è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 928), D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
A ciò va aggiunto che la procedura selettiva alla quale hanno partecipato i ricorrenti si presenta del tutto peculiare in quanto ha consentito loro il transito dal ruolo degli ispettori a quello dei commissari mediante concorso interno straordinario. L'art.7, comma 1, della L. n. 85 del 1997, infatti, ha conferito al Ministro dell'Interno la facoltà di bandire complessivamente tre concorsi straordinari per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei commissari, riservati al personale della Polizia di Stato in possesso di determinati requisiti. Dalla natura straordinaria della procedura concorsuale deriva la formulazione del quarto comma del citato articolo 7, con il quale il legislatore ha ritenuto di escludere il riconoscimento di un ulteriore vantaggio agli interessati (dato dalla possibilità di godere del beneficio previsto dall'art.51 della L. n. 668 del 1986, in combinato disposto dall'art.41 del D.P.R. n. 1077 del 1970).
Pertanto, le presunte violazioni dell'art. 3 Cost. per presunta violazione del principio di eguaglianza, dell'art. 97 della Costituzione per lesione del principio di imparzialità della pubblica amministrazione e dell'art. 35 Cost. per lesione del diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - oltre che generiche -, appaiono manifestamente infondate, in quanto il legislatore ha escluso (nel caso concreto) il beneficio preteso dai ricorrenti in quanto ha ritenuto di dover regolare in maniera difforme casi non assimilabili perché attinenti a situazioni relative, da una parte, a vincitori di concorsi ordinari e, dall'altra, a vincitori di concorsi straordinari interni che hanno goduto di una situazione di vantaggio per l'agevolazione riservata al personale interno al quale è stato riservato un apposito concorso.
5. Nel merito, va condiviso quanto osservato dall'Amministrazione resistente (con memoria datata 18.5.2012, rispetto alla quale i ricorrenti non hanno controdedotto), circa il fatto che l'art. 51 della L. n. 668 del 1986 (invocato dai ricorrenti e abrogato, prima, dall'art. 40 D.Lgs. n. 139 del 2000 e, poi, dall'art. 69 del D.P.R. n. 334 del 2000), avrebbe potuto essere invocato e applicato solo al momento dello scrutinio per merito comparativo alla qualifica di Commissario Capo, non costituendo titolo per il computo dell'anzianità di servizio nel nuovo ruolo di appartenenza. In sostanza, l'art. 7, comma 4, della L. 28 marzo 1997, n. 85, avrebbe potuto essere applicato solo quando i ricorrenti avessero maturato l'anzianità nella nuova qualifica di commissari (ma, in tale momento, la disposizione sarebbe risultata inapplicabile in quanto, come detto, abrogata).
Infatti, l'art. 51 della L. n. 668 del 1986 ha esteso al personale oggetto della L. n. 121 del 1981 e successivi decreti di attuazione, la disciplina dettata per i dipendenti pubblici dall'art. 41 del D.P.R. n. 1077 del 1970, prevedendo che "per il computo dell'anzianità prevista nei decreti di attuazione della L. 1 aprile 1981, n. 121, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche e della progressione in carriera, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi di passaggio a carriera o qualifica superiore, si applicano le disposizioni dell'art. 41, del D.P.R. n. 1077 del 1970." Il decreto presidenziale da ultimo indicato stabilisce che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'accesso agli scrutini di promozione alle qualifiche ivi indicate, il servizio prestato senza demerito nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà (comma 1). L'attribuzione di detta promozione è subordinata alla prestazione del servizio effettivo nella nuova carriera per un periodo di almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive (comma 3).
Dal tenore della normativa richiamata emerge l'infondatezza della pretesa degli attori a vedersi ricostruita la carriera tenendo conto della metà del periodo di servizio prestato nel ruolo immediatamente inferiore.
Se il citato articolo 51 fosse stato applicato ai ricorrenti, infatti, avrebbe loro consentito di ottenere - ai soli fini dell'ammissione agli scrutini per il passaggio di ruolo ovvero per l'avanzamento all'interno del ruolo, nonché ai fini della partecipazione ai concorsi per avanzamento alla qualifica superiore - esclusivamente l'abbreviazione dell'anzianità di servizio minimo richiesta, consentendo il cumulo dell'anzianità maturata nella nuova carriera con quella (fittizia, convenzionalmente) riconosciuta sulla base del servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore.
Ne consegue l'infondatezza della pretesa di ottenere il cumulo dell'anzianità maturata nella nuova carriera con quella fittizia, convenzionalmente riconosciuta sulla base del servizio prestato nella qualifica immediatamente inferiore, ai fini dell'inquadramento nella qualifica iniziale di Vice commissari.
Per completezza, va aggiunto che, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 121 del 1981, i ricorrenti avrebbero dovuto beneficiare della promozione, a ruolo aperto, alla qualifica di Commissario dopo due anni di permanenza in quella di Vice Commissario. L'Amministrazione, alla luce del parere nr. 1967/86 reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva e della sentenza del medesimo organo giurisdizionale nr. 1038 del 30 novembre 1993, ha ritenuto che si potesse, invece, applicare il citato articolo 51 ai soli fini del calcolo dell'anzianità necessaria all'ammissione agli scrutini, nel limite dei posti disponibili, alla qualifica di Commissario Capo, dopo tre anni e sei mesi in quella di Commissario. Pertanto, essendo medio tempore intervenuta l'abrogazione del richiamato articolo 51, i ricorrenti, nominati Vice Commissari con decorrenza 01.02.1999, non avrebbero potuto beneficiare di tale disposizione.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo respinge;
- condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che si liquidano in complessivi 3.000,00 (tremila/00) Euro;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

   

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