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"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Artt. 57 e 57-bis - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell'art. 52 del Codice della navigazione.

Dettagli

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 10-7-2012 n. 52
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la L. 4 aprile 2012, n. 35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Artt. 57 e 57-bis - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell'art. 52 del Codice della navigazione.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti.
Circ. 10 luglio 2012, n. 52 (1).
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, con la L. 4 aprile 2012, n. 35, concernente "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo". Artt. 57 e 57-bis - Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche. Impianti e stabilimenti costieri ai sensi dell'art. 52 del Codice della navigazione.
(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale per i porti.
 

 
Alle
Direzioni marittime
 
 
Loro sedi
 
Alle
Capitanerie di porto
 
 
Loro sedi
 
Alle
Autorità portuali
 
 
Loro sedi
 
Al
Ministero dello sviluppo economico
 
 
Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche
 
 
Divisione IV - Mercato e logistica dei prodotti petroliferi e dei carburanti
 
 
Via Molise, 2
 
 
00187 - Roma
e, p.c.:
Al
Gabinetto del ministro
 
 
Piazzale Porta Pia, 1
 
 
Roma
 
 
Ufficio legislativo
 
 
Piazzale Porta Pia, 1
 
 
Roma
 
Al
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
 
 
Sede
 
All’
Assocostieri
 
 
Via di Vigna Murata, 40
 
 
00143 - Roma
 
All’
Unione petrolifera
 
 
Via Giorgione, 129
 
 
00147 - Roma
 
Alla
Federchimica assogasliquidi
 
 
Viale Pasteur, 10
 
 
00144 - Roma
 
Ai
Presidenti delle regioni costiere ed ai relativi servizi regionali:
 
 
Liguria
 
 
Via Fieschi, 15
 
 
16121 - Genova
 
 
Toscana
 
 
Via Cavour, 18
 
 
50122 - Firenze
 
 
Lazio
 
 
Via Raimondi Garibaldi 7
 
 
00145 - Roma
 
 
Campania
 
 
Via S. Lucia, 81
 
 
80132 - Napoli
 
 
Basilicata
 
 
Via Anzio
 
 
85100 - Potenza
 
 
Calabria
 
 
Via De Filippis
 
 
88060 - Catanzaro
 
 
Puglia
 
 
Via Abruzzi, 212
 
 
70124 - Bari
 
 
Molise
 
 
Via XXIV Maggio, 130
 
 
86100 - Campobasso
 
 
Abruzzo
 
 
Via Colle Petrara
 
 
67100 - L'Aquila
 
 
Marche
 
 
Via Gentile da Fabriano
 
 
60125 - Ancona
 
 
Veneto
 
 
Palazzo Balbi
 
 
Dorsoduro, 3901
 
 
30123 - Venezia
 
 
Emilia Romagna
 
 
Viale Aldo Moro, 52
 
 
40127 - Bologna
 
 
Friuli Venezia Giulia
 
 
Piazza dell'Unità d'Italia, 1
 
 
34133 - Trieste
 
 
Sardegna
 
 
Viale Trento, 69
 
 
09100 - Cagliari
 
 
Sicilia
 
 
Piazza Indipendenza
 
 
90129 - Palermo
 
All’
Assoporti
 
 
Corso Rinascimento, 19
 
 
00186 - Roma
 
All’
Agenzia delle dogane
 
 
Direzione area verifiche e controlli doganali e accise - Laboratori chimici
 
 
Via Mario Crucci, 371
 
 
00143 - Roma




 
Riferimenti normativi
L. 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" (pubblicata nella G.U. 13 settembre 2004, n. 215), con la quale si è proceduto alla liberalizzazione (art. 1, comma 2) delle attività del settore energetico eliminando/riducendo gli adempimenti riferibili alle precedenti attribuzioni del Ministero delle attività produttive in tema di disciplina delle medesime attività;
L'art. 1, comma 8, lett. c) della citata L. 23 agosto 2004, n. 239 in particolare ha attribuito allo Stato compiti e funzioni in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed il biodiesel;
Circ. 18 novembre 2005, n. 9, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna, ha fornito le indicazioni specifiche in sede di applicazione della L. 23 agosto 2004, n. 239, al fine di consentire una migliore applicazione del complesso di detti atti normativi agli impianti ed ai depositi costieri di cui all'art. 52 del codice della navigazione;
L. 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" pubblicata sulla Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82 - S.O. n. 69;
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese" pubblicato sulla Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147 - S.O. n. 129.


La L. 4 aprile 2012, n. 35, agli artt. 57 e 57-bis, ha individuato le seguenti infrastrutture ed insediamenti strategici, ai sensi dell'art. 1, comma 7, lett. i), della L. 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'art. 1, comma 56 della L. 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'art. 52 del Codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 [1], d'intesa con le Regioni interessate:
a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'art. 52 del Codice della navigazione di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000;
e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;
f) gli oleodotti di cui all'art. 1, comma 8, lett. c), numero 6) della L. 23 agosto 2004, n. 239;
g) impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.


Vista la rilevanza della norma, con la presente circolare questa Direzione generale intende esternare alle Autorità in indirizzo elementi interpretativi e chiarificatori, al fine di consentire una migliore applicazione del complesso degli atti normativi in questione agli impianti ed ai depositi costieri.



[1] Così modificato dall'art. 36, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sulla Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147 - S.O. n. 129.

 
1. Infrastrutture e insediamenti strategici costieri ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione [per gli impianti di cui alle lett. a), b), e) f) e g)]
La realizzazione degli impianti in oggetto si inquadra nell'ambito della produzione, trasporto e distribuzione di energia, materia rimasta nelle competenze dello Stato, ai sensi degli articoli 28, 29, 30 e 31 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e della L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 7, lett. l), comprensiva anche della competenza al rilascio della concessione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per le medesime finalità (art. 105, comma 2, lett. l).
Ciò in quanto si è inteso assoggettare alla potestà amministrativa dello Stato la tutela di specifici interessi pubblici a carattere primario, alla cui soddisfazione i beni demaniali marittimi ed il mare territoriale vengono ad assumere carattere strumentale.
In altri termini, per le concessioni aventi finalità di approvvigionamento di energia si verifica il caso in cui l'oggetto della concessione demaniale trascende l'uso e l'amministrazione del bene, che assume sovente un ruolo secondario di fronte alla disciplina delle attività imprenditoriali e dei servizi resi dal concessionario sui beni demaniali, e sì risolve piuttosto nella regolazione dell'attività svolta dal concessionario.
Pertanto, allo scopo di assicurare una uniforme e coordinata applicazione di tale dettato normativo, con la presente circolare, in adempimento al processo di semplificazione del citato art. 57 della L. n. 35/2012, si forniscono i seguenti elementi interpretativi e chiarificatori, anche al fine di consentire una migliore applicazione del complesso degli atti normativi in esame relativamente agli impianti ed ai depositi costieri.
Si richiama l'attenzione, per una più immediata comprensione della presente, che la vigente normativa prevede in materia tre distinti provvedimenti amministrativi:
a) autorizzazione (c.d. "industriale") del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Regione interessata;
b) autorizzazione del Ministero delle infrastrarture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione;
c) concessione demaniale marittima di competenza del Ministero delle infrastmtture e dei trasporti, delle direzioni marittime, delle autorità portuali, ai sensi degli artt. 36, c. nav. e 24 reg. cod. nav. e dall'art. 18, L. n. 84/1994 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale).


a) Autorizzazione (c.d. "industriale") del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastratture e dei trasporti e d'intesa con la Regione interessata ai sensi degli artt. 57 e 57-bis della L. n. 35/2012 per gli impianti strategici elencati al comma 1 della stessa.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico svolge l'istruttoria facendo ricorso alla Conferenza dei servizi, di cui all'art. 14 e segg. della L. n. 241/1990 e s.m.i, entro il termine di centottanta giorni indicato dal comma 4 dell'art. 57 della L. n. 35/2012.
Alla conferenza dei servizi prevista, nel caso di specie di infrastrutture e insediamenti strategici, oltre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, partecipano:
- il Direttore marittimo nel caso di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima;
- il Presidente dell'Autorità portuale nel caso di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima;
- il Capo del Compartimento marittimo nel caso di competenza ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima sia del Direttore marittimo che del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti.


b) Autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma, Cod. Nav.
L'art. 52, comma 1, cod. nav. è inteso a ricondurre alla disciplina del codice della navigazione le concessioni dei beni demaniali marittimi e di zone del mare territoriale (anche) per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti ivi indicati. La competenza al rilascio delle concessioni segue la ordinaria ripartizione ex art. 36 e seg. cod. nav. ed art. 6, L. n. 84/1994 (se di competenza statale: Capitaneria di Porto, Direzione Marittima, Ministero; ovvero, nelle relative circoscrizioni, Autorità portuali).
Il comma 2, invece, per i soli impianti e stabilimenti costieri di sostanze esplosive ed infiammabili richiede, oltre alla concessione demaniale rilasciata dall'Organo competente, una specifica autorizzazione rilasciata solo dal Ministero.
Tale ulteriore provvedimento risulta, quindi inerente alla polizia amministrativa/demaniale/portuale - non alla regolazione del mercato dell'energia - e finalizzato a consentire una conoscenza ed un vaglio globale e strategico per la localizzazione - nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale - di particolari tipologie di impianti, rilevanti con particolar riguardo al profilo della sicurezza, come corollario anche della pubblica incolumità.
Su tale ultimo adempimento, come noto, con la Circ. 18 novembre 2005, n. 9 questa Direzione generale, a seguito dell'entrata in vigore della L. 23 agosto 2004, n. 239 ha fornito le indicazioni specifiche, secondo cui (per il solo atto di autorizzazione) il titolare e/o gestore di uno stabilimento costiero di oli minerali presenta a questo Ministero la dichiarazione di inizio attività prevista dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80.
In particolare, l'anzidetta circolare, che recita, per quanto qui di interesse, "... Resta inteso che il richiamo effettuato nella presente circolare agli stabilimenti o depositi costieri di oli minerali, è da intendersi riferito anche a tutti i prodotti di cui all'oggetto e cioè: oli minerali, Gpl, biodiesel, prodotti chimici, prodotti petrolchimici e Gnl” e per quanto introdotto dall'art. 57 della L. n. 35/2012, comma 1, anche per gli "oli vegetali destinati ad uso energetico" assoggetta alle disposizioni previste dall'art. 52, cod. nav. gli impianti strategici che movimentano, stoccano, lavorano, ecc. i suddetti prodotti e/o sostanze.
Ne discende che la documentata istanza, comprensiva dei progetti, presentata per la realizzazione e la gestione degli impianti costieri di cui all'art. 57, comma 1, della L. n. 35/2012 è esaminata e valutata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, ai sensi dell'art. 52, 2° comma, c. nav., avuto riguardo agli aspetti afferenti alla sicurezza a salvaguardia di aree del demanio marittimo e di zone del mare territoriale interessate da tali infrastrutture.
In relazione a tale autorizzazione il proponente presenta la DIA - Dichiarazione di inizio attività prevista dal D.L. n. 35/2005 - al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, secondo all'allegato modello (allegato 1).
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, all'esito delle valutazioni della DIA esprime il parere nell'ambito del procedimento ai fini del rilascio della predetta autorizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 35/2012.
Prima di essere messo in esercizio, l'impianto con le modifiche nel suo complesso, deve essere, comunque, collaudato, ai sensi dell'art. 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione marittima.
La realizzazione e l'esercizio delle modifiche, per le strutture a mare, sono inoltre soggette al rispetto delle disposizioni di cui alle ordinanze di polizia marittima dei Capi dei Circondari marittimi, ai sensi dell'art. 59 del reg. es. cod. nav., in relazione alla tutela degli interessi della sicurezza della navigazione.


c) Concessione demaniale marittima di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Direzioni marittime, delle Autorità portuali, ai sensi degli artt. 36, c. nav. e 24 reg. cod. nav. e dall'art. 18, L. n. 84/1994 (concessione necessaria, ovviamente, se le opere in tutto o in parte insistono su suolo demaniale)
Il soggetto proponente, contestualmente all'istanza per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 35/2012 per gli impianti strategici, avanza l'istanza per ottenere la concessione demaniale marittima (artt. 36, Codice navigazione e da 5 a 40 del Regolamento di esecuzione al codice stesso e art. 18 della L. n. 84/1994) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione marittima (a seconda della sua durata) per l'installazione e l'esercizio dell'impianto, comprensiva delle aree demaniali marittime e delle zone di mare territoriale riservate alle opere connesse.
In relazione alla ubicazione dell'impianto e al terminale per la movimentazione dei prodotti energetici la competenza al rilascio della concessione demaniale può essere dell'autorità portuale, ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84, qualora questi ricadano nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa o della Regione siciliana per le aree demaniali esclusivamente a terra ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale e L.R. n. 15/2003.
Ciò premesso, ai fini dell'istruttoria tesa al rilascio della concessione demaniale marittima, ai sensi dell'articolo 18 della L. n. 84 del 1994, si precisa che non si applica l'articolo 16 (autorizzazione per lo svolgimento delle medesime operazioni portuali), ai sensi del comma 7-bis [2] dell’art. 16 e comma 9-bis [3] dell'art. 18 [4].



[2] «7-bis). Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».


[3] «9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferì e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».


[4] Ciò in quanto anche se i depositi costieri, prevalentemente, sono ubicati fuori dal porto, le strutture e le opere connesse o asservite (Banchine, pontili, boe, ecc.) per la movimentazione dei prodotti destinati al deposito sono poste all'interno dell'ambito portuale e, quindi, l'operazione portuale fondamentale è rappresentata dallo scarico da nave cisterna a deposito, che avviene attraverso manichette o bracci snodati, con una incidenza di mano d'opera qualificata che, se è rilevante nel momento di allaccio ai terminali di scarico e scarico, lo è un pò meno nella fase di verace -propria movimentazione (ove assume invece rilievo l'attenzione alla salvaguardia delle esigenze di sicurezza e tutela dell'ambiente).



c.1 - Presentazione istanza di concessione demaniale
L'istanza di concessione demaniale deve essere presentata al Capo del Compartimento marittimo competente per territorio ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione del Codice della navigazione o al Presidente dell'Autorità portuale, qualora l'occupazione ricada nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità stessa. Nel caso di occupazione di demanio marittimo e di mare territoriale nell'ambito della Regione Siciliana per le aree demaniali esclusivamente a terra ai sensi dell'art. 32 dello Statuto regionale e L.R. n. 15/2003, l'istanza dovrà essere presentata al competente Ufficio regionale, per le zone di mare territoriale al competente Capo del Compartimento marittimo.
L'istanza è presentata mediante l'apposito modello D1 disponibile insieme con le relative guide alla compilazione sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione (art. 5 e seguenti); essa deve contenere gli elementi essenziali per procedere alla sua valutazione sotto il profilo demaniale (generalità complete del richiedente, durata, superficie, specchi acquei occupati dalla concessione richiesta) e deve essere corredata del progetto (almeno 8 copie), che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare. Il progetto deve essere lo stesso allegato alla domanda per l'autorizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 35/2012.
La cartografia di riferimento per la individuazione, a fini amministrativi, di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle aree demaniali marittime e nel mare territoriale è quella catastale revisionata prodotta dal Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.) ed è reperibile presso gli uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio o presso il C.O.N. - Centro Operativo Nazionale - avente sede presso la Direzione generale per i porti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo professionale.
Inoltre, deve essere allegata la seguente documentazione:
1) relazione tecnica e cronoprogramma degli investimenti da realizzarsi sia su proprietà privata che su area demaniale marittima;
2) ogni altro elaborato di progetto previsto nella normativa vigente e necessario per la miglior illustrazione dell'opera;
3) programma di attività, assistita da idonee garanzie, anche di tipo fidejussorio, volto all'incremento dei traffici ed alla produttività del porto;
4) documentazione comprovante il possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi.
È ammessa facoltà dell'Amministrazione competente di richiedere ulteriore documentazione o copie di quella già presentata, qualora occorrenti per il perfezionamento dell'iter istruttorio.


c.2 - Pubblicazione istanza di concessione demaniale marittima
Il procedimento pubblicitario prescritto dall'art. 18 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione viene effettuato mediante affissione della domanda all'Albo Pretorio dei Comuni e dell'Ufficio marittimo e/o portuale interessati territorialmente, nonché, per gli interventi di maggiore rilevanza (art. 1, comma 56 della L. n. 239/2004), mediante pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione regionale e uno nazionale o anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
L'ordine di pubblicazione della domanda indica il giorno iniziale e finale della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, entro un termine che può essere indicato tra un minimo di quindici e un massimo di trenta giorni, le osservazioni od opposizioni che credano opportune e di cui si terrà conto ai fini dell'emanazione del provvedimento finale di concessione.
Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena di inammissibilità, entro il medesimo termine previsto per la proposizione di osservazioni/opposizioni e sono a loro volta pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni/ opposizioni, ma non riaprono i termini per la presentazione.


c.3 - Procedimento per il rilascio della concessione demaniale marittima
Esperita poi la pubblicazione, la domanda, completa del progetto e degli altri allegati, è sottoposta, unitamente alle eventuali osservazioni e domande concorrenti, all’istruttoria intesa all'accertamento delle condizioni per il rilascio della concessione demaniale marittima.
Al fine di garantire il rispetto dei principi di efficacia, di economicità, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa riferita a questo tipo di procedimento caratterizzato da particolari esigenze di celerità e dalla complessità derivante da un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, i pareri e le autorizzazioni acquisite nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 35/2012 si considerano acquisiti anche ai fini del rilascio della concessione demaniale.
L'acquisizione di eventuali pareri delle altre pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima potrà essere effettuata dall'Autorità Marittima o Portuale competente con l'indicazione di termini predeterminati, ai sensi dell'art. 542 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione, ovvero mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni, ai fini della tempestiva definizione della procedura istruttoria.
In tale ottica si ritiene che i suaccennati adempimenti istruttori devono essere orientati all'acquisizione dei pareri dei seguenti Enti e Amministrazioni competenti per territorio:
- l'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica degli impianti, manufatti ed opere, nonché sulla congruità della durata della richiesta di concessione in relazione agli investimenti ed al piano economico finanziario (solo per le Capitanerie di porto);
- l'Agenzia del Demanio, per gli aspetti dominicali;
- il Comando Zona Fari competente;
- Autorità militari competenti;
- Comando provinciale dei vigili del Fuoco;
- Capo del Circondario marittimo competente;
- le altre amministrazioni diverse da quelle interessate per il rilascio dell'autorizzazione che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici marittimi.
Per l'Autorità Portuale è necessario acquisire il parere del comitato portuale, ai sensi del comma 3, lettera g), dell'art. 9 della legge.
All'esito positivo dell’istruttoria per il rilascio della concessione demaniale marittima dovranno essere poste in essere le seguenti incombenze:
1) il Capo del Compartimento marittimo e/o Presidente dell'Autorità portuale competente provvederà a comunicare le risultanze sia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti, sia al Ministero dello sviluppo economico, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 57 sopracitato;
2) il Capo del Compartimento marittimo, contestualmente, provvederà a richiedere il nulla osta alla stipula dell'atto formale, nel caso di concessione superiore ai 15 anni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel caso di durata inferiore alla Direzione marittima competente;
3) una volta ricevuta il predetto nulla osta, il Capo del Compartimento marittimo provvederà a predisporre la bozza dell'atto formale di concessione che invierà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti o alla Direzione marittima competente per le successive determinazioni di competenza.


c.4 - Rilascio della concessione demaniale marittima
Entro trenta giorni dalla data della conferenza dei servizi decisoria, ovvero del provvedimento rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Regione interessata, per l'autorizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 35/2012:
- il Capo del Compartimento marittimo rilascia l'atto formale di concessione, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di esecuzione del codice;
- il Presidente dell'Autorità portuale rilascia il titolo concessorio.
 
2. Durata delle concessioni
L'art. 57, comma 5 della L. n. 35/2012, integrando le previsioni dell'art. 18 della L. n. 84/1994, prevede che "Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della L. 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale".
La nuova disposizione si riverbera sulla disciplina generale dettata dal Codice della navigazione e dalle leggi speciali in o su quella speciale dettata da altre disposizioni (L. n. 84/1994), e si applica, a tutte le concessioni demaniali marittime disciplinanti le opere e gli impianti costieri di cui alle lett. a), b), e), f) e g) dell'art. 57, comma 1, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti che saranno realizzati e/o utilizzati e quale che sia il loro ambito spaziale, e senza distinzione di Autorità concedenti, comprese quindi anche le Autorità portuali.
Nel caso di istanza per il rilascio di una concessione demaniale marittima superiore ad anni dieci, la durata deve essere valutata alla luce della finalità e delle attività previste nonché deve essere correlata alla natura ed alla finalità dell'ammontare degli investimenti e della onerosità degli obblighi ai quali l'aspirante concessionario dichiara di volersi impegnare.
Ciò non toglie, tuttavia, che, la durata della concessione, avuto riguardo ad un aspetto (quello degli investimenti) non statico, ma dinamico, debba essere non solo espressione del costituzionale diritto fondamentale di iniziativa economica, ma, nel contempo, rispecchiare l'interesse della collettività a realizzare un corretto regime della concorrenza all'interno del demanio marittimo, con particolare riguardo ai porti ed al mare territoriale.
La valutazione sulla durata deve essere finalizzata a garantire sia il più idoneo perseguimento dell'interesse pubblico, sia il rispetto della proficuità economica per i soggetti imprenditori richiedenti.
 
3. Nulla osta ai sensi dell'art. 55 del codice della navigazione
Nel caso di realizzazione o modifiche di impianti energetici costieri o parte di essi su proprietà privata, entro trenta metri dal confine del demanio marittimo, oltre al previsto parere reso dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione di cui alla lett. b) della presente circolare, è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 55 del codice della navigazione da parte dell'Autorità competente.
 
4. Regime transitorio
L'art. 57, comma 6, della L. n. 35/2012, inoltre, precisa che "la disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto" e, pertanto, a decorrere da tale data le nuove disposizioni si applicano a tutte le concessioni rilasciate ex novo o rinnovate con decorrenza dal 6 febbraio 2012.
A tale riguardo, si precisa che in base alle disposizioni del codice della navigazione il rinnovo di una concessione demaniale corrisponde al rilascio di una concessione ex novo come confermato, peraltro, dalla Commissione Europea (2007) nella recente comunicazione n. 616 del 18 ottobre 2007, la quale, con più specifico riferimento alle concessioni in ambito portuale, muovendo dal presupposto che, nella maggior parte dei casi, l'accesso all'area portuale è una condizione preliminare per la prestazione di servizi, afferma inequivocabilmente che "Quando una concessione giunge a scadenza, il suo rinnovo è assimilabile a una nuova concessione e, pertanto, è soggetta ai principi sopra enunciati".
 
5. Armonizzazione procedimenti
L'art. 57 della L. n. 35/2012 ha anche lo scopo di accelerare e semplificare le procedure per la realizzazione di opere ritenute di rilevanza strategica per il Paese.
Nel caso di specie il ruolo di Autorità procedente viene assunto dal Ministero per lo sviluppo economico, competente per gli aspetti di merito relativi all'energia e rispetto ai quali la concessione demaniale rappresenta solo la messa a disposizione di un'area o di uno specchio acqueo per l'installazione dell'impianto e delle opere connesse. Al fine di semplificare e velocizzare le procedure per consentire la tempestiva messa in produzione di impianti che hanno evidentemente una rilevanza strategica fondamentale per l'intero Paese (ovviamente nel rispetto di tutte le regole, prime tra tutte quelle in materia di sicurezza), e considerato che l'atto finale del procedimento (che per legge tiene luogo di tutti i singoli provvedimenti necessari) non può comprendere anche la concessione demaniale, richiamando il concetto di concessione/ contratto espresso in apertura, si ritiene che in sede di conferenza di servizi viene formalizzata (a compimento dell'istruttoria) la decisione dell'Amministrazione di rilasciare la concessione demaniale marittima, mentre gli aspetti para-negoziali (soprattutto quelli relativi alla "vita" della concessione: obblighi specifici, aggiornamento del canone, ecc.), non possono che trovare luogo in un atto di concessione demaniale a sé stante tra Amministrazione marittima ed impresa, immediatamente successivo alla conclusione della conferenza di servizi ovvero al rilascio del provvedimento di autorizzazione industriale.
Ai fini di una migliore armonizzazione dei procedimenti, si ritiene di precisare che per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 57 della L. n. 35/2012:


5.1 - per la realizzazione o modifiche di impianti energetici costieri posti su proprietà privata sarà sufficiente il parere reso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione.


L'autorizzazione del Ministero infrastrutture e dei trasporti, riferita al comma 2 dell'art. 52, come autorizzazione all'impianto (realizzazione) ed esercizio dello stabilimento costiero nella sua interezza (terminale, condotte, impianto stoccaggio e/o lavorazione anche se posto su proprietà privata).


Il Ministero infrastrutture e dei trasporti infatti previa presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) - intesa come procedura di semplificazione dell'art. 52, comma 2, introdotta dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, che sostituisce l'atto di autorizzazione del Ministero delle infrastratture e dei trasporti - esprime il parere alla realizzazione o alle modifiche dell'impianto in questione nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 57 della L. n. 35/2012.
Il parere verrà fornito con la prescrizione che ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 52, c.n. "l'esercizio dell'impianto nel suo complesso o delle modifiche dello stesso è comunque subordinato al preventivo collaudo, ai sensi dell'art. 48 del Reg. Cod. Nav., D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328)”;


5.2 - per la realizzazione o modifiche di impianti energetici costieri posti su area demaniale o specchio acqueo dovrà essere reso sia il parere del Ministero delle infrastratture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione che quello dell'Autorità Marittima o Portuale competente al rilascio della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 18 della L. n. 84/1994 o dell'art. 36 del Cod. Nav.
L'Autorità Portuale/Marittima competente che, nel gestire la concessione demaniale (occupazione e uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale) ai sensi dell'art. 18 della L. n. 84/1994 o dell'art. 36 del Cod. Nav., è anche titolata, in virtù della sua giurisdizione alla gestione delle aree demaniali (a mare e a terra), ai sensi del comma 1 del citato art. 52 a comprendere nella concessione demaniale marittima l'autorizzazione all'impianto sia alla realizzazione che all'esercizio dello stabilimento costiero nell'intera conformazione (terminale, condotte, impianto stoccaggio e/o lavorazione anche se posto su proprietà privata) destinato a impianto deposito e/o lavorazione, ai sensi dell'art. 52 nella sua interezza, dello stesso c.n.


Il Direttore generale
Dott. Cosimo Caliendo
 
Allegato 1


Modello DIA


Roma ___________



 
Al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 
 
Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna
 
 
Viale dell'Arte, 16
 
 
00144 - Roma
e, p.c.:
All'
Autorità portuale di (se l'attività ricade nella sua giurisdizione)
 
 
 
 
 
Alla
Capitaneria di Porto di
 
 
 
 
 
Alla
Regione/Provincia territorialmente competente (solo per le casistiche previste dall'art. 1, comma 56 della L. 23 agosto 2004, n. 239)







Oggetto: Dichiarazione di inizio attività ______________, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19, così come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 3, relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 52, 2° comma del codice della navigazione.


1) Generalità del titolare (persona fisica o giuridica) dell’attività dello stabilimento/deposito/impianto


(se trattasi di nuovo stabilimento/deposito/impianto, allegare certificato di iscrizione all'apposito Registro del Tribunale, della Camera di Commercio, procura legale che conferisce la facoltà di rappresentanza e di firme del sottoscrittore della domanda);


2) Oggetto della attività da avviare;


3) Ubicazione dell'impianto cui si riferisce l'attività da avviare specificando la consistenza dello stabilimento, dell'opera e/o dell'intervento oggetto della D.I.A.
(Per gli stabilimenti ubicati sul demanio marittimo deve essere allegata cartografia SID);


4) Normativa di riferimento: Codice della navigazione e regolamento di attuazione; L. 7 agosto 1990, n. 241, così come modificata dall'art. 3 della L. 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 - Art. 3.


5) In relazione all'attività dichiara:


- di essere in possesso delle autorizzazioni, certificazioni ed ogni altro nulla osta normativamente previsti per l'inizio dell'attività di cui all'oggetto;
- qualora l'attività insista su zone di demanio marittimo (area o specchio acqueo), che è stata presentata all'Autorità territorialmente competente istanza per ottenere e/o modificare la concessione demaniale marittima a mente degli artt. 36, cod. nav. e 24, reg. cod. nav. e 18, L. n. 84/1994;
- che l'attività avrà inizio successivamente al rilascio da parte dell'Autorità territorialmente competente del titolo concessorio a mente degli artt. 36, cod. nav e 24, reg. cod. nav. e 18, L. n. 84/1994;
- di aver presentato la documentazione al S.I.LT. competente previsto dall'art. 46 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione ai fini del collaudo a norma dell'art. 48 del regolamento di esecuzione al codice stesso;
- di osservare ed attuare tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente formulate dagli Organi interpellati.


La presente dichiarazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 - l'atto di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ex art. 52, 2° comma del codice della navigazione.
La presente dichiarazione di inizio attività vale finché permangono le medesime condizioni in atto al momento della dichiarazione stessa.
Ciò implica che qualora tali condizioni vengano mutate, decade l'efficacia della dichiarazione già presentata, che il richiedente si impegna a riproporre ex novo.
L'istante si impegna altresì a manlevare l'amministrazione da qualsivoglia responsabilità scaturente dall'attività oggetto della presente dichiarazione.


6) Si impegna:


- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, dì protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistica;
- a sottoporre a collaudo, prima di metterle in esercizio, le opere oggetto dell'attività - previa presentazione di apposita istanza - a norma dell'art. 48 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione. A tal fine si impegna inoltre a produrre la documentazione che verrà richiesta e ritenuta necessaria dalla Commissione di collaudo;
- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dal codice delle navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione.


7) Allega alla presente dichiarazione:


a) documentazione tecnico-progettuale relativa all'attività oggetto della dichiarazione;
b) documentazione relativa alle autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari per l'inizio dell'attività di cui all'oggetto.


Il Dichiarante
_________________________
 
c.n. art. 52
c.n. art. 36
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 57
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 57-bis
L. 28 gennaio 1994, n. 84, art. 18
L. 23 agosto 2004, n. 239, art. 1
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 36
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 3

   

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