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. dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, l'Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio ... verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale ...

Dettagli

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T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 700

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, (@@@) deduceva di essere stato assunto nel 1993 come assistente capo del Corpo di Polizia Penitenziaria e di essere stato in servizio presso la Casa Circondariale di (@@@), dove ha subito notevole stress psicofisico a causa della situazione conflittuale con la dirigenza della struttura. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, tali rapporti conflittuali, protrattisi ininterrottamente per circa 10 anni fino al suo temporaneo distacco, nell'anno 2003, presso la Casa Circondariale di (@@@), hanno provocato, o concorso a provocare, quel malessere psicofisico che è alla base dell'insorgere dell'ipertensione arteriosa e della nevrosi d'ansia reattiva di cui è affetto. A ciò si sono aggiunti gli aspetti correlati al lavoro svolto dal T., il quale ha espletato servizio diurno e notturno, interno ed esterno, esposto alle intemperie atmosferiche e sottoposto agli stress psicofisici che la natura del lavoro comporta, addetto alla vigilanza sulla variegata popolazione carceraria (tossicodipendenti, sieropositivi, ergastolani, detenuti di alta sicurezza, ecc.).
Ciò premesso, con separate istanze del 1.6.2001 e del 7.11.2001 il ricorrente chiedeva al Ministero della Giustizia che gli venissero riconosciute come dipendenti da causa di servizio le infermità contratte, ossia l'ipertensione arteriosa e lo stato ansioso reattivo. Sia il direttore della Casa Circondariale di (@@@), con parere del 28.7.2001 per l'ipertensione arteriosa e del 27.3.2002 per la sindrome ansioso-reattiva, sia la Commissione Medica Ospedaliera di Catanzaro, con i verbali nn. 108 del 30.1.2003 e 996 del 10.9.2003, hanno riconosciuto le infermità dipendenti da causa di servizio. Ciononostante, con decreto del 31.7.2009, il Ministero della Giustizia ha respinto le istanze del ricorrente ed ha valutato le infermità di ipertensione arteriosa e di pregresso stato ansioso reattivo non dipendenti da causa di servizio, condividendo le conclusioni del parere n. 39480/2006 del 27.12.2007 del Comitato di Verifica.
Contro questi due atti il ricorrente proponeva il presente gravame, lamentando eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché palese travisamento dei fatti: il giudizio espresso il 27.12.2007 dal Comitato di Verifica, infatti, sarebbe in contrasto con le precedenti valutazioni del direttore della Casa Circondariale di (@@@) e della C.M.O. di Catanzaro, nonché con la documentazione relativa alle situazioni conflittuali sul posto di lavoro e con la certificazione medica specialistica prodotta dal T.. Il ricorrente deduceva, altresì, violazione degli artt. 21/octies e 21/nonies della L. n. 241 del 1990, oltre che eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento e contraddittorietà manifesta, in quanto il decreto ministeriale ed il parere del Comitato di verifica, pur annullando in autotutela i giudizi favorevoli del direttore della struttura e della C.M.O. di Catanzaro, non indicano il vizio di illegittimità da cui sono affetti, né le ragioni di pubblico interesse che giustificano il sacrificio dell'affidamento del destinatario di detti atti.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza dell'8.6.2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Osserva il Tribunale che, per giurisprudenza oramai pacifica, nell'accertamento sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, l'Amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che è l'organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente.
L'ordinamento, infatti, ha affidato l'accertamento della dipendenza delle infermità e patologie da causa di servizio ad un organo che, per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, esprime un giudizio conclusivo sulla vicenda sottoposta al suo esame, con una valutazione che assorbe anche i giudizi espressi sulla questione da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e fornisce ogni auspicabile garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta (Consiglio di stato, n. 404 del 2012).
Pertanto, il parere del Comitato di verifica è (normalmente) vincolante per l'Amministrazione, che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale (Consiglio di Stato, n. 1679 del 2009).
Solamente nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire (per l'evidente mancata valutazione di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali) sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (Consiglio di Stato n. 1115 del 2011).
Anche di recente si è ribadito che, quando l'Amministrazione intenda uniformarsi al giudizio medico-legale del Comitati di verifica, non deve indicare le ragioni che l'hanno indotta a preferire il parere del Comitato anziché quello del Collegio Medico. Il giudizio del Comitato, infatti, svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi (Consiglio di Stato, n. 404 del 2012, Consiglio di Stato, n. 1149 del 2011; Consiglio di Stato n. 618 del 2011).
Peraltro, non si deve dimenticare che gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti da parte della C.M.O. e del Comitato di verifica per le cause di servizio rientrano nella sfera di apprezzamento tecnico-discrezionale degli organi suddetti, che pervengono alle proprie conclusioni assumendo a fondamento le cognizioni della scienza medica e specialistica.
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nel ritenere che tali valutazioni siano suscettibili di sindacato giurisdizionale non potendo ritenersi che le stesse coincidano con il merito amministrativo. Si è definitivamente chiarito che è necessario distinguere l'opportunità, che identifica il merito, con l'opinabilità, che connota l'esercizio della discrezionalità tecnica. Ne consegue che quest'ultima è sindacabile - anche eventualmente ricorrendo, quando necessario, all'ausilio di un consulente tecnico - quando risulta, in ragione del procedimento e dei criteri adottati, che la scelta tecnica sia irragionevole. Non è, però, possibile, in ossequio al principio di separazione delle funzioni giurisdizionali e amministrative, che il giudice sostituisca le valutazioni tecniche opinabili, ma non irragionevoli, espresse dall'Amministrazione, con proprie valutazioni. Questo Collegio ritiene che tale ultima asserzione abbia una valenza ancora più incisiva quando l'organo che effettua la valutazione tecnico-discrezionale sia, come nella specie, un soggetto dotato di una particolare competenza in un determinato settore.
Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, quindi, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce appunto una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di illogicità e irragionevolezza desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, in quanto egli non può in alcun caso sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico- discrezionale (Tar Puglia, Bari, n. 400 2012; Tar Campobasso, n. 83 del 2012).
3. Ciò premesso, rileva il Collegio che il giudizio espresso nel caso in esame dal competente Comitato di verifica non risulta affetto da evidenti vizi logici o da travisamento dei fatti. Non sussiste, inoltre, il lamentato difetto di motivazione del parere in questione, né in esso doveva essere dato particolare rilievo al precedente parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera.
Risulta, per contro, che il Comitato di verifica per le cause di servizio ha motivato, in modo adeguato e sufficientemente compiuto, le ragioni per cui ha ritenuto non dipendenti da causa di servizio le patologie da cui è affetto il dipendente.
Ne consegue che, sotto questo profilo, i motivi di ricorso sono privi di fondamento.
4. Anche le censure con cui il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 21/octies e 21/nonies della L. n. 241 del 1990, per non avere il decreto ministeriale ed il parere del Comitato di verifica indicato il vizio di illegittimità da cui sarebbero stati affetti i giudizi favorevoli del direttore della struttura e della C.M.O. di Catanzaro, né le ragioni di pubblico interesse che avrebbero giustificato il sacrificio dell'affidamento del destinatario di detti atti, sono prive di fondamento.
Risulta evidente, da quanto sinora esposto, che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e il provvedimento dell'Amministrazione che lo recepisce non costituiscono annullamento in autotutela dei precedenti pareri espressi dal direttore della struttura e dalla C.M.O. di Catanzaro. Il Comitato di verifica, infatti, con il suo giudizio, svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, senza che ciò comporti, quando le diverse valutazioni non coincidono, l'annullamento del parere reso dalla Commissione medica.
5. Considerato quindi che, nella fattispecie, la procedura risulta correttamente seguita e che la valutazione espressa dal Comitato di verifica per le cause di servizio non risulta manifestamente illogica o viziata da un difetto di istruttoria, le censure sollevate avverso tale valutazione devono essere respinte.
In conclusione, per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida in complessivi Euro 1050,00, oltre iva e cpa come per legge,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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