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Equo indennizzo:" ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19317/09 del 22.5.2009, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in moti

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 6106

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Con il ricorso in epigrafe - notificato il 2 maggio e depositato il 17 maggio 2012 - proposto ai sensi dell'art. 112 c.p.a., l'odierno esponente rappresenta quanto segue.
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 19317/09 del 22.5.2009 depositata in Cancelleria il 17.9.2009 - pronunciata all'esito del ricorso RG.N. n. 13781/2006 proposto avverso l'odierno intimato dinanzi la Corte Suprema per il riconoscimento di equo indennizzo per eccessiva durata del processo - in accoglimento della domanda spiegata dal sig. P. è stato ingiunto al Ministero della Giustizia di corrispondere al ricorrente la somma di Euro 14.160,00 per indennizzo oltre interessi legali dalla data della domanda (27.10.2003) nonché le spese, relative ad entrambi i gradi di giudizio, queste ultime così quantificate:
- quanto al giudizio di merito: Euro 1.080,00;
- quanto al giudizio di legittimità: 50% dell'importo di Euro 1.200,00.
2. La suddetta sentenza n. 19317/09 è stata munita di formula esecutiva il 13.10.2009 e notificata in forma esecutiva al Ministero della Giustizia in data 17.2.2010.
3. Il ricorrente ha già ottenuto il pagamento dell'indennizzo di Euro 8.000,00 in forza del decreto della Corte d'Appello di Perugia del 26.1.2006, oltre interessi liquidati dalla data del decreto (16.3.2005), decreto poi cassato dalla Corte di Cassazione con la sentenza epigrafata.
4. A fronte della notificazione della sentenza n. 19317/09 l'intimato Ministero ometteva di provvedere all'adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario di cui sopra.
5. Il ricorrente chiede pertanto che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, l'adito giudice amministrativo:
- ordini al Ministero della Giustizia il pagamento della somma differenziale a titolo di sorte capitale per Euro 6.160,00 oltre interessi legali sulla detta sorte dalla data della domanda fino al soddisfo, nonché degli interessi legali sulla somma di Euro 8.000,00, già pagata dal 27.10.2003, fino alla data del primo pagamento;
- disponga, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, che a tanto provveda un commissario ad acta;
- condanni l'amministrazione al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.
6. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio per contrastare la pretesa del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
l. Va ritenuta la fondatezza della pretesa principale fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che il provvedimento giudiziale suindicato, reso all'esito dell'ultimo grado del giudizio promosso dal ricorrente ex L. n. 89 del 2001 per il riconoscimento di equo indennizzo, è per sua natura definitivo e non soggetto ad ulteriore impugnazione e, costituendo giudicato nella controversia de qua, può formare oggetto di ricorso in ottemperanza ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 104 del 2010; e che lo stesso titolo giudiziale - per la parte relativa alle somme differenziali con esso riconosciute, rispetto al decreto della Corte d'Appello di Perugia del 26.1.2006- non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione, di tal che l'adito giudice amministrativo non può esimersi dal disporre l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame.
2. Dispone, per l'effetto, la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda - nei limiti segnati dalla domanda del ricorrente - a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19317/09 del 22.5.2009 depositata il 7.9.2009 e, per l'effetto, provveda alla corresponsione in favore del ricorrente:
1. dell'importo di Euro 6.160,00 a titolo di sorte capitale, oltre che degli interessi legali sulla detta sorte dalla data della domanda fino al soddisfo;
2. degli interessi legali sulla somma di Euro 8.000,00, già pagata dal 27.10.2003, fino alla data del primo pagamento;
3. delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio nel procedimento R.G.N n. 13781/2006, pari a Euro 1080,00 per il giudizio di merito ed Euro 600,00 per il giudizio di legittimità; oltre IVA e Cassa Forense.
Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti sono posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal responsabile p.t. dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, così dispone:
ordina al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza della Corte di Cassazione n. 19317/09 del 22.5.2009, provvedendo alla corresponsione degli importi indicati in motivazione;
ove l'Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provvederà, nella qualità di Commissario ad acta, il responsabile p.t. dell'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero della Giustizia, al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell'ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);
condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente procedura per complessivi Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento /00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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