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I genitori indigenti e privi di alcuna intenzione di lavorare rischiano di veder dichiarata l’adottabilità del figlio minore.

Dettagli



ADOZIONE
Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-06-2012, n. 10176
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il tribunale per i Minorenni di Potenza, con sentenza in data 15-5- 2009, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Ia.
P. e C..
Proponevano appello i genitori dei minori, I.P. e M. M.L.. Si costituiva il curatore dei minori, chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte d'Appello di Potenza disponeva la sospensione della procedura per la durata di otto mesi. All'esito, con sentenza in data 13-16/4/2010, rigettava l'appello.
Ricorrono per cassazione i genitori dei minori.
Resiste, con controricorso, il curatore speciale dei minori.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1 e 8.Deducendo violazione di legge, i ricorrenti in sostanza propongono profili di fatto, insuscettibili di controllo in questa sede, in contrasto con le indicazioni della sentenza impugnata, sorretta da motivazione adeguata e non illogica.
Il giudice a quo evidenzia l'incapacità dei genitori di provvedere alle più elementari esigenze alimentari ed igieniche dei bambini. Si richiamano le numerose relazioni dei Servizi Sociali e, in particolare, quelle del periodo di sospensione della procedura, durante il giudizio di appello, con l'offerta di una ulteriore possibilità ai genitori, col supporto dei servizi stessi, che essi non hanno saputo accogliere.
Quanto al riferimento dei ricorrenti alla L. n. 184, art. 1 là dove si precisa che le condizioni di indigenza della famiglia di origine non possono essere di ostacolo al diritto del minore "alla propria famiglia", va precisato che la Corte di merito sottolinea il rifiuto dello I. di varie offerte di lavoro, e l'atteggiamento della M. che lo distoglieva da qualsiasi progetto lavorativo, nonchè la tendenza di entrambi allo spreco delle risorse disponibili.
Con il secondo motivo, essi lamentano violazione dell'art. 345 c.p.c., per mancata ammissione di mezzi istruttori.
Il motivo va rigettato, in quanto infondato.
La valutazione circa l'ammissibilità delle prove spetta al giudice del merito e non può essere oggetto di controllo in questa sede, se sorretta da motivazione congrua.
La sentenza impugnata precisa che le prove richieste (deposizione di due sanitari) non avrebbe potuto fornire elementi ulteriori; di fronte alle risultanze emergenti dall'ampio monitoraggio, affidato ai servizi sociali, sulla condizione dei minori. Parimenti superfluo, per le medesime ragioni, è stata ritenuta una consulenza tecnica.
Conclusivamente, va rigettato il ricorso.
La natura della causa e la posizione delle parti richiedono la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara compensate le spese di giudizio tra le parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.


   

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