Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1

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Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Domenica, 15 Luglio 2012 02:27
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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 12-7-2012 n. 95
Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cosiddetto importo soglia.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.Circ. 12 luglio 2012, n. 95 (1).
Nuovi regolamenti comunitari. Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Pensione di vecchiaia a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 7) - Pensione anticipata a favore degli assicurati per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 (art. 24, comma 11). Precisazioni in materia di pensioni in regime comunitario e cosiddetto importo soglia.(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
 
 
AiDirigenti centrali e periferici
 AiResponsabili delle Agenzie
 AiCoordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 AlCoordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
 AlPresidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 AlPresidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 AlMagistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 AiPresidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 AlPresidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 AiPresidenti dei comitati regionali
 AiPresidenti dei comitati provinciali



 Testo della circolareIn base al comma 7 dell'art. 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetto importo soglia).In base al successivo comma 11 dell'art. 24 della legge succitata, per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetto importo soglia).Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero in quanto il concetto di "importo soglia", introdotto dal legislatore quale garanzia di prestazione adeguata per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo, deve essere considerato anche alla luce del principio di assimilazione di cui all'articolo 5 del Reg. (CE) n. 883/2004 (vedi circ. 1° luglio 2010, n. 82, punto 8).Pertanto, al fine di non penalizzare i lavoratori che fanno uso del loro diritto alla libera circolazione, si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo dell'importo soglia, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una pensione in regime comunitario.

Il Direttore generale
Nori
 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 24
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004, art. 5