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Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante

Dettagli

Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 11-7-2012
Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante, introdotta dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato da ultimo dall'art. 8, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V.Circ. 11 luglio 2012 (1).
Chiarimenti relativi alla deroga sul limite al contante, introdotta dall'art. 3 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato da ultimo dall'art. 8, comma 7, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro, Direzione V.
 Deroga all'utilizzo del denaro contanteL'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, vieta il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore per importi pari o superiori ad € 1.000.
L'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto una deroga in tema di limitazione all'uso del contante disciplinato dal menzionato art. 49, comma 1.
Il citato art. 3 prevede l'innalzamento ad € 15.000 del limite per il trasferimento del denaro contante in presenza delle seguenti condizioni:
1. il trasferimento deve essere finalizzato all'acquisto di beni e/o di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
2. l'acquisto che origina il trasferimento deve essere effettuato da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, e con residenza fuori dal territorio dello Stato;
3. all'atto dell'effettuazione dell'operazione, il cedente del bene o il prestatore del servizio deve provvedere ad acquisire fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, attestante la condizione di cui al punto 2);4. il denaro contante incassato deve essere versato in un conto corrente intestato al medesimo cedente o prestatore di servizio presso un operatore finanziario;
5. il versamento di cui al punto 4 deve essere effettuato nel primo giorno feriale successivo a quello di esecuzione dell'operazione;
6. il cedente o il prestatore di servizio, per avvalersi della deroga deve, altresì, inviare apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate e indicare nella comunicazione gli estremi del conto corrente che il cedente del bene o il prestatore del servizio stesso intende utilizzare ai fini di quanto previsto dal punto 4);7. copia della ricevuta della suddetta comunicazione all'Agenzia delle entrate deve essere consegnata all'operatore finanziario.
La deroga al limite dell'articolo 49 si rivolge anche gli intermediari finanziari, incidendo sugli adempimenti degli obblighi antiriciclaggio e, conseguentemente, sui costi.
Si fa presente, infatti, che la disposizione in questione produce effetti nell'ambito della adeguata verifica della clientela, della segnalazione di operazione sospetta nonché nell'ambito dell'obbligo di comunicazione a questo Ministero di violazioni dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.In particolare, in tema di adeguata verifica della clientela, risulta fondamentale, per una piena conoscenza del profilo soggettivo del cliente, che l'intermediario acquisisca copia della ricevuta della comunicazione preventiva con l'indicazione del conto corrente sul quale verranno effettuati i versamenti. Tale informazione consentirà, infatti, all'intermediario di valutare più adeguatamente le operazioni in contanti del cliente, anche ai fini della eventuale segnalazione di operazione sospetta evitando, così, un inutile automatismo tra versamento del contante e segnalazione di operazione sospetta. In tali ambiti, rileva, inoltre, l'effettivo versamento del contante nel conto corrente indicato nella comunicazione all'Agenzia delle entrate (punto 4, 6 e 7). Per quanto attiene, invece, gli adempimenti di cui ai punti 1, 2 e 3 e la verifica di cui al punto 5, si fa presente che gli stessi rilevano solo ai fini degli adempimenti previsti dal più volte citato art. 3, ma non anche ai fini dell'obbligo di comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le notizie di infrazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007.

Il Capo della Direzione
Giuseppe Maresca
 D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 3
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 51
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74-ter

   

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