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Corte dei Conti: ..attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio ..

Dettagli

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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 58655 PC. del registro di Segreteria, promosso da (#########) – nato a “omissis”e residente a “omissis”, nei confronti del Ministero dell’Interno.
            Nella pubblica udienza del 07/06/2012, non rappresentata l’Amministrazione.
            Presente il ricorrente.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
Visto l’art. 132 c.p.c.
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto l’1.10.2010, il sig. R. – già appartenente alla Polizia di Stato, cessato dal servizio il 03.02.2000 per inabilità fisica – impugnava la nota ministeriale n. 333/17/7220B, datata 30.07.2010, con cui gli veniva negato il beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 in quanto il riconoscimento dell’infermità relativa non era avvenuto in costanza di servizio, ma, in data 18.02.2000, dopo l’avvenuto congedamento (CMO 1^ Firenze, verbale n. 409 del 18.02.2000).
            Il ricorrente asseriva che:
-                     il verbale, datato 18.02.2000, sarebbe stato firmato, da lui, nella predetta data;
-                     l’organo collegiale aveva retrodatato (al precedente giorno 2) la dichiarazione della sua non idoneità al servizio;
-                     l’istanza fu presentata il 22.02.2000 quando era ancora in servizio (fino al successivo giorno 29) in quanto “a disposizione della CMO di Firenze” (come da attestato da questa rilasciato).
2.         Il Ministero dell’Interno, costituitosi il 24.05.2012, nel chiedere il rigetto del ricorso, eccepisce la prescrizione quinquennale.
3.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione, questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento (con l’emissione del relativo provvedimento) della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia, in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
            In merito, questo Giudice Unico ritiene che la norma richiamata, di cui è doverosa l’interpretazione letterale, contenga un chiaro riferimento all’ “ascrivibilità” dell’infermità sofferta.
            La suddetta dizione – che, non a caso, è la stessa contenuta nei verbali in uso alle CMO – ha un chiaro significato: la possibilità che l’infermità, oggetto della valutazione medico-legale, possa, poi, al termine del relativo procedimento amministrativo, essere ascritta ad una determinata tabella ed alla correlata categoria.
            E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2003; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008 e sez. giur. Toscana n. 118/2011), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costitutiva dello specifico beneficio.
2.         Per quanto, più in dettaglio, concerne il caso oggi all’esame, questo Giudice Unico – indipendentemente da ogni altra considerazione circa la singolarità della procedura adottata dalla CMO che, pur attestando di avere eseguito la visita medica del Russo il 18.02.2000, retrocede, al precedente giorno 02.02.2000, l’inidoneità al servizio, e le ripetute discrasie concernenti la datazione degli atti – osserva che il ricorrente, secondo le risultanze agli atti (nota n. C/01039/0014, datata 29.02.2000, della CMO diretta alla Questura di Prato), risultava, di fatto, in servizio, fino al 29.02.2000, in quanto “a disposizione” della più volte citata commissione per l’espletamento di accertamenti medico-legali riferiti al p.v. n. 495 del 29.02.2000, non presente nel fascicolo processuale. Sul punto, nulla ha controdedotto l’amministrazione convenuta.
            In tale ottica, dunque, l’istanza finalizzata all’attribuzione dello specifico beneficio (datata 22.02.2000), è da considerarsi tempestiva sia perché la stessa non poteva essere prodotta prima che la decisione medico-legale fosse resa nota, all’odierno ricorrente (il 19.02.2000) sia in considerazione della sua perdurante presenza, di fatto, in servizio.
3.         Conclusivamente, il ricorso va accolto con riconoscimento, al sig. (#########), del diritto ai benefici di cui alla legge n. 539/1950, dal momento del suo effettivo collocamento a riposo.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
4.         Nulla per le spese, attesa la mancanza, in capo al ricorrente, di difesa tecnica.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 58655/PC), proposto dal sig. (#########) nei confronti del Ministero dell’Interno, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie lo stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di effettiva cessazione dal servizio (29.02.2000). Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
            Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 07/06/2012.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 26/06/2012, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza
                                                                   IL GIUDICE UNICO
                                                           F.TO   Cons. Francesco D’ISANTO
 
Depositata in Segreteria il  3 luglio 2012
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
F.TO PAOLA ALTINI
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
TOSCANA
Sentenza
343
2012
Pensioni
03-07-2012

 

 

   

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