Entrata in applicazione del Reg. (UE) n. 931/2011 concernente la rintracciabilità degli alimenti di origine animale e del Reg. (UE) n. 16/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.

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Creato Venerdì, 13 Luglio 2012 00:51
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Ministero della salute
Nota 3-7-2012 n. 23733-P
Entrata in applicazione del Reg. (UE) n. 931/2011 concernente la rintracciabilità degli alimenti di origine animale e del Reg. (UE) n. 16/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.
Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Uffici I - II - III ed VIII, Ex DGSAN.
Nota 3 luglio 2012, n. 23733-P (1).
Entrata in applicazione del Reg. (UE) n. 931/2011 concernente la rintracciabilità degli alimenti di origine animale e del Reg. (UE) n. 16/2012 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano.
(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione, Uffici I - II - III ed VIII, Ex DGSAN.
 

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Il 1° luglio 2012 entrano in applicazione su tutto il territorio dell'Unione Europea i regolamenti comunitari di cui all'oggetto.
Il Reg. di esecuzione, Reg. (UE) n. 931/2011 della Commissione relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale è stato emanato a seguito di alcune crisi alimentari le quali hanno dimostrato come non sempre la documentazione raccolta e conservata dagli OSA ai fini della rintracciabilità fosse adeguata e funzionale. Pertanto in ambito comunitario si è ritenuto necessario prevedere che talune informazioni aggiuntive divenissero obbligatorie, quali quelle relative a volume, quantità, lotto/partita, nonché la descrizione dettagliata degli alimenti e la data di spedizione.
L'Acc. 28 luglio 2005 tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome (Supp. G.U. 294 del 19 dicembre 2005), recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica", volto a favorire l'attuazione del Reg. (CE) n. 178/2002, è da considerarsi ancora valido nei contenuti, i quali comunque vanno letti alla luce del Reg. (UE) n. 931/2011.
Infatti, pur recando riferimento al D.Lgs. n. 155/1997 ed al D.Lgs. n. 123/1993, che sono stati abrogati dal D.Lgs. n. 193/2007, emanato in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, i contenuti della succitata Linea Guida rimangono coerenti con la normativa vigente.
Il Reg. (UE) n. 931/2011 prevede disposizioni specifiche in materia di rintracciabilità per i soli alimenti di origine animale, al fine di garantire da parte degli operatori del settore la corretta applicazione dei requisiti di cui all'art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002. Gli "alimenti composti", ossia quelli contenenti sia prodotti di origine vegetale che alimenti trasformati di origine animale, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 931/2011.
Il paragrafo 1 dell'articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 stabilisce l'obbligo della rintracciabilità in tutte le fasi della filiera, dalla produzione, passando per la trasformazione, fino alla distribuzione.
Con i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo viene introdotta l'obbligatorietà per ciascun operatore di individuare l'anello "a monte" e "a valle" rispetto alla propria impresa, dal quale si riceve e al quale si cede un alimento o un mangime.
Infine, il paragrafo 4 dell'articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, allo scopo di agevolare la rintracciabilità dei prodotti immessi in commercio, stabilisce che debba essere adottato un adeguato sistema di identificazione ed etichettatura mediante documentazione e informazioni pertinenti.
In riferimento ai requisiti applicativi di cui al paragrafo 4 dell'articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, concernenti la documentazione e le informazioni pertinenti correlate all'identificazione/etichettatura degli alimenti di origine animale, con il Reg. (UE) n. 931/2011, sono state definite le seguenti informazioni minime obbligatorie:
- descrizione dettagliata degli alimenti;
- volume e quantità degli alimenti;
- un riferimento di identificazione del lotto o della partita;
- la data di spedizione.
Per quanto concerne la descrizione dettagliata degli alimenti va evidenziato che il riferimento, peraltro già riportato nel succitato Acc. 28 luglio 2005, alla "natura del prodotto", "denominazione" (per esempio: nome commerciale o marchio, il nome riportato in etichetta etc.), la "presentazione" (per esempio: in cartoni, sfuso, in barattoli di vetro, confezionato sottovuoto, etc.), rientra nella definizione di "descrizione dettagliata degli alimenti" di cui al Reg. (CE) n. 931/2011 (art. 3, paragrafo 1, lettera a).
Per gli alimenti di origine animale, ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004, allegato II, sezione I, è previsto che l'OSA debba garantire l'applicazione del marchio di identificazione prima che il prodotto lasci lo stabilimento di produzione.
Seppur la normativa comunitaria citata non preveda l'obbligo di conservare informazione relativamente allo stabilimento di produzione, ad esempio mantenendo traccia relativamente al marchio di identificazione apposto sul prodotto, qualora l'acquisizione e registrazione di detta informazione sia utile al fine di rendere più efficace e rapida un'eventuale azione di ritiro/richiamo, o sia necessaria per ridurre eventuali danni economici, qualora l'OSA vada ad acquisire tale informazione, questa va considerata quale elemento della "descrizione dettagliata" del prodotto.
All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del Reg. (UE) n. 931/2011 è riportato un errore di traduzione del testo originale in inglese. Per il momento, in attesa della rettifica già richiesta alla Commissione europea, il testo in italiano andrebbe correttamente letto: "un riferimento di identificazione del lotto o della partita, a seconda del caso".
Con i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 è stata prevista l'obbligatorietà per gli operatori del settore alimentare (OSA) di disporre di sistemi e procedure per individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, nonché le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti.
Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che il concetto di "fornitore" risulta essere eccessivamente generico e passibile di diversa interpretazione in quanto riferibile sia al proprietario che al detentore della merce. Infatti i prodotti, una volta esitati dallo stabilimento di produzione, possono subire vari passaggi di proprietà e passaggi logistici, pertanto il proprietario della merce può non coincidere con il detentore fisico della merce.
Essendo pertanto essenziale acquisire, in relazione al "fornitore", sia l'informazione relativa alla proprietà che quella riguardante la logistica, il legislatore comunitario, con l'art. 3, punto 1, del Reg. (UE) n. 931/2011, ha introdotto l'obbligo da parte dell'OSA di:
- acquisire, per la merce in entrata
c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che, fisicamente, ha spedito la merce;
d) il nome e l'indirizzo del proprietario della merce, se diverso dallo speditore;
- fornire, per la merce in uscita:
e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che fisicamente riceverà la merce;
f) il nome e l'indirizzo del proprietario della merce, se diverso dal ricevente.
Si rappresenta infine, che la normativa comunitaria lascia piena facoltà all'OSA fornitore di individuare lo strumento più appropriato per la trasmissione delle informazioni richieste, purché queste siano fornite chiaramente e senza indebiti ritardi al fine di consentire al destinatario di aggiornare quotidianamente gli arrivi e relative informazioni di rintracciabilità. Anche l'operatore fornitore deve aggiornare le informazioni con cadenza quotidiana in relazione alla data di spedizione della merce. Ovviamente la modalità di trasmissione delle informazioni deve essere funzionalmente appropriata alle esigenze dello speditore/proprietario ma anche del ricevente/proprietario, nonché dell'autorità competente.
I requisiti di rintracciabilità di cui al Reg. (UE) n. 931/2011 rappresentano parte integrante degli obblighi di cui all'articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, pertanto la disciplina sanzionatoria prevista all'articolo 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 risulta applicabile anche in caso di inadempienza agli obblighi di cui al Reg. (UE) n. 931/2011.
Infatti, i requisiti di rintracciabilità di cui al Reg. (UE) n. 931/2011, in quanto contenuti in un atto di esecuzione non legislativo ex art. 291 TFUE, costituiscono disposizioni per l'applicazione nello specifico settore degli alimenti di origine animale dei principi e dei conseguenti obblighi in materia di rintracciabilità sanciti dall'art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002. Detta disciplina è stata emanata giusta delega derivante dal combinato disposto del paragrafo 5 del medesimo articolo 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 e del paragrafo 2 dell'articolo 58 dello stesso regolamento.
Il presupposto di tali prescrizioni è costituito dalla necessità di fornire omogenea applicazione degli obblighi derivanti dall'art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, in ragione della specificità di un determinato settore. Ne consegue che la violazione di una di queste prescrizioni, quindi di inadempienza agli obblighi di cui al Reg. (UE) n. 931/2011, integra violazione dell'obbligo ex art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002 che viene dalla stessa specificato per quanto concerne il settore degli alimenti di origine animale.
Ne deriva l'applicabilità, in consimili casi, della previsione sanzionatoria di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190.
Il Reg. (UE) n. 16/2012 della Commissione che modifica l'allegato II del Reg. (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda i requisiti relativi agli alimenti di origine animale destinati al consumo umano dispone l'aggiunta di una sezione IV al citato allegato.
Con tale nuova sezione viene disposto che, nelle fasi di filiera post primaria precedenti all'apposizione dell'etichettatura per il consumatore finale di cui alla direttiva 2000/13/CE o dell'ulteriore trasformazione, gli alimenti congelati di origine animale riportino ad uso dell'OSA a cui vengono forniti le seguenti informazioni:
a) la data di produzione;
b) la data di congelamento, qualora diversa dalla data di produzione.
Se un alimento è prodotto a partire da una partita di materie prime con diverse date di produzione e di congelamento, devono essere rese note le date di produzione e/o congelamento meno recenti.
Per "data di produzione", a seconda dell'alimento di origine animale, si intende:
a) la data di macellazione per le carcasse, le mezzene ed i quarti di carcasse la data di uccisione, per la selvaggina;
b) la data di raccolta o di pesca per i prodotti ittici;
c) la data di trasformazione, taglio, tritatura, preparazione, a seconda dei casi, per qualsiasi altro alimento di origine animale.
L'OSA che fornisce l'alimento sceglie la forma più idonea per riportare dette informazioni all'OSA al quale lo stesso alimento viene ceduto, purché tali informazioni siano rese disponibili in maniera chiara ed inequivocabile e rintracciabili da parte di quest'ultimo.


Il Direttore generale
Silvio Borrello
 
Acc. 28 luglio 2005
Reg. (CE) 19 settembre 2011, n. 931/2011, art. 3
Reg. (CE) 11 gennaio 2012, n. 16/2012
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155
D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123
Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, art. 18
D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, art. 2
D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004, allegato II