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..danno erariale corrispondente al risarcimento liquidato dal citato Ministero ai congiunti del sig. (#########) (#########), colpito mortalmente da un proiettile partito accidentalmente dal mitra del convenuto...

Dettagli

GIUDIZIO DI CONTO
C. Conti Lazio Sez. giurisdiz., Sent., 15-02-2011, n. 280

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con l'atto di citazione in epigrafe la Procura Regionale ha invitato il sig. (#########), nella sua qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio per ivi sentirsi condannare al pagamento in favore dell'Erario, e segnatamente del Ministero dell'Interno, della somma complessiva di Euro 547.363,78, oltre alla rivalutazione monetaria dal settembre 2004, agli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo e alle spese di giudizio, a titolo di danno erariale corrispondente al risarcimento liquidato dal citato Ministero ai congiunti del sig. (#########) (#########), colpito mortalmente da un proiettile partito accidentalmente dal mitra del convenut(#########)
Quanto più specificatamente ai fatti di causa la Procura Regionale rappresenta che la vicenda prende le mosse da quanto occorso in occasione di un'operazione di pubblica sicurezza di controllo (identificazione di alcune persone, rivelatesi in seguito appartenenti al corpo dei carabinieri, non in servizio e non in divisa), operazione svolta la sera del 21 giugno 1990 da una pattuglia della Polizia di Stato di cui faceva parte anche il convenuto, che, mentre gli altri agenti si apprestavano alla verifica dei documenti, rimase in prossimità della volante ed effettuò una operazione di caricamento dell'arma in dotazione da cui partì il colpo mortale del carabiniere (#########) (#########). Il procedimento penale che seguì a carico dell'(#########) si concluse con sentenza di condanna n. 4911 del 16 aprile 1993 alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per omicidio colposo, (pena ridotta ad anni uno dalla sentenza della Corte di Appello n. 3958 del 10 novembre 1994, confermata dalla Corte di Cassazione con decisione n. 2779 del 25 settembre 1995).
Nell'atto si rappresenta, quindi, che il Giudice penale ha condannato il suddetto Ministero, in solido con il convenuto, al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili e che i danni sono stati liquidati dal Tribunale di Roma con sentenza n. 27641 del 12 luglio 2003. Il pagamento è stato autorizzato con decreto del Ministero n. 557 del 20 settembre 2004, cui è seguito il mandato del 30 settembre 2004 per la complessiva somma di cui è causa riconosciuta a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali e corrisposta ai congiunti del carabiniere decedut(#########)
A fondamento della domanda la P.R. - che ha fatto precedere il relativo atto di citazione dal rituale "invito a dedurre" del 16 febbraio 2007 ex art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 14 gennaio 1994 (notificato il 5 luglio 2007) con contestuale costituzione in mora del convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 c.c. - richiama, tra l'altro, le citate pronunce penali di condanna intervenute sulla vicenda e sulla base di ciò sostiene, in particolare, che il convenuto, in quella occasione, "...operando una scelta frettolosa e superficiale, in alcun modo giustificata dalle circostanze in quanto la situazione non destava allarme alcuno (le auto erano ferme, i carabinieri e gli agenti di polizia erano scesi dalle vetture e stavano tranquillamente conversando tra loro) decideva di predisporre al tiro il mitragliatore che impugnava e, violando le regole di comune prudenza, effettuava l'operazione di caricamento senza prima assicurarsi che l'arma non fosse diretta verso le persone".
Per la Procura attrice esistono, nella fattispecie, tutte le condizioni per l'azione di responsabilità amministrativa a partire dal danno indiretto pari alla somma pagata dal Ministero dell'Interno, ex art. 28 Cost., a ristoro dei danni cagionati da un proprio dipendente) e la sua riconducibilità, come emerge chiaramente dai richiamati giudicati, all'agente di P.S. (#########) qui convenuto, oltre al comportamento di quest'ultimo sicuramente contrario ai doveri di servizio, cioè "...in dispregio, sia delle comuni regole di prudenza sia di quelle specificamente richieste ad un soggetto preposto alla pubblica sicurezza ed appositamente addestrato al maneggio di armi (aver predisposto l'arma in tiro in condizioni di assenza di pericolo senza assicurarsi che questa non fosse diretta verso le persone)". Ciò denota - si sostiene - come gravemente colposo il suddetto comportamento perché connotato da impudenza e imperizia dimostrati nella circostanza e non giustificabili in un soggetto espert(#########)
Nell'atto di citazione si precisa, inoltre, che non esclude, comunque, la convenibilità dell'(#########) di fronte alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per responsabilità erariale, l'obbligo posto a carico del Sindacato Italiano Unitario Autonomo di Polizia (SIULP) - al quale il convenuto si è appellato nelle deduzioni difensive presentate in sede di invito a dedurre - di manlevare l'agente di polizia da ogni domanda avanzata dagli eredi di (#########) (#########), derivante dalla sentenza n. 27528 del 2000 del Tribunale di Roma, confermata in appello (sentenza n. 4739/04) e dalla medesima sentenza n. 27641 del 12 luglio 2003 che ha condannato il citato Sindacato di polizia a rimborsare le somme che il convenuto sarà chiamato a pagare ai medesimi eredi fino al limite di Euro 240.090,48. Nel precisare, in proposito, che manca la legittimazione attiva nei confronti di detto sindacato ai fini di una possibile chiamata nel presente giudizio, la P.R. conclude con la richiesta di condanna integrale del convenuto per la responsabilità addebitatagli in questa sede.
Si è costituito in giudizio (#########), con atto difensivo depositato in data 23 febbraio 2009, con il quale si ricostruiscono i fatti e si richiama essenzialmente il dispositivo della citata sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 27641 del 2003 che dispone la condanna il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia - SIULP a manlevare il suddetto nei termini dianzi esposti, chiedendo, previa relativa chiamata in giudizio, una condanna di detto sindacato anche in questa sede.
Alla odierna trattazione sia il P.R. che il difensore del convenuto hanno confermato le argomentazioni e le conclusioni di cui ai rispettivi atti.
Motivi della decisione
Passando al merito e premesso che nel caso di specie, secondo quanto riportato in narrativa anche con riferimento ai giudicati penali e civili intervenuti sulla vicenda, risultano incontestabilmente acclarati sia la condotta del convenuto e l'esistenza del danno arrecato, che il rapporto di causalità fra condotta ed evento causativo, giova rilevare preliminarmente che, per configurare nella fattispecie la responsabilità amministrativa di cui si discute, deve essere accertata anche la presenza dell'elemento soggettivo e, cioè, l'esistenza almeno della colpa grave dell'agente, come richiede, con una prescrizione che ormai riveste il carattere della generalità, l'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, come modificata dal decreto - legge n. 543/1996, convertito in legge n. 639/1996. Ciò posto, per il caso concreto, osserva la Sezione che nel comportamento tenuto dall'Agente di Pubblica Sicurezza (#########), come descritto in narrativa e da cui è conseguito un risarcimento posto a carico dell'erario, appare configurabile l'elevato grado di colpevolezza necessario per ravvisare una ipotesi di responsabilità amministrativa.
Infatti, il comportamento del suddetto agente nella vicenda di cui è causa è stato con puntualità stigmatizzato dalle sentenze penali di condanna e denota, innegabilmente, la violazione delle più elementari norme di prudenza nell'uso dell'arma da fuoco di cui era in dotazione in ragione del proprio servizio, reso - come è stato opportunamente evidenziato - ancora più grave dalla considerazione che si verteva in una situazione oggettiva di assoluta normalità e di ordinaria attività di servizi(#########) Risulta, quindi, acclarato che l'operazione di caricamento dell'arma attuata dall'(#########) era del tutto inopportuna, se non inutile, e sicuramente maldestra e posta in essere in un evidenziato contesto di non allarme atteso che "... le auto erano ferme, i carabinieri e gli agenti di polizia erano scesi dalle vetture e stavano tranquillamente conversando tra lor(#########)..". Nel ricordare, pertanto, che, secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, ad affermare la sussistenza del più elevato grado di colpa, in casi analoghi a quello in esame, occorre che il comportamento risulti improntato a profonda imprudenza, estrema superficialità o inescusabili negligenza e disattenzione, si condivide pienamente l'assunto del Requirente sul fatto che il comportamento del convenuto è stato effettivamente connotato da estrema superficialità, inescusabile imprudenza e grave inesperienza nell'uso di un'arma in dotazione per servizi(#########) Tali connotazioni dell'azione causativa dell'evento letale di cui trattasi e, quindi, del danno che ne è conseguito, si appalesano del tutto incompatibili, sia con la qualità rivestita di agente di pubblica sicurezza, che con lo specifico servizio di controllo che, unitamente ai compagni, l'(#########) era chiamato a svolgere: un servizio, cioè, che avrebbe dovuto, per converso, garantire la tutela, la sicurezza e l'incolumità collettiva (anche, evidentemente, dei soggetti dei quali si apprestava ad effettuare il relativo controllo).
Il comportamento descritto, peraltro, sarebbe sindacabile e inescusabile anche solo tenendo conto delle regole di comune prudenza che ogni individuo, nell'effettuare una qualsiasi attività che possa comportare conseguenze dannose a persone o cose (ed ancora di più se trattasi di attività che, più di altre, sono oggettivamente pericolose, come è certamente l'attività di uso e di caricamento di un'arma), deve porre in essere perché la propria azione non comporti rischi, risultando raccapricciante sul piano umano, prima ancora che giuridico, che un soggetto possa perdere la vita in conseguenza di mera disattenzione o superficialità di altri e in assenza di qualsivoglia causa di forza maggiore o stato di necessità.
Devesi, quindi, porre a carico dell'attuale convenuto, a titolo di responsabilità amministrativa il danno erariale che l'Amministrazione ha sopportato con il pagamento del risarcimento economico ai congiunti del carabiniere deceduto e delle connesse spese di giudizi(#########) Risulta, tuttavia, rilevante valutare, nella determinazione del quantum effettivo da addebitare, anche l'apporto causale e la responsabilità della stessa amministrazione di appartenenza del suddett(#########)
Non può, infatti, sottovalutarsi, per altro verso, che nella fattispecie all'esame emerga una responsabilità di detta amministrazione per la evidente carenza addestrativa dell'(#########) e, con tutta probabilità, anche di selezione per quello specifico servizio in occasione del quale si è verificato un così grave evento letale (che, peraltro, non può non aver lasciato conseguenze drammatiche anche nella sfera personale dello stesso agente). Compete, infatti, al Corpo di appartenenza una adeguata e costante formazione degli agenti, che inizialmente sono, in linea di massima, giovani sprovveduti e inesperti anche solo in riferimento alla giovane età, per cui l'addestramento per funzioni ed operazioni così delicate che impongono massima attenzione, autocontrollo, prontezza di riflessi e piena consapevolezza dei gesti che si compiono, non può lasciare spazio ad una evidente carenza o, certamente, incompleta e inappropriata formazione nell'uso delle armi, che, con ragionevole presunzione, è riscontrabile nella vicenda che sottende la attuale chiamata in giudizio per responsabilità amministrativa del convenut(#########)
Pertanto, il Collegio, con una valutazione necessariamente equitativa, giudica che il delineato apporto causale della Amministrazione debba valutarsi in ragione di circa un terzo del complessivo danno di cui all'atto di citazione e che, pertanto, sia ragionevole condannare il sig. (#########) al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno danneggiato, dei restanti due terzi ammontanti, per arrotondamento, a complessivi Euro 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00), comprendendo in tale importo, per le medesime motivazioni, la rivalutazione monetaria.
Da ultimo, quanto all'obbligo di manlevare l'agente di polizia da ogni domanda avanzata dagli eredi di (#########) (#########), posto a carico del Sindacato Italiano Unitario Autonomo di Polizia (SIULP) che risulta già condannato nei citati giudicati civili, devesi rilevare che, in disparte la considerazione che rispetto a detto Sindacato vi è difetto di giurisdizione di questa Corte, la relativa eccezione deve essere rigettata in quanto involge aspetti e soggetti estranei al rapporto processuale all'esame. Di ciò, evidentemente, parte convenuta potrà far valere i propri diritti nelle idonee sedi esecutive.
Il suddetto deve essere, altresì, condannato al pagamento, sull'importo addebitato, degli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagament(#########)
Alla soccombenza segue anche l'obbligo del pagamento delle spese del presente giudizi(#########)
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto:
CONDANNA (#########), per addebito di responsabilità amministrativa di cui all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, del danno erariale di complessivi Euro 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), ivi compresa la rivalutazione monetaria.
Il suddetto è, altresì, condannato al pagamento, sull'importo addebitato, degli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento, nonché, per soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio che, fino all'originale della presente decisione, si liquidano in Euro 242,66 (duecentoquarantadue/66)

 

 

   

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