Atto Senato Interrogazione a risposta scritta 4-07859 ..sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio..

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Categoria: Atti Parlamentari
Creato Mercoledì, 11 Luglio 2012 01:30
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Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07859
presentata da
FELICE BELISARIO
mercoledì 4 luglio 2012, seduta n.757
BELISARIO, CARLINO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011 n. 214 (cosiddetto decreto "Salva-Italia"), stabilisce che: "Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine dì presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data";

dalla formulazione della prima parte della disposizione sembrerebbe di poter dedurre che essa debba essere intesa come norma di salvezza della tutela INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per quei dipendenti pubblici cui già spetti in base alle vigenti disposizioni normative;

la normativa sull'assicurazione obbligatoria INAIL è peraltro rivolta a tutelare esclusivamente i lavoratori addetti ad attività rischiose, in ragione della pericolosità delle mansioni svolte ossia in presenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi di assicurabilità;

per i dipendenti dello Stato, secondo quanto previsto infatti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'assicurazione presso l'INAIL può essere attuata attraverso forme particolari di gestione;

attualmente la regolamentazione della "gestione per conto dello Stato'' dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali è contenuta nel decreto del Ministro dei tesoro del 10 ottobre 1985;

per espressa previsione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale, l'obbligo di assicurazione presso l'INAIL "è limitato ai dipendenti statali che vi sono soggetti ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124";

tale particolare forma di gestione risulta pertanto circoscritta ai soli dipendenti che svolgano quelle attività protette, ossia individuate dalla legge come rischiose, secondo l'elencazione contenuta nell'art. 1 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, e che siano riconducibili alle categorie di lavoratori indicate dall'art. 4 del medesimo testo unico;

diversamente, la disciplina in tema di causalità di servizio per la generalità dei dipendenti pubblici, attraverso istituti assistenziali, indennitari ovvero previdenziali approntava delle forme di tutela per le infermità comunque contratte dal dipendente in occasione dell'espletamento dei compiti istituzionali, ed indipendentemente, quindi, della particolare natura dell'attività lavorativa e delle modalità in cui essa si svolge, purché, ovviamente, le infermità siano riconosciute dipendenti da fatti di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461;

nell'abrogare gli istituti dell'accertamento della dipendenza delle infermità da cause di servizio, del rimborso per spese di cura, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, la disposizione, attenendosi ad un'interpretazione letterale, pone i dipendenti pubblici in un'evidente posizione di penalizzazione rispetto a tutti gli altri lavoratori, sia del settore privato, che all'interno dello stesso settore pubblico;

non può essere eliminato l'istituto del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e della pensione "privilegiata" che peraltro è prevista anche nel settore privato: in questo settore, infatti, l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) dei lavoratori dipendenti ha diritto, qualora dall'evento invalidante non derivi rendita a carico dell'INAIL, e quindi in rapporto di reciproca esclusività con essa, all'assegno di invalidità, ovvero alla pensione di inabilità, per cause di servizio, nelle ipotesi in cui l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio, secondo quanto stabilito dall'art. 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, in materia di invalidità pensionabile INPS. La sopravvivenza di tale trattamento pensionistico privilegiato, nell'ambito del regime generale, è stata recentemente ribadita, proprio in relazione all'abrogazione disposta dall'art. 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 dall'INPS con circolare n. 35 del 14 marzo 2012;

l'abrogazione di questi istituti diventa ancora più grave e ingiusta per alcune categorie come quella del medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale, esposti in primo luogo al rischio concreto di contrarre malattie, anche di natura infettiva, e comunque di origine professionale, inclusa l'esposizione a sostanze mutagene e ad elementi radiogeni, oppure come quella degli operatori di polizia municipale, per i quali si potrebbe verificare paradossalmente, nel caso finissero gravemente infortunati nel corso di un'operazione interforze oppure di un servizio allo stadio, non solo il non riconoscimento della causa di servizio (a differenza dei loro omologhi appartenenti al comparto sicurezza) ma anche (sempre a differenza delle forze di polizia del comparto sicurezza), la decurtazione dello stipendio per i primi giorni di assenza;

considerato che:

non si comprende quali siano stati gli intenti del Governo nell'escludere tanta parte del pubblico impiego dai citati benefici;

non è stato eliminato un privilegio bensì si è provveduto, a giudizio degli interroganti, a infliggere un'ulteriore penalizzazione nei confronti dei lavoratori del pubblico impiego, in quanto tutti i dipendenti pubblici esclusi dalle forme assicurative gestite dall'INAIL rimangono privi di qualunque misura di tutela;

tale disposizione risulta altamente discriminatoria nei confronti dei lavoratori pubblici, creando disparità di trattamento e cancellando, in modo arbitrario, le più elementari forme di tutela dei lavoratori;

in data 15 febbraio 2012, gli interroganti hanno proceduto alla presentazione di un disegno di legge (Atto Senato 3147), finalizzato all'abrogazione dell'articolo 6 del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano farsi promotori di un'iniziativa legislativa con la quale, dopo aver abrogato l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, vengano riaffermati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici o, comunque, se non intendano favorire, per quanto di competenza, la rapida approvazione di disegni di legge di iniziativa parlamentare già presentati.

(4-07859)