Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Polizia di Stato: "Assegnazione alloggi di servizio"

Dettagli

d


T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-06-2012, n. 1351

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. I ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato, hanno notificato al Comune di Palermo, in data 10 novembre 2011, un ricorso ex art. 117 c.p.a. contro il silenzio inadempimento formatosi a seguito dell'atto stragiudiziale notificato al Comune medesimo il 20 luglio 2011, in cui si diffidava il predetto ente ad assegnare ai ricorrenti gli alloggi di servizio siti in Palermo, via MT 37-39, destinati agli appartenenti alla Polizia di Stato.
Essi hanno esposto:
- di aver partecipato, nel 1995, al bando prot. 9423119/div. I^ dell'11.11.1994, indetto dalla Prefettura di Palermo, per l'assegnazione di alloggi ubicati nell'ex riserva reale di Boccadifalco, riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato;
- di essere stati utilmente collocati nella graduatoria approvata il 26 giugno 2002, definitiva il 4 marzo 2003 (dopo che una prima graduatoria del 1995 era stata annullata nel 2000 dal questo Tribunale);
- che la graduatoria era stata impugnata dagli odierni controinteressati e che il Tar Palermo, con le sentenze del 20 agosto 2007 n. 1942 e 1943, aveva rigettato il ricorso;
- che la sola sentenza 1942/07 veniva impugnata avanti al C.G.A. che con decisione del 20 dicembre 2010 la confermava in toto;
- che con l'art. 1 comma 442 della L. n. 311 del 2004 la proprietà e gestione degli alloggi passava al Comune di Palermo, che è diventato l'unico obbligato a dare esecuzione alla graduatoria.
Pertanto, i ricorrenti lamentano l'inerzia del Comune nel provvedere all'assegnazione degli alloggi in questione, essendo stata vana la notifica di un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora.
2. Il Comune di Palermo non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il collegio ha rilevato che il ricorso in questione andava più correttamente qualificato quale azione di ottemperanza alla sentenza del Tar Palermo 1942/2007, e non come silenzio inadempimento.
Pertanto, dopo aver convertito l'azione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 c.p.a. nei confronti della Prefettura di Palermo nonché di tutti gli altri soggetti facenti parte della graduatoria di cui era chiesta l'esecuzione.
4. A seguito del disposto incombente, si sono costituiti ulteriori soggetti utilmente collocati nella graduatoria del 2003, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Si è costituito anche il Ministero dell'Interno per la Prefettura intimata.
5. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2012 il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
6. In primo luogo, va chiarita la decisione del collegio circa la conversione dell'azione di silenzio in quella di ottemperanza, possibile ai sensi dell'art. 32, comma 2, del c.p.a.
Infatti, "il giudice qualifica l'azione proposta in base ai suoi elementi sostanziali. Sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni."
Nel caso di specie, dal contenuto del ricorso risulta evidente che l'oggetto dello stesso sia l'ottemperanza ad una sentenza passata in giudicato, come più volte affermato dai ricorrenti, che hanno utilizzato il termine ottemperanza in diverse occasioni (non ultimo, nelle " conclusioni" del ricorso), costruendo l'intero atto come la richiesta al giudicante di dare esecuzione ad una decisione giurisdizionale, sostituendosi in questo al Comune inadempiente.
Non vi è, dunque, nessuna richiesta di concludere obbligatoriamente un procedimento amministrativo, e, pertanto, non può ritenersi corretta l'iniziale impostazione del ricorso come impugnativa di un silenzio procedimentale.
In ogni caso, trattandosi di rito camerale, e avendo i ricorrenti depositato copia autentica delle sentenze citate nel ricorso (di cui chiede l'ottemperanza), il collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la conversione.
7. Preso atto della conversione va applicato l'art. 114, comma 1, c.p.a., in base al quale "l'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si tratta".
Per tale motivo il collegio, con l'ordinanza collegiale del 26 gennaio 2012, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio verso gli altri soggetti facenti parte della graduatoria di cui alle sentenze di cui si chiede l'esecuzione.
7.1. Quanto alla integrazione del contraddittorio anche nei confronti della Prefettura di Palermo, il collegio giustifica tale scelta sulla constatazione che la Prefettura è parte delle sentenze di cui si chiede l'ottemperanza, per cui essa deve essere parte del giudizio.
8. Nel merito, il ricorso va accolto.
Sussistono tutti gli elementi per ritenere che il Comune di Palermo (che, come affermato dai ricorrenti, ha ricevuto in carico gli alloggi in data 19.10.2006 giusta delibera della Giunta n. 382) debba dare esecuzione alle sentenze 1942 e 1943 del 2007 di questo Tribunale, entrambe passate in giudicato per essere state confermate in appello (la n. 1942/07) o mai appellate (la n. 1943).
Tali sentenze hanno confermato le graduatorie emesse nel 2002 e confermate nel 2003, con cui sono stati assegnati gli alloggi ai vari aventi diritto, tra cui gli odierni ricorrenti.
Pertanto, essendo le graduatorie ormai inoppugnabili, alle stesse deve essere data esecuzione mediante l'attribuzione degli alloggi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria.
In caso di inottemperanza dell'Amministrazione intimata, provvederà un commissario ad acta, nei termini indicati in dispositivo.
9. Alla luce della peculiarità del caso, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
a) ordina al Comune di Palermo di procedere alla assegnazione degli alloggi di cui alla graduatoria del 26 giugno 2002, conseguente al bando prot. 9423119/div. I^ dell'11.11.1994, indetto dalla Prefettura di Palermo, per l'assegnazione di alloggi ubicati nell'ex riserva reale di Boccadifalco, riservati agli appartenenti alla Polizia di Stato, entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o notificazione a cura di parte della presente sentenza;
b) per il caso di inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore del Genio Civile di Palermo, con facoltà di delega ad altro funzionario dell'ufficio, concedendogli novanta giorni per provvedere, e ponendo sin d'ora le spese del suo operato a carco dell'Amministrazione inadempiente;
c) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica