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..liquidazione dell'indennità di servizio esterno a decorrere dal 17.12.2002..

Dettagli

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 27-06-2012, n. 5927

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto (n. 2095/2008) il sig. (@@@) ha adito questo Tribunale per l'annullamento del Provv. del 14 dicembre 2007, notificato il 22.12.2007, con cui la Questura di Roma ha respinto la sua istanza del 10.11.2007 di liquidazione dell'indennità di servizio esterno a decorrere dal 17.12.2002, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, della circolare ministeriale del 29.12.2009, e per la declaratoria del suo diritto a percepire la predetta indennità con condanna dell'Amministrazione ministeriale al pagamento delle relative somme.
Espone di essere dipendente della Polizia di Stato con qualifica di assistente capo e di prestare servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza "(@@@)", sito in Roma e di aver svolto attività di servizio esterno rispetto alla sua sede di assegnazione espletato sulla base di formali ordini di servizio, in parte presso l'Ufficio di Polizia dell'Università degli studi di Roma (@@@), in parte nell'ambito delle strutture del campus universitario.
Afferma il proprio diritto a percepire l'indennità relativa allo svolgimento del cd. servizio esterno, in luogo diverso rispetto al commissariato di polizia presso cui è stato assegnato, riferendo di aver inoltrato, in data 10.11.2007, all'Amministrazione propria istanza per conseguire tale beneficio.
Con il provvedimento oggetto di impugnativa la Questura di Roma ha respinto tale istanza e, pertanto, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale deducendo le seguenti censure:
a) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 395 del 1995, dell'art. 11 del D.P.R. n. 254 del 1999 e dell'art. 9 del D.P.R. n. 164 del 2002.
Asserisce che, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 254 il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1 del D.P.R. n. 395 del 1995 spetterebbe anche nei casi di attività di servizio svolta, sulla base di formali ordini di servizio, all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di altri enti e, con riferimento al caso in esame, per il servizio da lui svolto presso l'Ufficio di Polizia ubicato all'interno del succitato Ateneo, ossia in una struttura diversa rispetto a quella di appartenenza ossia il Commissariato di Polizia della (@@@) presso cui riferisce di assolvere all'obbligo di rilevazione della presenza mediante firma sia in entrata che in uscita per poi svolgere il servizio presso l'Università di (@@@).
b) Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta, atteso che l'indennità per servizio esterno negata con il provvedimento gravato, sarebbe stata liquidata in suo favore a decorrere dall'anno 2008 a fronte di sua specifica istanza attestante lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo esercitata all'interno del campus universitario.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione ministeriale che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle censure proposte.
Osserva, al fine del decidere, il Collegio che il provvedimento della Questura di Roma ha respinto l'istanza del ricorrente sul presupposto che la circolare ministeriale del 20.12.1999 ha chiarito che "l'indennità di servizio esterno non può essere corrisposta nel caso in cui l'attività lavorativa sia prestata in via ordinaria presso Uffici della Polizia allocati presso amministrazioni od enti diversi (es. posti fissi presso ospedali)".
Osserva, altresì, il Collegio che il ricorrente afferma di aver percepito a far data dal gennaio 2008 la suddetta indennità ogni qualvolta l'abbia richiesta relativamente ai mesi di gennaio, febbraio marzo, maggio e giugno di tale anno, comprovando la corresponsione del beneficio mediante deposito delle corrispondenti buste paga.
Con memoria depositata in 29.12.2011, riferisce, inoltre, di aver percepito l'indennità di servizio esterno sino al mese di luglio 2011, a fronte di specifiche istanze attestanti lo svolgimento di servizio di vigilanza e controllo del campus universitario, depositando le relative buste paga.
Il Collegio, ai fini del decidere, ritiene di dover procedere ad una ricognizione del quadro normativo di disciplina della materia.
Giova rammentare che il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, all'art. 9, comma I, (per il personale delle FF.PP. ad ordinamento civile) ha previsto che "a decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde".
Il D.P.R. n. 254 del 1999 ha esteso, all'art. 11 tale compenso aggiuntivo al personale che eserciti "precipuamente attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità....impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.", senza, comunque, incidere sull'interpretazione del contratto precedente, formulato non sull'individuazione di servizi specifici bensì con riferimento al carattere genericamente esterno del servizio.
Con D.P.R. n. 140 del 2001 (artt. 7 e 19) è stato rideterminato, con decorrenza 1.1.2001, in L.. 8.100 lorde il compenso giornaliero da corrispondersi al personale impiegato nei servizi esterni secondo le modalità di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 e all'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999.
Infine, il D.P.R. n. 164 del 2002 che, per gli appartenenti alle FF.PP. ad ordinamento militare, ha rideterminato, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore, in Euro6,00 lorde il compenso giornaliero da corrispondersi al personale impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore secondo le modalità di cui all'art. 42 del D.P.R. n. 395 del 1995 e all'art. 50 del D.P.R. n. 254 del 1999.
Il riconoscimento di tale maggiorazione trova giustificazione - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale - in un rilevante quid pluris della prestazione (rispetto al normale ed istituzionale servizio) che abbia un carattere di continuità; dovendosi conseguentemente escludere, ai fini in discorso, le attività onerose soltanto "saltuarie", ovvero quelle espletate in modo "accidentale" e "momentaneo".
Deve dunque trattarsi:
a) di servizi svolti all'esterno inteso come spazio non ricompreso in uffici (od edifici all'interno dei quali l'unità organizzativa è materialmente insediata) ed il cui espletamento costringa l'operatore ad esporsi ad agenti atmosferici esterni od ai rischi propri della prestazione resa in ambiente esterno; con la precisazione che, a decorrere dall'1.6.1999, anche il servizio svolto in uffici di enti o terzi e dunque in ambienti chiusi ma ovviamente esterni (e materialmente ubicati in edifici diversi rispetto a quello in cui ha sede l'ufficio e/o struttura di appartenenza (Comando compagnia, Tenenza, Stazione, Nucleo...ecc.), deve essere remunerato con l'indennità de qua;
b) di servizi organizzati in turni (non aventi carattere saltuario) la cui durata coincide con l'orario obbligatorio giornaliero ovvero, e solo a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, di durata "non inferiore a tre ore".
c) di attività espletata in base a formali ordini di servizio."
Con riferimento allo svolgimento, in via ordinaria, dell'attività di istituto presso strutture di terzi, questo Tribunale ha ritenuto che l'indennità spetta esclusivamente nel caso in cui dette strutture si configurino come ambienti esterni e diversi rispetto all'ufficio che costituisce la ordinaria sede di servizio (cfr. Sez. I n. 5889/04; 15791/04; 12799/07).
Orbene, dagli atti di causa emerge che il sig. S., appartenente al Commissariato di P.S. "(@@@), presta servizio presso l'Ufficio di Polizia ubicato all'interno dell'Università degli studi di Roma (@@@), ", svolgendo quotidianamente servizi esterni organizzati in turni stabiliti sulla base di specifici ordini di servizio, in parte presso l'Ufficio di Polizia ubicato all'interno dello dell'Università di (@@@) e, dunque, all'esterno della sua sede di formale assegnazione, in parte esternamente, ossia nell'area territoriale nella quale sono ubicate le strutture delle singole facoltà del campus universitario.
Il sig. S. ha difatti affermato di svolgere attività di vigilanza e di controllo del territorio del campus universitario, le prime due o tre ore della sua giornata lavorativa all'interno dell'Ufficio di Polizia di (@@@), e le restanti tre o quattro ore all'esterno di tale ufficio per controllare e vigilare i locali delle altre facoltà dislocate all'interno del campus universitario e le relative aree destinate a parcheggi.
Rileva, dunque, il Collegio che la circostanza per cui la pianificazione del turno di servizio del personale risulta essere organizzata dal Dirigente del Commissariato di P.S. "(@@@)" e che il ricorrente all'inizio ed al termine dell'attività di servizio faccia ritorno nei locali del Commissariato per sottoscrivere il foglio attestante la sua presenza giornaliera ed il suo orario di lavoro, deve far ritenere il servizio prestato presso l'ufficio dell'Università degli studi di Roma (@@@) quale servizio esterno, con conseguente diritto all'indennità anzidetta secondo gli orari di servizio risultanti dai turni svolti nel corso dei periodi di servizio indicati dal ricorrente medesimo nella sua istanza trasmessa in data 10.11.2007 all'Amministrazione di appartenenza.
Tale indennità deve essere, altresì, riconosciuta per lo svolgimento dei servizi di pattugliamento, controllo e sorveglianza svolti all'interno del campus universitario nei diversi edifici delle facoltà dell'Ateneo e nei relativi spazi esterni tra cui le aree destinate a parcheggi ove il servizio sia organizzato in turni (non aventi carattere saltuario) la cui durata coincide con l'orario obbligatorio giornaliero ovvero, e successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 164 del 2002, di durata "non inferiore a tre ore", elementi che non risultano essere stati smentiti dall'Amministrazione resistente, la quale, nella memoria difensiva depositata in atti, si è limitata a rinviare al contenuto dalla circolare ministeriale del 20.12.1999, secondo la quale non costituisce servizio di terzi quello reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato allocati presso Amministrazioni od enti diversi (ad esempio personale dei posti fissi).
Ne consegue, pertanto, che le somme relative alla predetta indennità devono essere riconosciute a decorrere dal 17.12.2002 al netto di quanto già corrisposto dall'Amministrazione per il medesimo periodo temporale a titolo di indennità per i servizi esterni, risultanti, peraltro, tra gli elementi costitutivi il trattamento stipendiale corrisposto mediante le buste paga depositate in atti dal ricorrente.
Quanto alle modalità della liquidazione degli accessori sulle eventuali differenze stipendiali spettanti, che, in base ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, si deve ricordare che, trattandosi di ratei dei crediti retributivi spettanti per periodi successivi al 31 dicembre 1994, in base all'art. 22, comma 36, L. n. 724 del 1994, vanno maggiorati soltanto degli interessi legali al tasso corrente alla scadenza del singolo rateo (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. VI, n. 8/2001; sez. V, n. 2661/2000 cit.; Ad. Plen., 15 giugno 1998, n. 3) e che, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., gli interessi legali per gli emolumenti corrisposti tardivamente, vanno calcolati sull'importo nominale del credito, con la conseguenza che sulla somma dovuta a titolo di interessi non vanno computati ancora interessi (cfr. ex plurimis: Consiglio Stato, sez. IV, 19 luglio 2004; Ad. plen., 15 giugno 1998, n. 3).
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa, tenuto conto della specificità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi indicati nella parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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