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... accolto il ricorso degli appellati tutti militari della Guardia di Finanza trasferiti d'autorità alcuni (Gruppo A) presso la ... le riferite prassi, più favorevoli, adottate dalla Guardia di Finanza appaiono giuridicamente del tutto inconferenti. ...

Dettagli



FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-07-2012, n. 3868

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l'appello per cui è causa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze impugna la decisione con cui è stato accolto il ricorso degli appellati tutti militari della Guardia di Finanza trasferiti d'autorità alcuni (Gruppo A) presso la Compagnia di (@@@) ed altri(Gruppo B) presso la Compagnia di (@@@) (@@@).
Con unica rubrica di gravame si lamenta l'erroneità dell'annullamento del diniego di riconoscimento dell'indennità di trasferimento agli appellati, di cui all'art. 1 della L. 29 marzo 2001, n. 86 assumendo che la predetta disciplina avrebbe comunque tenuta ferma la necessità della ricorrenza del requisito della distanza chilometrica minima di 10 km.
Con memoria per la Camera di Consiglio gli appellati hanno sottolineato la fondatezza delle argomentazioni del primo giudice ed insistito per il rigetto.
Con ordinanza n. 2602 del 2009, la Sezione ha respinto l'istanza di sospensione cautelare della decisione in ragione della recuperabilità delle somme da parte dell'Amministrazione.
Con memoria per la discussione, gli appellati lamentano che la sopravvenuta decisione dell'Adunanza Plenaria contrasterebbe irrimediabilmente con la "ratio legis" volta al miglioramento complessivo della situazione dei militari in generale ed della platea degli aventi diritto.
In ogni caso, relativamente ai militari di cui al Gruppo A, la distanza avrebbe dovuto essere misurata dalla sede di (@@@) e la Casa Comunale di (@@@) (@@@).
Chiamata all'udienza pubblica, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
___1. Con un'unica rubrica di gravame l'amministrazione appellante assume l'erroneità della decisione in relazione alle argomentazioni di cui rispettivamente al Parere della III Sez. del C.d.S. del 20.3.2007; al Parere n. 1865190 del 22.11.1994 dell'IGOP del Ministero del Tesoro, ed alla circ. 12.10.b.32 del Ministero della Difesa. In estrema sintesi la portata innovativa della L. n. 86 del 2001 sarebbe stata limitata solo alla tipologia dei destinatari per cui sarebbero rimasti fermi i precedenti requisiti, tra cui quello della distanza minima.
___ 2. L'assunto può essere favorevolmente apprezzato.
___ 2.1. Come è stato più volte affermato da questa Sezione (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8293 19 dicembre 2008 n. 6417) con un indirizzo poi fatto proprio dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. 14 dicembre 2011 n. 23), l'indennità per il trasferimento 'di autorità', prevista dall'articolo 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86, spetta solo se sussiste il requisito generale della distanza minima, non inferiore ai dieci chilometri, tra la sede di provenienza e quella di destinazione.
La disciplina dell'indennità di trasferimento del personale delle Forze armate di cui alla L. 29 marzo 2001, n. 86 (che ha abrogato l'art. 1 L. 10 marzo 1987, n. 100), ha lasciato intatto lo stesso previgente regime giuridico dell'indennità di missione, compresa la necessaria sussistenza della distanza chilometrica minima di dieci chilometri tra la nuova e l'originaria sede di servizio di cui all'art. 1 della -- mai abrogata -- L. 26 luglio 1978, n. 417 per cui "le indennità di trasferta dovute ai magistrati, agli avvocati e ai procuratori dello Stato, agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente, ai professori universitari ed ai dirigenti statali" spettano solo nel caso di "missione fuori dell'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, fuori della ordinaria sede di servizio".
In sostanza, sulla scia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2011, si deve ricordare che l'art. 1, comma 1, della L. 29 marzo 2001, n. 86 ha un contenuto diverso rispetto alla precedente previsione dell'articolo 1, comma 1, della L. 10 marzo 1987, n. 100, e in ogni caso non incide sul presupposto applicativo generale costituito dall'articolo 3 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 che, nel prevedere l'indennità di missione, stabilisce che questa non sia dovuta qualora la località disti meno di 10 km dalla residenza comunale ovvero dall'ufficio.
.A favore di questa conclusione la Plenaria cit. ha sottolineato che:
- la normativa del 2001 richiama, in modo esplicito, il trattamento economico "di missione", per cui la corresponsione dell'indennità di "missione" giornaliera tuttora subordinata al requisito della distanza minima di cui all'articolo 3 della L. 18 dicembre 1973, n. 836;
-- il rinvio all'art. 13 della L. n. 97 del 1979 " non può ritenersi limitato al solo quantum dell'indennità e non anche ai presupposti necessari per conseguirla", anche perché, se il legislatore avesse voluto concedere l'indennità prescindendo dalla distanza minima tra la vecchia e la nuova sede di servizio, avrebbe dovuto prevederlo espressamente.
Di conseguenza, per assicurare la coerenza dell'ordinamento, il medesimo requisito deve sussistere anche per la corresponsione della indennità mensile di trasferimento, qui richiesta.
___ 2.1. Nel caso in esame poi, erroneamente gli appellati nella memoria per la discussione affermano che, per lo meno nel caso del Gruppo A e dell'appellante (@@@), la distanza doveva essere misurata non tra la casa Comunale di (@@@) (@@@) e quella di (@@@), ma tra la sede municipale di (@@@) (@@@) e la Caserma di (@@@).
L'art. 3, d) della L. 18 dicembre 1973, n. 836 (come sostituita dall'art. 27, D.L. 6 giugno 1981, n. 283) che l'articolo 1, primo co. della L. n. 417 del 26 luglio 1978 prevedono in via principale che debba farsi riferimento, in via principale al concetto di casa comunale (cioè la sede del Municipio) e solo in via secondaria, alternativa e sussidiaria s deve fare riferimento alla sede, ufficio o impianto dove il dipendente presta serviziose questi "... sono ubicati in località isolate".
In sostanza la legge non fa riferimento al concetto di "frazione" come vorrebbero gli appellati, ma a quello del tutto differente di "località isolata" (vale a dire la cima di una monte, faro, un isola che non sia comune, ecc.) , laddove l'elemento della distanza recede in presenza di una decisa separazione con il nucleo abitato. In tutti gli altri casi, e quindi anche in caso di Comuni con una struttura urbanistica parcellizzata, quello che rileva ai fini del riconoscimento dell'indennità per distanze inferiori ai 10 km. è l'isolamento della caserma dal contesto delle zone urbanizzate.
Nel caso in esame, (@@@) amministrativamente è una frazione del Comune di (@@@), ma certamente in nessun caso, per comune esperienza, può essere definito una "località isolata" ai sensi delle normative sopra ricordate. Né lo è certamente la Caserma di destinazione.
Al riguardo le riferite prassi, più favorevoli, adottate dalla Guardia di Finanza appaiono giuridicamente del tutto inconferenti.
Infine anche il profilo teleologico e di giustizia sostanziale della questione si deve ricordare che l'indennità di missione tende a ristorare il concreto sacrificio di colui il quale trasferisce la sua residenza eccetera in virtù del cambiamento della sede lavorativa. Nell'epoca dell'automobile il rifiuto dell'amministrazione in ordine all'istanza presentata dagli interessati per distanze inferiori ai 10 kl. appare stato pienamente legittimo anche perché nessun militare afferma di aver trasferito la residenza, le famiglie, i mobili e le masserizie nel nuovo domicilio, per cui qui non vi è stato alcun concreto disagio da restaurare.
___ 3. In conclusione non vi sono dunque dubbi che l'amministrazione esattamente ha tenuto conto del presupposto della distanza minima di cui sopra, sia in generale che nel caso di specie e, in conseguenza legittimamente ha rigettato la richiesta di indennità.
In conclusione l'appello è fondato e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere riformata.
Le spese secondo le regole generali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
___ 1. Accoglie l'appello e, per l'effetto annulla la decisione impugnata.
___ 2. Condanna i 31 appellati al pagamento delle spese che vengono partitamente liquidate in ragione per Euro 500,00 per ciascuno di essi in favore dell'Amministrazione appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




   

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