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Maresciallo dell'Esercito..... può, quindi, aver titolo per la corresponsione dell'equo indennizzo o (eventualmente) della pensione privilegiata,...

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 26-06-2012, n. 5817

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il Maresciallo (@@@) ha chiesto il risarcimento dei danni - anche "morali" e "biologici" - subìti in conseguenza della sua partecipazione (in qualità di membro dell'Esercito italiano) alle missioni internazionali di pace svoltesi, nei Balcani, sul finire degli anni '90.
All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 30.5.2012, il Collegio - trattenuta la causa (nel frattempo, debitamente istruita) in decisione - constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.
Al riguardo; pur non disconoscendosi
-che, nell'aprile del 2000, al Mirto è stata diagnosticata una malattia denominata "Morbo di Hodgkin";
-che questa (come stabilito, del resto, dalla C.M.O. di Padova) può, senz'altro, considerarsi dipendente da causa di servizio e
-che l'interessato (al quale, non a caso, sono già stati erogati circa 70.000 Euro) può, quindi, aver titolo per la corresponsione dell'equo indennizzo o (eventualmente) della pensione privilegiata,
si deve nondimeno osservare che - agli atti del giudizio - non vi è alcun elemento concreto che consenta di affermare (con la dovuta certezza) che, nella circostanza, la p.a. (non avendo adottato le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica di un proprio dipendente) abbia violato gli obblighi "datoriali" posti - a suo carico - dall'art. 2087 c.c..
Si osserva, in particolare
-che (innanzitutto) il Mirto non ha mai prestato servizio in territori oggetto di bombardamenti effettuati con munizionamenti caratterizzati (ché di questo, in buona sostanza, si tratterebbe) dalla presenza di uranio impoverito;
-che, in particolare, in Albania (dove egli ha servito: dall'aprile al luglio del '97) non vi è mai stato: alcun bombardamento aereo;
-che gli stessi documenti depositati in giudizio dall'interessato dimostrano che la p.a. ha fornito, ai militari impiegati nel teatro operativo balcanico, i previsti dispositivi di protezione NBC (quali maschere, guanti e dosimetri);
-che (comunque), durante tutta la sua permanenza all'estero, il Mirto è sempre stato utilizzato in attività conformi alla sua "specialità" ed all'addestramento ricevuto per questa.
Va, d'altro canto, tenuto presente
-che, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale (quale quello asseritamente subìto dal soggetto in questione) è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge e
-che, a voler esser concreti, l'unico di questi casi è - attualmente (ex art.185, 2 comma, c.p.) - quello in cui un tale danno derivi da reato. (Che nessun soggetto chiamato ad impersonare la volontà dell'Amministrazione della Difesa risulta aver mai commesso nei confronti del Mirto).
Se a ciò si aggiunge
-che i vari elementi di cui il danno consta in tanto hanno rilevanza in quanto costituiscano conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento (vuoi di un obbligo specifico, e preesistente tra le parti; vuoi del dovere generico del "neminem laedere", incombente su tutti);
-che la prova della sussistenza di tale nesso, gravante - ex art.2697 c.c. - sul (preteso) creditore, è lungi (nel caso di specie) dall'esser stata fornita,
si può ben comprendere come le perplessità che il Collegio incontra nel valutare la congruità delle pretese avanzate dal Mirto siano destinate a trovare ulteriore alimento.
E dunque; non potendosi (come si è detto) ritener dimostrata la violazione - da parte della convenuta - delle norme poste a tutela dell'integrità psico-fisica dei propri dipendenti (e non sussistendo, più in generale, nessuno degli elementi - "massime": quello soggettivo - che concorrono ad integrare la fattispecie della responsabilità civile della p.a.), il Collegio - pur ravvisando (in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata) giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite - non può (appunto) che concludere per l'infondatezza della proposta azione risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
-compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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