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Carabinieri. Equo indennizzo..... giudicata ascrivibile ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla tabella A ministeriale, categoria 8, misura ...

Dettagli

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FORZE ARMATE
T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 28-06-2012, n. 1628

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, in sevizio come militare dell'arma dei Carabinieri con qualifica di appuntato scelto presso la Tenenza di (@@@), dipendente dalla Compagnia di (@@@), impiegato nell'ultimo ventennio (prima presso le Compagnie di (@@@) e di (@@@) e poi da ultimo presso la Tenenza di (@@@)) con funzioni di servizi esterni di pronto intervento ovvero in servizi di pattuglia e controllo del territorio svolti in macchina con turni di sei ore giornaliere, con forti rischi per l'integrità fisica , oltre che per incidenti stradali per il logorio fisico causato dalla postura, di fatto negli ultimi undici anni ha subito svariati incidenti stradali riportando plurimi traumi discorsivi del rachide cervicale, tutti riconosciuti come dipendenti da causa di servizio dalle varie commissioni medichi che lo hanno esaminato.
Da ultimo, in seguito a domanda presentata dal ricorrente per il riconoscimento della causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo, la C.M.O. D.M.M.L. di Taranto con verbale del 21/10/2008 ha accertato l'esistenza della patologia.: "ernia discale mediana e paramediana sn e protrusioni discali multiple del tratto c2-c3, c5-c6 e c6-c7 (RMN rilevate) in atto a scarsa incidenza funzionale ed in assenza di segni di sofferenza neurogenica EMG rilevabili", giudicata ascrivibile ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla tabella A ministeriale, categoria 8, misura massima.
Tuttavia, il Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio ha considerato le predette patologie non imputabili a causa di servizio e non aventi nemmeno nella causa di servizio la loro concausa, con riferimento alla tipologia del servizio prestata dal ricorrente. In particolare detto Comitato qualifica la predetta patologia come "forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da una patogenesi artrogena associata ad una usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocai eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti".
Sulla scorta di tale parere, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri- Direzione di Amministrazione- 8^ Sezione Equo Indennizzo, ha adottato il provvedimento di rigetto dell'istanza presentata dal ricorrente.
Avverso il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, e gli atti presupposti che lo hanno determinato, viene proposto il ricorso introduttivo sulla scorta delle seguenti censure: 1) Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio da parte dell'Amministrazione resistente; 2) Difetto di motivazione- Motivazione apparente- Illogicità ed incoerenza della motivazione fondata, per relationem sulle conclusioni cui giunge il Comitato di Verifica; 3) eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti- sussistenza del nesso di causalità.
L'Avvocatura erariale, costituita in giudizio per l'Amministrazione intimata, richiamando il carattere obbligatorio che riveste il parere del Comitato di Verifica , controdeduce la infondatezza del ricorso introduttivo proposto avverso il rigetto delle domande del ricorrente siccome rettamente fondato sulle risultanze di detto parere.
Il ricorrente con memorie depositate in data 8 maggio e 16 maggio 2012, insiste nelle proprie deduzioni, contestando le argomentazioni addotte in sede difensiva dall'Amministrazione intimata.
Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio, accoglie la cesura su 2), prioritariamente esaminata per esigenze di economia processuale.
Si rileva al fine che il provvedimento impugnato pone a propria base motivazionale il parere del Comitato di verifica che, seppure obbligatorio e vincolante, appare incongruo e palesemente illogico rispetto alla esatta natura delle patologie riscontrate nel ricorrente (patologie discali e vertebrali) ed alla peculiarità del servizio espletato dallo stesso durante molti anni di attività (turni di sei ore su automobili di servizio per molti gioni alla settimana).
Il Comitato di Verifica per le cause di servizio si è limitato a evidenziare che "nella maggior parte dei casi" le patologie riscontrate deriverebbero da una patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale gli eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti..", escludendo così la dipendenza da causa di servizio.
Ma tale parere, costituente per relationem il motivo fondante del diniego qui opposto, si basa su di una notazione probabilistica e quindi non esplicita le ragioni per le quali le patologie del ricorrente non siano riconducbili a causa di servizio. Il fatto che "nella maggior parte dei casi" tali patologie siano dipendenti da patogenesi artrogena non esclude che nel caso di specie assuma valore causale o concausale proprio la particolare natura del servizio svolto dal ricorrente (per oltre venti anni impegnato alla giuda di autoveicoli con turni di sei ore giornaliere).
L'omessa considerazione dello specifico servizio ai fini della valutazione della dipendenza da cause di servizio delle patologie di cui è affetto il ricorrente, costituisce sufficiente elemento per ritenere, (senza entrare nel merito della discrezionalità tecnica dell'amministrazione) la motivazione addotta come palesemente incongrua ed irragionevole, atta pertanto ad inficiare la legittimità del provvedimento impugnato (in termini ex multis, C. Stato, sez. IV, sent. n. 2858 del 16 maggio 2011; TAR Veneto - Venezia, sent. n. 1510 del 10/10/2011).
La riscontrata fondatezza della censura esaminata determina l'accoglimento del ricorso, esimendo il Collegio dal'esame delle ulteriori censure che restano assorbite.
Il provvedimento impugnato, in quanto illegittimo va pertanto annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione .
Le spese del Giudizio seguono la soccombenza nella misura che si determina in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Spese a carico dell'Amministrazione intimata nella misura che si liquida in Euro millecinquecento//00, oltre accessori, IVA e CPA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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