L'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute

Dettagli
Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Venerdì, 06 Luglio 2012 00:37
Visite: 2064





Cons. di Stato, Sez. III, 12 giugno 2012, n. 3459
ATTI AMMINISTRATIVI   -   PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 3459

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con atto ritualmente notificato e depositato, (#########) e (#########)(#########) propongono appello avverso la sentenza del T.(#########)R. Lombardia - sezione staccata di Brescia, n. 1761/2011, che aveva accolto il ricorso di (#########), (#########)(#########), Parrocchia di (#########) Vescovo di (#########) (Cr), inteso all'esibizione della documentazione clinica del defunto Dott. (#########), deceduto il 4 giugno 2010, dalla data di ricovero fino alle dimissioni e per l'annullamento del rifiuto espresso dall'azienda ospedaliera con nota del 27 luglio 2011.
2. - Il primo giudice ha ritenuto fondate le censure prospettate, in quanto i ricorrenti in primo grado (eredi designati del defunto dott. (#########)) devono ritenersi titolari di una situazione qualificata giuridicamente rilevante e pienamente tutelabile ai sensi della disciplina generale in materia di diritto di accesso, venendo meno nei confronti di un defunto la particolare protezione del diritto alla riservatezza per i dati sensibili e, quindi, la necessità di comparare i diritti per verificare se la richiesta di accesso intende far valere un diritto della personalità di pari valore secondo la disciplina prevista per i dati sensibili dagli articoli 92, 26 e 60 del codice della privacy.
3. - Gli appellanti contestano tali statuizioni sostenendo, in concreto, che i ricorrenti in primo grado non sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso sulla documentazione clinica del Dott. L., in quanto solo i familiari, indipendentemente dalla qualità di eredi, assumono i poteri di tutela della situazione giuridica dell'interessato defunto e della sua riservatezza post mortem a fronte di richieste invasive della sfera giuridica sensibile del de cuius. L'azione di accesso promossa dai ricorrenti in primo grado, invece, muove dalla rivendicazione di essere stati indicati coeredi e beneficiari di un testamento olografo redatto in data 16 febbraio 2004, pubblicato il 24 giugno 2010, dopo la morte dello stesso Dott. L.. Tuttavia, il 17 giugno 2009 il testatore aveva provveduto a revocare ogni precedente disposizione testamentaria e l'eredità, circa un anno dopo la dichiarazione di revoca, è stata accettata dagli eredi legittimi, nipoti del defunto, M. ed (#########)(#########), ai quali l'Azienda Ospedaliera aveva richiesto l'assenso al rilascio della documentazione clinica oggetto dell'istanza di accesso. Gli eredi legittimi si sono opposti a detto rilascio.
Presupposto della decisione del T.(#########)R. è che il diritto alla riservatezza si estingue con la morte del titolare (Consiglio di Stato Sez. V, n. 2866 del 2008). Pertanto, secondo i giudici di primo grado, nella fattispecie non viene preso in considerazione l'interesse alla riservatezz(#########) Secondo gli appellanti, la stessa sentenza del Consiglio di Stato, richiamata solo in parte dal TAR, precisa che i congiunti superstiti, indipendentemente dalla qualità di eredi, assumono per vari aspetti poteri di tutela della situazione giuridica dell'interessato defunto e che, proprio in materia di dati personali, l'art. 82 del D.Lgs. n. 196 del 2003 prevede che, in caso di impossibilità fisica o di incapacità dell'interessato e di chi esercita legalmente la potestà, il consenso al trattamento dei dati personali possa essere dato da un prossimo congiunto o convivente (Consiglio di Stato Sez. V, n. 2866 del 2008), come prevede la disposizione del regolamento interno applicata dall'ente ospedaliero nel negare l'accesso, disposizione che non è stata nemmeno impugnata dai ricorrenti in primo grado.
In base a ciò, i fratelli M. affermano il loro diritto a tutelare la sfera di riservatezza del defunto e si oppongono all'accesso dei ricorrenti in primo grado, i quali con la revoca del testamento olografo non possono vantare una situazione giuridica che abbia i requisiti dell'attualità e della rilevanza ai fini dell'accesso e che, inoltre, avanzano una richiesta esplorativa e a tutto campo senza allegare alcun elemento che possa indurre l'idea di un contenuto anomalo dell'atto pubblico di revoc(#########) Pertanto, gli appellanti chiedono che la sentenza impugnata venga riformata e che sia confermato il provvedimento dell'Ente ospedaliero di rigetto dell'istanza di accesso.
4. - Si costituiscono solo due degli appellati, ovvero (#########) e (#########)(#########), con memoria depositata il 13 marzo 2012, con la quale deducono l'infondatezza del gravame in fatto e diritto. In tale memoria viene, dapprima, precisato che la revoca del testamento olografo, con il quale gli appellati erano stati nominati dal Dott. L. - che all'epoca si trovava ricoverato presso la casa di cura Villa (#########) di (#########) - coeredi, non è avvenuta con atto pubblico dallo stesso sottoscritto, in quanto questi dichiarava al notaio rogante di essere impossibilitato ad impugnare la penna a causa della rigidità della mano. Per mezzo della revoca sopradetta, l'eredità del L. veniva devoluta in favore degli eredi legittimi M. e (#########)(#########), suoi nipoti. Tuttavia, secondo quanto sostenuto dagli appellati, il defunto dott. L. non sarebbe stato in buoni rapporti con il nipote (#########) e la devoluzione ereditaria a favore di quest'ultimo si configurerebbe, pertanto, alquanto imprevedibile e maturavano l'intendimento di accertare le effettive condizioni di salute di (#########), per poterne verificare la capacità di intendere e di volere al momento dell'atto di revoca del testamento olografo, al fine di chiederne l'eventuale annullamento. A tal fine, è peraltro necessario, secondo quanto riportato nella memoria di costituzione, disporre delle cartelle cliniche dell'ospedale Oglio Po di Casalmaggiore (Cr), dipendente dall'Azienda ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona, struttura presso la quale il L. era stato degente prima dell'ultimo ricovero presso la casa Villa (#########) fino al suo decesso. A favore di ciò, gli appellati fanno leva sul fatto che un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene che l'intento di esperire un'azione giudiziaria è, già di per sé, sufficiente all'esercizio dell'accesso e che, pertanto, essi sono legittimati ad esercitare il diritto di accesso. Inoltre, l'appellato (#########)(#########) è cugino del defunto, nondimeno per questo vincolo di parentela avrebbe diritto all'accesso. Quanto all'interesse giuridicamente rilevante per l'accesso, gli appellati nella memoria di costituzione sostengono che la valutazione va fatta in astratto e che l'interesse all'accesso si configura indipendentemente da ogni giudizio sull'ammissibilità o fondatezza della domanda giudiziale eventualmente proponibile sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso.
In merito, poi, al diritto alla riservatezza, quale ostacolo al diritto di accesso, gli appellati ritengono che, trattandosi di diritto personalissimo, esso si estingua con la morte del titolare dello stesso, tutto ciò al fine di ribadire la loro legittimazione ad esercitare l'accesso alle cartelle cliniche del dott. L..
5. - La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 23 marzo 2012.
6. L'appello non è fondato.
6. 1. - Va, in primo luogo, considerato il quadro normativo. In materia di diritto di accesso ai dati concernenti persone decedute deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali, che disciplinano in modo diretto l'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute, prevedendo che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari meritevoli di tutel(#########) Tale disciplina regola anche l'accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall'articolo 92 del medesimo codice, la quale consente l'accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall'interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali e, comunque, del tutto opposte alle tesi degli appellanti. Non è neppure utile il richiamo per analogia all'articolo 82 del medesimo codice, che regola la diversa situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilità fisica o giuridica dell'interessato e che prevede che il consenso possa essere fornito, in assenza di chi esercita la potestà legale, da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
La disciplina dell'articolo 9 del codice regola, invece, compiutamente ed esaustivamente la questione del trattamento dei dati personali delle persone decedute, in quanto indica chi può esercitare l'insieme dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso codice, il quale, nel disciplinare il trattamento dei dati medesimi, considera non solo le posizioni soggettive di chi può esercitare il diritto di accesso, ma anche quello di chi può opporsi ad esso. Si può, dunque, concludere su questo punto condividendo (in parte qua) la tesi sostenuta dagli appellanti, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale sopravvive una forma di tutela dei dati sensibili - come altre forme di tutela - anche dopo la morte, ma nelle forme specifiche e diverse previste dall'art. 9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione.
6.3. - Alla luce del riportato quadro normativo, le posizioni delle parti si presentano entrambe come posizioni tutelabili nell'ambito della disposizione dell'articolo 9 del codice: l'autorità amministrativa avrebbe, pertanto, dovuto ponderare i valori connessi alle diverse posizioni alla luce della disciplina legislativa (dovendo eventualmente disapplicare il proprio regolamento in presenza di un diritto regolato in modo dettagliato ed esaustivo da fonti di rango legislativo). Insorta la controversia giurisdizionale, il compito spetta al giudice amministrativo ed è stato correttamente svolto dalla sentenza del T.(#########)R..
6.4. - Da questo punto di vista, infatti, risulta fondata - alla stregua della disciplina generale del diritto di accesso con particolare riferimento alla qualificazione dell'interesse secondo la precisa definizione dell'art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 241 del 1990 - la richiesta di accesso avanzata dagli attuali appellati, come giustamente sottolineato dalla sentenza del T.(#########)R.. L'interesse sottostante risulta un interesse diretto, qualificato, concreto e attuale, in quanto rivolto ad ottenere informazioni utili ad agire in giudizio a tutela di loro diritti, la cui fondatezza non deve essere valutata ai fini dell'accesso. Di conseguenza, esso costituisce interesse proprio tutelabile ai sensi dell'art. 9 del codice per la protezione dei dati personali.
6.5. - Per quanto riguarda la posizione giuridica degli appellanti, essi non hanno dimostrato di agire né nell'interesse del defunto, né per ragioni familiari meritevoli di tutel(#########) Essi si configurano oggettivamente nella vicenda quali portatori di un interesse proprio ad opporsi, in quanto potenzialmente controinteressati alle ragioni che sostengono la richiesta avversari(#########) Pertanto, il loro interesse non trova tutela nell'ambito della disciplina del trattamento dei dati personali e in particolare di quella dell'accesso ad essi. Quindi, nella ponderazione degli interessi ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 9 del codice citato, l'interesse degli appellanti non può che essere considerato recessivo. Tale valutazione ponderata determina l'esito della presente controversia in senso conforme alla pronuncia del T.(#########)R..
6.6. - Non può neppure essere accolta la censura relativa al carattere "esplorativo ed esteso a tutto campo" della richiesta di accesso, in quanto rivolta a conoscere "tutti" i dati sanitari e clinici del defunto, il che confermerebbe la mancanza di qualsiasi segno di anomalia da accertare in modo specifico e mirato. La richiesta avanzata dagli appellati risulta, invece, funzionale e proporzionata rispetto all'interesse che si vuole far valere e alle circostanze richiamate.
7. - L'appello è pertanto respinto e la sentenza del T.(#########)R. è confermata con motivazione solo in parte divers(#########)
8. - Nella natura della controversia si ravvisano motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativ(#########)