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Impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MW termici - Autorizzazioni ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.

Dettagli

Ministero dell'interno
Lett.Circ. 4-6-2012 n. DCPREV/7714
Impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MW termici - Autorizzazioni ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali.
Lett.Circ. 4 giugno 2012, n. DCPREV/7714 (1).
Impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MW termici - Autorizzazioni ai sensi della L. 9 aprile 2002, n. 55.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, Area rischi industriali.
 

 
Ai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco
 
 
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dello sviluppo economico
 
 
Dipartimento per l'energia
 
 
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica
 
 
Divisione II - Produzione elettrica
 
Alle
Direzioni regionali dei vigili del fuoco
 
 
Loro sedi




 
La L. 9 aprile 2002, n. 55 ha stabilito che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al funzionamento degli stessi sono dichiarati opere di pubblica utilità e sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L'autorizzazione è rilasciata a seguito di procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni (statali e locali) interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., d'intesa con la regione interessata.
Com'è noto, gli impianti in questione sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi in quanto individuati al punto 48 dell'allegato I del D.P.R. n. 151/2011; inoltre fra le opere connesse possono essere presenti anche altre attività elencate nello stesso decreto (ad es. 1, 2, 6, 74).
In caso di progetti di nuove realizzazioni o modifiche ad impianti termoelettrici di potenza superiore a 300 MW il Comando provinciale competente per territorio trasmetterà il parere di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 anche al Ministero dello Sviluppo Economico - DGENEREE - Divisione II Produzione Elettrica, che lo acquisirà come parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa civile, nell'ambito del procedimento.
Tale parere dovrà inoltre essere inviato per conoscenza alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali.
Qualora, come spesso accade, il progetto della centrale termoelettrica presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ed agli altri Enti competenti fosse in fase preliminare, il proponente richiederà il NOF di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 151/2011. In tal caso il NOF, rilasciato dal Comando Provinciale, costituirà il parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa civile, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione previsto dalla L. 9 aprile 2002, n. 55. In questo caso il progetto di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 verrà presentato a valle del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. Anche in questo caso il Comando Provinciale trasmetterà il NOF al Ministero dello Sviluppo Economico - DGENEREE - Divisione II Produzione Elettrica e, per conoscenza, alla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area Rischi Industriali.
La presente lettera circolare sostituisce integralmente la lettera circolare 4 giugno 2002, n. DCPST/A4/00222/RA/84.
Attesa la rilevanza della materia in argomento, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.


Il Capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Pini
 
D.L. 7 febbraio 2002, n. 7
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Allegato I
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 3
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, art. 8
L. 7 agosto 1990, n. 241

   

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