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..diritto della ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite, alla reversibilità della pensione calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995...

Dettagli



(@@@) Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., 11-06-2012, n. 318

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
La signora (@@@) è titolare di pensione ordinaria indiretta quale vedova di (@@@), deceduto in attività di servizio in data (...).
Con il ricorso proposto davanti a questa Corte in data 26.07.2011 - previa istanza cautelare - è stato impugnato il provvedimento dell'I.N.P.D.A.P. posizione n. 8649002 di rigetto della domanda (8.02.2011) presentata dalla vedova per il conseguimento del trattamento pensionistico di inabilità di cui all'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995, in sostituzione della pensione già in godimento.
Il diniego è stato disposto in quanto l'Istituto Previdenziale ha ritenuto che la domanda della pensione di inabilità in argomento debba essere presentata direttamente dal dipendente e che il carattere reversibile del trattamento pensionistico di inabilità non comporti la possibilità di presentazione di una eventuale domanda da parte dei superstiti.
Il difensore di parte ricorrente, Avv. (@@@) (@@@), ha contestato la legittimità del diniego sulla base dell'asserito principio di diritto secondo il quale, nel caso di decesso in servizio, la domanda di pensione indiretta sarebbe sufficiente a determinare il calcolo della pensione sulla base dell'art. 2, comma 12, L. n. 335/1995.
In particolare nel gravame e nella memoria successiva alla presentazione del gravame, in data 1 dicembre 2012, il difensore ha dedotto che la presentazione di una domanda per il conseguimento della pensione di inabilità può assumere rilevanza per il caso del dipendente ammalato, ma in vita, dovendosi lo stesso sottoporre ad accertamenti medici sulla effettiva sussistenza dell'inabilità. Nei confronti del soggetto deceduto in servizio, invece, il requisito richiesto dalla legge, secondo la difesa, si radicherebbe direttamente e immediatamente nel decesso stesso.
La difesa ha argomentato anche sull'acquisizione del diritto a pensione dei superstiti, assumendo che il diritto degli stessi non verrebbe acquisito iure successionis, ma iure proprio ed ha menzionato giurisprudenza favorevole in tal senso.
Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'effetto la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze del trattamento pensionistico, con interessi e rivalutazione ex art. 429 (@@@)p.(@@@)
L'I.N.P.D.A.P. si è costituito in giudizio con memoria pervenuta in data 11 novembre 2011 ed ha chiesto il rigetto del ricorso, invocando a sua volta, come precedente, una sentenza di questa Sezione.
Parte resistente ha addotto l'infondatezza della pretesa giudiziale assumendo che il riconoscimento della pensione di inabilità postuli la necessità della domanda da parte dell'interessato, mentre la reversibilità della pensione non comporterebbe la facoltà di presentazione della domanda da parte degli eredi poiché la legge n. 335/95, art. 2 comma 12 consente infatti la presentazione della domanda ai dipendenti e nulla dispone in merito alla identica facoltà dei superstiti del dipendente. La controversia è stata discussa preliminarmente nella camera di consiglio del 19 dicembre 2012 e la domanda cautelare proposta è stata rigettata fissando contestualmente la trattazione alla udienza pubblica odierna, per aver ritenuto assente il primo motivo relativo al periculum in mora e costituendo l'oggetto del gravame lo stesso del giudizio di cognizione che non era possibile anticipare in tale sede inducendo comunque questo giudice a fissare la trattazione del merito ad udienza ravvicinata. Venuto in discussione il giudizio all'odierna udienza, lo stesso è stato definito con sentenza, dando lettura del dispositivo in aula.
Motivi della decisione
L'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, prevede il diritto alla (@@@)d. pensione d'inabilità per coloro i quali, in possesso dei requisiti contributivi previsti per la pensione d'inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, siano "cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa". L'intento del legislatore è stato quello di tutelare la posizione dei soggetti che per motivi indipendenti dalla propria volontà siano stati costretti ad interrompere il rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il beneficio è stato richiesto dalla vedova del dipendente deceduto in attività di servizio senza avere presentato la domanda di pensione d'inabilità. L'amministrazione convenuta in giudizio asserisce che il riconoscimento del diritto al beneficio in argomento sia subordinato alla presentazione d'apposita domanda da parte dell'interessato e che tale possibilità non sia concessa agli eventuali superstiti dell'iscritto.
Ad avviso di questo giudice la tesi dell'amministrazione è priva di fondamento normativo per una serie di considerazioni che si procede ad esporre.
L'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 non stabilisce alcuna preclusione alla presentazione della domanda da parte dei superstiti. Il decreto ministeriale 8 maggio 1997 n. 187, contenente il regolamento sulle modalità applicative delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 12, pur non disciplinando espressamente l'ipotesi di presentazione della domanda direttamente da parte dei superstiti, all'art. 1, comma 2, stabilisce espressamente che la pensione d'inabilità è reversibile ai superstiti.
Orbene, la mancanza di espresse preclusioni normative in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il trattamento in questione nonché il carattere reversibile del trattamento stesso, inducono questo giudice a ritenere che il beneficio possa essere richiesto dai superstiti, qualora non sia stato richiesto dall'iscritto per sopravvenuto decesso in attività di servizio. Tale interpretazione risulta suffragata dal principio di cui al T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, che, in fattispecie analoga a quella in esame (morte del dipendente in attività di servizio), all'art. 184 attribuisce al superstite la possibilità di presentare la domanda per il conseguimento della pensione privilegiata di reversibilità qualora ritenga che la morte sia dovuta al servizio stesso.
D'altra parte, la stessa circolare dell'I.N.P.D.A.P. n. 57/1997 contempla l'ipotesi in cui sia intervenuto il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo gli accertamenti medici prescritti per il conseguimento della pensione di inabilità, ed espressamente dispone che "la cessazione dal servizio per "morte" non preclude la possibilità di riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 335/1995". Ne deriva che, secondo la predetta circolare, i superstiti possono conseguire la reversibilità della pensione di inabilità nel caso in cui l'iscritto pur avendo presentato domanda non sia stato sottoposto agli accertamenti medico legali per sopravvenuto decesso e non possono, invece, conseguire detto trattamento nel caso, come quello in esame, in cui, per sopravvenuto decesso, l'iscritto non abbia potuto presentare la domanda. Tale diversificazione appare irrazionale ed ingiustificata oltre che priva di fondamento normativo.
Sul diritto dei superstiti alla presentazione della domanda della pensione di inabilità si è espressa la Sezione Giurisdizionale della Sardegna con la sentenza n. 819 del 27/8/2002, la Sezione Liguria con la sent. n. 469/2003, n. 121/06 e n. 379/09, la Sezione Lazio n. 405/05, la Sezione Toscana n 45/07, la Sezione Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 369/07 nonché la giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente, Sez. Sardegna n. 550/2006, questa stessa Sezione n. 262/10).
In queste sentenze, con argomentazioni pienamente condivise da questo giudice (pur non ignorando che altre Corti si sono pronunciate in maniera difforme come la stessa Sezione Lombardia n. 773/2009, la Lazio n. 21709 e l'Abruzzo n. 200/04 che escludono il diritto a tale beneficio argomentando che il diritto a pensione opera iure successionis) è stato evidenziato che l'interpretazione restrittiva dell'I.N.P.D.A.P. "..oltre a non essere fondata su alcuna norma di diritto positivo, si porrebbe peraltro in contraddizione con la funzione assistenziale della pensione di inabilità (espressione di un principio solidaristico in favore di soggetti privati della capacità lavorativa), che coerentemente deve avere un riflesso di analogo contenuto sulla posizione degli aventi diritto alla pensione di reversibilità, essendo quest'ultima diretta a salvaguardare, nei confronti del superstite, la continuità del sostentamento assicurato dal reddito del defunto".
La domanda dei superstiti va, pertanto, ritenuta ammissibile.
Nel merito, la domanda deve ritenersi fondata tenuto conto che il dipendente, avendo maturato alla data del decesso l'anzianità prescritta era in possesso del requisito contributivo richiesto dall'art. 2, comma 12 della predetta legge n. 335/1995 e considerato che l'infermità letale non risulta che sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In ogni caso, alla stregua della Commissione Medica di Verifica di Sondrio allo stesso B. - verbale redatto in data 17.02.2011 - era stata riconosciuta l'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Lo stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa è comunque desumibile dall'esito letale dell'infermità stessa.
Per le argomentazioni svolte va dichiarato il diritto della ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite di (@@@), alla reversibilità della pensione calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle somme spettanti, si applica, il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo (Cfr.: Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002).
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese alla luce di orientamenti giurisprudenziali difformi.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Lombardia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente, nella sua qualità di coniuge superstite, alla reversibilità della pensione calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995.
Sulle somme che verranno attribuite per effetto della presente sentenza si applica, il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo.
Spese compensate.

 

 

   

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