Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni.

Dettagli

d

Gazzetta Ufficiale N. 152 del 2 Luglio 2012
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 8 marzo 2012 , n. 2
Decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011, c.d. «decreto salva Italia» - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni. (12A07404)
1. Premessa.
Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la
crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici,
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, con
l'art. 24 e' stata introdotta una nuova disciplina in materia di
trattamenti pensionistici. Considerati il rilevante impatto delle
norme e le numerose richieste di chiarimento pervenute dalle
amministrazioni, con la presente circolare, condivisa nei contenuti
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell'economia e delle finanze e l'INPS - gestione ex INPDAP, si
ritiene opportuno fornire delle indicazioni interpretative per
un'omogenea applicazione della disciplina soprattutto relativamente
agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di impiego, mentre
gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati in apposita
circolare dell'Ente previdenziale.
2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio.
Le recenti norme hanno previsto dei nuovi requisiti anagrafici e
contributivi per la maturazione del diritto al trattamento
pensionistico, hanno abrogato il regime delle finestre per la
decorrenza del trattamento ed hanno introdotto il sistema
contributivo pro-rata per le anzianita' maturate successivamente al
1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal
1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla
base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata»,
conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, fermo
restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni,
iscritti alle casse gestite dall'ex INPDAP, uomini e donne, il
requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia
nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta' (commi
6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva minima
pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello
contributivo pari a 20, l'accesso al pensionamento e' altresi'
condizionato all'importo della pensione che deve risultare non
inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Si prescinde
dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta'
anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianita' contributiva
effettiva di 5 anni.
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni uomini
il requisito per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012
si consegue alla maturazione del 42° anno e un mese di anzianita'
contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito
per il diritto alla pensione anticipata nell'anno 2012 si consegue
alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita' contributiva. I
predetti requisiti contributivi sono poi incrementati di un mese
nell'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014,
fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal
1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata da parte di un
lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni comporta
delle penalizzazioni sul trattamento a meno che non ricorrano le
condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del d.l. n. 216
del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14 del 2012. In
base a quest'ultima previsione, le disposizioni in materia di
riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trovano
applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto
requisito di anzianita' contributiva entro il 2017, qualora
l'anzianita' contributiva derivi esclusivamente da prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria
per maternita', per l'assolvimento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia ed il requisito dell'anzianita' contributiva
per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono poi
soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione del sistema
di adeguamento alla speranza di vita (comma 12 dell'art. 24). Si
segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre 2011 (Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato determinato l'incremento
dei requisiti a decorrere dall'anno 2013.
E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi 3 e 14), i
dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro
la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime previgente
per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia e di anzianita'. Pertanto, anche se sono ancora in
servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su opzione, al
nuovo regime sui requisiti di eta' e di anzianita' contributiva,
fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo
pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Ne consegue che per i dipendenti che, alla data del 31 dicembre
2011, hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento
vigenti prima del d.l. n. 201 del 2011 (sia per eta', sia per
anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente dall'eta', sia
per somma dei requisiti di eta' e anzianita' contributiva - c.d.
«quota»), anche nel caso in cui non abbiano ancora conseguito alla
predetta data del 31 dicembre 2011 il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico (c.d. «finestra»), continuano ad essere
vigenti le condizioni legittimanti l'accesso al trattamento
precedenti e non puo' trovare applicazione la nuova disciplina, che
esplica i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei dipendenti
«che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il
pensionamento» (combinato disposto dei commi 5 e 6). Pertanto,
l'amministrazione, nell'anno 2012 o negli anni successivi, dovra'
collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento in
servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano gia' in possesso
della massima anzianita' contributiva o della quota o comunque dei
requisiti previsti per la pensione. Si raccomanda alle
amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva
dei dipendenti prossimi al pensionamento, anche eventualmente
attraverso la consultazione delle banche dati presso l'ente
previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di
maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva.
Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per l'accesso
al trattamento; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei
limiti di eta' per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi,
e' stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre
pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i dipendenti i
limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di
eta' in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti
dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975 per i dipendenti
degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica anche alle
altre categorie di dipendenti in mancanza di diversa indicazione
normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad esempio,
compimento del 70° anno di eta' per i magistrati, gli avvocati e
procuratori dello Stato ed i professori ordinari in base
rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art. 34
del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del 1980).
In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di eta'
ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di
impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo
per il diritto alla pensione (il principio della prosecuzione si
desume dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito
in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a
seguito di licenziamento). Inoltre, per i dipendenti che hanno
maturato il diritto a pensione (diversa da quella di vecchiaia),
l'eta' ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per
il trattenimento e per la finestra) in presenza del quale
l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di
impiego.
Discende da quanto detto che nel settore del lavoro pubblico non
opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino
a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato.
In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede che
si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso
in cui il dipendente abbia un'eta' anagrafica di 70 anni, rappresenta
una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del
diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti
- in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero in
grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta eta'
anagrafica. Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte
costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in
caso di domanda, l'amministrazione e' tenuta a disporre il
trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora
raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del
diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991, nella
quale si afferma che: " Il principio (...) secondo cui non puo'
essere preclusa, senza violare l'art. 38, secondo comma della
Costituzione, la possibilita' per il personale (...) che al
compimento del sessantacinquesimo anno - quale che sia la data di
assunzione - non abbia ancora maturato il diritto a pensione, di
derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di
completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il
conseguimento di tale diritto, non puo' che avere (...) valenza
generale.".
E' opportuno inoltre evidenziare che, poiche' il citato art. 24 ha
generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le
anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, viene invece
meno il concetto di massima anzianita' contributiva e, quindi, la
modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le
disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che
consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al
raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della pensione
(es. art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 413 del 1989, convertito
in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato in servizio
al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994
per il personale del comparto scuola).
Si segnala che rimangono fermi gli specifici limiti ordinamentali
stabiliti per il personale delle Forze armate, della Polizia ad
ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal d.lgs. n.
165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di settore). Per questo
personale, fra l'altro, la legge rinvia ad apposito regolamento di
delegificazione la disciplina dell'armonizzazione dei requisiti di
accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole per
la generalita' dei pubblici dipendenti (comma 18 dell'art. 24) e,
pertanto, allo stato, le nuove norme sui requisiti di accesso non
sono applicabili, salva invece l'applicazione del sistema
contributivo pro-rata.
3. Il trattenimento in servizio e la risoluzione unilaterale del
rapporto di lavoro.
Il comma 20 dell'art. 24 prevede: «Resta fermo che l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere
dal 1 ° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente
articolo.».
Da tale disposizione discendono due effetti:
anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma sono
applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n. 112
del 2008 e, cioe', il trattenimento in servizio oltre i limiti di
eta', la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l'esonero
(per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14, lett. e, dell'art.
24);
i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di
coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012
devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al
pensionamento, fatta eccezione per l'istituto dell'esonero che e'
stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l. n. 214 del
2011 (e, cioe', dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa riferimento
alla data di entrata in vigore del «presente decreto», ma poiche' la
norma e' stata introdotta dalla legge di conversione, la sua portata
va riferita alla data di entrata in vigore della medesima legge),
tranne che per gli esoneri gia' concessi alla data del 4 dicembre
2011 (cfr.: paragrafo successivo).
Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno chiedere e
le amministrazioni potranno accordare il trattenimento in servizio
(fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31, del d.l. n. 78 del
2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il finanziamento), ma
questo si riferira' al periodo successivo al conseguimento del nuovo
requisito anagrafico necessario per la pensione di vecchiaia. Resta
inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potra' essere
accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento
del limite risultante dall'adeguamento alla speranza di vita) nei
confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I dipendenti che
nell'anno 2012 compiono 66 anni di eta', avendo maturato il requisito
anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato il
diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti al previgente
regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il trattenimento
da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo l'eventuale trattenimento in
servizio concesso dall'amministrazione o l'applicazione
dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'eta' di collocamento
a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio non puo' protrarsi
oltre il 65° anno di eta'.
Si segnala che l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992 e' stato
nuovamente modificato di recente dall'art. 1 del d.l. n. 138 del
2011, convertito in l. n. 111 del 2011. Con l'ultimo intervento
normativo e' stata valorizzata la discrezionalita' nella concessione
del trattenimento da parte dell'amministrazione, aspetto gia'
evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l. n.
112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008. Rimane fermo,
pertanto, che il trattenimento in servizio non costituisce piu'
oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma di un
diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni
che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al
fabbisogno professionale e alla disponibilita' finanziaria. In
proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare n.
10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere alla
risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianita' di
42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma
10 secondo periodo dell'art. 24 e l'adeguamento alla speranza di
vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerato il
mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla
speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala
che, a seguito della riforma, con cui e' stato generalizzata
l'applicazione del sistema contributivo per le anzianita' maturate
successivamente al 1° gennaio 2012, non e' piu' attuale il concetto
di «anzianita' massima contributiva» ed e' quindi mutato il
presupposto per l'esercizio del potere unilaterale di risoluzione,
che, come visto, in virtu' del comma 20 citato, per i dipendenti che
maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e' attualizzato
agli anni di anzianita' contributiva necessari per la maturazione del
diritto alla pensione anticipata. In proposito, poiche' la norma
sulla pensione anticipata prevede la possibilita' di una
penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in possesso
di un'eta' inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di
non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i quali
potrebbe operare la penalizzazione legale. Sul punto si richiama
quanto gia' evidenziato circa il recente intervento normativo operato
dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del d.l. n. 216 del 2011
(art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011).
Resta inteso che il presupposto per l'applicazione dell'istituto
della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i
requisiti di eta' o di anzianita' contributiva entro l'anno 2011 per
effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al
compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva.
Riprendendo quanto detto nella circolare n. 10 del 2008, si
raccomanda ancora una volta alle amministrazioni di adottare dei
criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo
da seguire una linea di condotta coerente e da evitare comportamenti
che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri si configurano
quale atto di indirizzo generale e, quindi, dovrebbero essere
contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di personale o
comunque adottati dall'autorita' politica. Tra questi criteri
possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di riorganizzazione di
strutture in relazione a progetti di innovazione tecnologica e
ammodernamento anche con riferimento all'utilizzo di nuove
professionalita', la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la
razionalizzazione degli assetti organizzativi e i processi di
riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di esubero. In
proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del 2011, legge
di stabilita' per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165
del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art. 72, comma 11,
del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei
casi in cui siano riscontrate situazioni di soprannumero o siano
rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l. n. 98
del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, nell'ambito della
disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede che il
commissario straordinario nell'adottare le misure per ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facolta' di
cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei confronti del
personale che non abbia raggiunto l'anzianita' massima contributiva
di quaranta anni.».
Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art. 16, comma 11, del
d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui:
«In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della
facolta' riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal
comma 11 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione,
qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto
generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei
competenti organi di controllo.».
4. Esonero.
In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art. 24 in
esame l'istituto dell'esonero dal servizio, disciplinato dall'art.
72, commi da 1 a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133
del 2008, e' stato soppresso dalla legge di conversione n. 214 del
2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge stessa
(28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del rapporto continuano
ad applicarsi agli esoneri gia' concessi prima del 4 dicembre. Con la
norma, inoltre, sono state disapplicate le disposizioni di leggi
regionali contenenti discipline analoghe a quelle dell'istituto
dell'esonero di cui alla normativa statale. Per quanto riguarda il
regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale in
esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica, come per la
generalita' dei lavoratori, il regime previgente sui requisiti e
sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti entro il
31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime trovera' applicazione
anche nei confronti del personale in esonero che matura i requisiti
di accesso al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio
2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data del 4 dicembre
2011 e dall'esito della procedura di cui al successivo comma 15
risulti la capienza del contingente, secondo le modalita' che
verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo
comma. Ai fini della norma, l'esonero si intende concesso se
l'amministrazione, nella veste del dirigente competente in base
all'ordinamento dell'amministrazione stessa, ha adottato una
determinazione formale dalla quale si desuma la volonta' di
accoglimento dell'istanza dell'interessato. L'eventuale incapienza
del fondo comportera' l'applicazione del nuovo regime e, quindi, la
prosecuzione del rapporto di esonero con il dipendente sino alla
maturazione dei nuovi requisiti di anzianita' contributiva legale.
5. Periodo transitorio.
Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce che:
«Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi delle pubbliche amministrazioni, restano, inoltre,
salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del
limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al 1°
gennaio 2012.».
Come si evince dal testo della disposizione, la finalita' della
norma e' quella di agevolare il processo di riduzione degli assetti
organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti norme di
contenimento della spesa e degli apparati pubblici. In base alla
norma sono fatti salvi gli effetti degli atti di collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta' adottati dalle amministrazioni
prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza successiva al
1° gennaio 2012, a prescindere quindi dalla sussistenza dei nuovi
requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato.
Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo le ipotesi
di raggiungimento del limite di eta'. Ne consegue che invece debbono
intendersi «travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la predetta
decorrenza - le determinazioni ed i provvedimenti di pensionamento
eventualmente gia' adottati per motivi diversi dal raggiungimento del
limite di eta' nei confronti di dipendenti soggetti al nuovo regime
ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza dell'atto.
Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di collocamento in
quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per
il raggiungimento della massima anzianita' contributiva comunicato in
applicazione dell'art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 a
dipendenti con anzianita' contributiva inferiore a 42 anni e 5 mesi
per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed eta' inferiore a 62
anni (richiesta al fine di evitare penalizzazioni) o
all'accettazione, gia' nell'anno 2011, delle dimissioni comunicate
per il raggiungimento della quota nell'anno 2012 o negli anni
successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale, l'amministrazione
dovra' rivedere la propria determinazione dandone comunicazione
all'interessato, valutando - se del caso - una successiva
comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione
dei rapporti di lavoro o di impiego per il raggiungimento del
requisito della quota, il rapporto tra l'amministrazione ed il
dipendente dovra' continuare sino al raggiungimento dei nuovi
requisiti e l'amministrazione dovra' darne comunicazione
all'interessato e ritirare l'eventuale determinazione o annullare
l'eventuale provvedimento di collocamento in quiescenza gia'
adottato.
6. Personale del comparto scuola.
Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del comparto
scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione
dal servizio stabiliti in relazione all'inizio dell'anno scolastico
per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite
dalla competente Direzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.

Roma, 8 marzo 2012

Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 313

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica