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Quesito(2) in merito alla legittimità della vendita in farmacia di spray al peperoncino.

Dettagli

Ministero dello sviluppo economico
Ris. 14-5-2009 n. 44150
Quesito in merito alla legittimità della vendita in farmacia di spray al peperoncino.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Ufficio IV – Promozione della concorrenza dell’ex DGCC.Ris. 14 maggio 2009, n. 44150 (1).
Quesito in merito alla legittimità della vendita in farmacia di spray al peperoncino.(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Ufficio IV – Promozione della concorrenza dell’ex DGCC.
 Si fa seguito alla Ris. 8 aprile 2009, n. 32183 concernente l’oggetto e si riporta quanto ulteriormente precisato dal Ministero dell’Interno con nota 27 aprile 2009, n. 557/PAS.50.327/E/2009 (allegato 1):«(..) Nell’ordinamento italiano (artt. 30 del TULPS e 585 del C.P.) si definiscono armi proprie tutte quelle la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona.In tale ottica, anche quelle con effetti non letali, seppur destinabili all’autodifesa, sono considerate armi a tutti gli effetti di legge; tra queste rientrano anche gli spray irritanti a base di Oleorisin Capsicum.
La normativa attualmente in vigore prevede licenze di polizia per il porto, ai fini della difesa personale, delle sole armi da fuoco o del “bastone animato” con lama non inferiore ai 65 cm.; per tutte le altre e diverse tipologie di armi proprie la possibilità di porto in luogo pubblico è tassativamente esclusa.L’art. 49 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 vieta, inoltre, l’introduzione sul territorio dello Stato delle armi per le quali la legge non prevede la possibilità di porto; qualora prodotte all’estero, quindi, le armi in questione non potrebbero essere oggetto di importazione.Ad ogni modo, esse possono essere vendute solo nelle armerie ed ai soli possessori di licenza di polizia che consenta l’acquisto di armi.
Fanno eccezione a quanto sopra riportato i soli strumenti destinati all’autodifesa che il Ministero dell’Interno abbia classificato come “non idonei ad arrecare offesa alla persona”, considerati di libera vendita e porto.
Tra essi sono oggi ricompresi tre soli prodotti spray a base di O.C. “(…)”». R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 49

   

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