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Armi ed esplosivi..... le bombolette contenenti spray urticante a base di peperoncino possano essere ricomprese nelle armi da guerra o tipo ...

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... le bombolette contenenti spray urticante a base di peperoncino possano essere ricomprese nelle armi da guerra o tipo ...
ARMI ED ESPLOSIVI
Trib. Padova, Sent., 14-03-2012Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
G.P. veniva rinviato a giudizio con decreto emesso dal G.i.p del Tribunale di Padova in data 12.5.2011 per rispondere delle imputazioni di detenzione di aggressivo chimico, arma da guerra, di porto ingiustificato di coltello, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale, fatti tutti commessi 1'1.10. 2010.Il processo, celebrata alla presenza dell'imputato, veniva istruito con l'audizione testimoniale degli agenti di p.g. e del personale della Croce verde, intervenuti il giorno dei fatti presso l'abitazione del P., della teste a difesa M. nonché con l'esame dell'imputato. Esaurita la discussione le parti concludevano come da separato verbale.Come è emerso dalle deposizioni dell'app. C. e del car. G., 1'1.10.2010 i personale del Nucleo Operativo Radiomobile interveniva in via Monte della Madonna dove la centrale operativa aveva segnalato una lite in abitazione. Gli operanti entravano con l'auto di servizio nel piazzale compreso tra alcuni complessi condominiali del civico segnalato dove erano già presenti un'autoambulanza, del personale medico e alcuni residenti. Come specificato dai testi, si tratta di area non delimitata da cancelli o recinzioni, ma che comunque costituisce il cortile comune di pertinenza dei plessi condominiali dove si affacciano i garage. Si avvicinava ai militari tale S.B. riferendo di aver chiesto ella stessa l'intervento della p.g. per essere stata aggredita da due condomini con uno spray urticante al peperoncino. La B. presentava un evidente segno di colorazione al volto e indicava i suoi aggressori in due persone presenti nel cortile, il P. e la convivente, M.T. (per tale episodio vi è processo pendente avanti al Tribunale in composizione monocratica). A seguito delle dichiarazioni della B. i militari chiedevano a P. di fornire le generalità, ma questi si rifiutava aggiungendo che non avrebbe fornito loro le generalità né consegnato documenti di identificazione (infatti veniva più tardi generalizzato in caserma mediante fotosegnalamento). Nel frangente i militari notavano che dalla cintura del P. spuntava, da dietro, una sorta di manganello, risultato poi essere uno sfollagente di tipo estensibile. Gli veniva richiesto di esibire l'oggetto ma P., per tutta risposta, spintonava il G. e quindi prendeva a girare su stesso e spintonare i due carabinieri per evitare di consegnare il bastone, fintantoché i militari riuscivano a bloccarlo per le braccia e sfilargli l'arnese. Alla richiesta di esibire eventuali altri oggetti atti ad offendere il P. consegnava una bomboletta di spray al peperoncino, che deteneva in tasca; la bomboletta, il bastone estensibile ed un portachiavi con punta acuminata, ritenute dagli agenti strumenti atti ad offendere, venivano posti sotto sequestro.Diversamente dalla ricostruzione degli agenti di p.g., l'imputato, nel corso del suo esame, ha anzitutto riferito che la signora B. aveva inopinatamente aggredito la M., che, in quanto medico e conoscendo i problemi psichiatrici della B., aveva attivato una procedura di TSO, chiamando un'autoambulanza e i carabinieri. Tali dichiarazioni sono state confermate dalla teste M., ma smentite dal teste M.V., volontario della Croce verde, il quale ha invece dichiarato che la chiamata dell'autoambulanza al 118 era intervenuta per un "codice verde", relativo ad un lite in abitazione, e non per una richiesta di TSO che ha un codice specifico, diverso da quello verde. Nel corso del suo esame l'imputato ha, inoltre, negato di aver rifiutato le proprie generalità, affermando che i carabinieri volevano la sua carta di identità, ma in quel frangente non poteva cercarla in casa perché nel cortile c'era una situazione poco tranquillante, determinata dalla presenza dei suoi cani di grossa taglia, che non intendeva lasciare incustoditi. Ha dichiarato di avere egli stesso spontaneamente consegnato lo stick, uno strumento di arti marziali che, come la bomboletta di gas urticante, egli utilizza per calmare i suoi cani quando sono aggressivi. La ricostruzione offerta dal prevenuto non è affatto credibile laddove egli nega di avere rifiutato di declinare le generalità; invero i Carabinieri sono arrivati a portarlo in caserma e ad effettuare il fotosegnalamento, come risulta dal verbale di identificazione, proprio a fronte del suo rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità.Non diversamente l'episodio di resistenza, per quanto di modesta offensività, è stato ricostruito dalle testimonianze dei due militari in termini univoci e chiari, tali da fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, che, spingendo e allontanando con forza da sé i due carabinieri, si opponeva ad un legittimo atto del loro ufficio.Se, pertanto, vanno ritenuti sussistenti le fattispecie di cui ai capi A e B della rubrica, non ricorrono, invece, gli estremi della contravvenzione di porto abusivo di oggetti atti ad offendere al di fuori dell'abitazione propria o delle appartenenze della stessa. La condotta posta in essere dall'imputato, invero, si è verificata all'interno del cortile annesso all'abitazione di P., che, per quanto non munito di recinzione, costituisce una tipica pertinenza del fabbricato al cui servizio è destinato, a norma dell'art. 817 cod. civile. Mancando l'elemento oggettivo del porto, il prevenuto va mandato assolto dal reato ascrittogli con la formula perché il fatto non sussiste.Con riguardo alla contestazione di detenzione di arma da guerra, di cui al capo D della rubrica, può, anzitutto, ritenersi provato che la bomboletta spray TW1000 Man, detenuta da P., per quanto non analizzata nel suo contenuto, contenga sostanza urticante composta con l'estratto naturale denominato oleoresin capsicum alla concentrazione del 10%, come risulta dalla scheda tecnica del prodotto, di libera vendita, prodotta dalla difesa.Secondo recente ma oramai consolidata giurisprudenza della Cassazione (cfr. Cass., I, 24.10.2011 n. 1130, prodotta dalla difesa), deve escludersi che le bombolette contenenti spray urticante a base di peperoncino possano essere ricompresa nella armi da guerra o tipo guerra di cui all'art 1 L. n. 110 del 1975, che assimila alle armi, che per la loro spiccata potenzialità di offesa sono destinate al moderno armamento delle truppe per l'impiego bellico, le bombe, gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi e i congegni bellici. Osserva la Corte nella citata sentenza che il gas urticante al peperoncino contiene una composizione vegetale che deriva da un estratto di pepe o peperonicino, il cui agente attivo contenuto, oleoresin caspicum, è responsabile di proprietà esclusivamente irritanti. Vi è assoluta mancanza delle caratteristiche indicate nell'art. 1 L. n. 110 del 1975, che si riferisce, riguardo a contenitori di gas, a soli aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa, caratteristiche che non ricorrono nelle bombolette che nebulizzano solo tale sostanza naturale.La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che reiterassero nelle armi comuni da sparo sia le bombolette spray contenente gas lacrimogeno (cfr. Cass., I, 9.6.2006 n. 21932) sia quelle contenenti gas paralizzanti (Cass., I, 10.11.1993, n. 1300); anche sotto tale profilo la bomboletta in questione non risulta erogare gas con tali caratteristiche, e deve, pertanto, escludersi poter rientrare anche nella categoria delle armi comuni da sparo di cui all'art. 2 L. n. 110 del 1975.Sulla questione, peraltro, è intervenuto in data 12.5.2011 il regolamento del Ministero dell'Interno, con il quale sono state definite quali caratteristiche tecniche devono possedere gli strumenti di autodifesa che nebulizzano il principio attivo naturale oleoresin caspicum per escludere l'attitudine a recare offesa alla persona; in particolare non deve esservi essere superiore alla concentrazione del 10% e la miscela erogata non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici. Nel caso in esame si rileva che dalla scheda tecnica del prodotto, sequestrato a P., può desumersi che tali parametri risultano rispettati; l'imputato va, pertanto, mandato assolto da tale imputazione con la formula perché il fatto non sussiste.Concludendo, P.G. viene ritenuto responsabile dei reati contestati ai capi A e B della rubrica, da ritenersi unificati dal vincolo della continuazione perché espressione di un medesimo disegno criminoso.Considerato più grave il capo B, pena equa stimasi quella indicata nel minimo edittale, pari a mesi sei di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche, applicabili per la modestia delle modalità del fatto, a mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione di gg. 15 fino alla pena finale di mesi quattro e giorni 15 di reclusione.Non sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto dei precedenti penali gravanti sull'imputato, relativi ad una condanna per minaccia e ad una condanna, a pena sospesa, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Pur a fronte della astratta concedibilità del beneficio, ai sensi dell'art. 164 ultimo comma c.p., proprio le recenti condanne, riportate dall'imputato per reati analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, rende sfavorevole la prognosi di non recidività.P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara l'imputato responsabile dei reati di cui ai capi A e B, riuniti sotto il vincolo della continuazione e più grave il capo B e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi 4 e giorni 15 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.Visto l'art. 530 c.p.p.,
lo assolve dai restanti capi perché il fatto non sussiste.Restituzione all'imputato di quanto in sequestro.

   

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