Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Carabinieri: Quale figura può ricoprire il militare in ambito societario? Avvio azione disciplinare.."Condanna l'Amministrazione intimata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.000,00"

Dettagli



T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 11-06-2012, n. 457

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - appartenenti all'Arma dei Carabinieri - impugnano la s(@@@)ne disciplinare di corpo del "rimprovero", irrogata il 22.3.2011, e atti connessi, ivi compreso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, di cui all'atto del Comandante del Gruppo Carabinieri di (@@@) n. (@@@) del 2.7.02011.
In fatto, la parte ricorrente espone che in data 23.3.2011, il Comandante della Compagnia CC di (@@@), avviava nei loro confronti un procedimento disciplinare, con cui si contestava che " essendo soci a far data dal 23.4.2010 della (@@@) (@@@) S.r.l., avente sede in (@@@), (@@@) del (@@@) n. 3, non davano comunicazione al proprio comando, di eventi che potevano avere riflessi sul servizio violando così l'art. 748 co 5 lett. h del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 99".
A chiarimento dei fatti contestati gli odierni ricorrenti, producevano memorie difensive, richiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare avviato, per la mancanza dei presupposti normativi.
Nonostante le puntuali memorie dimesse, veniva loro irrogata la s(@@@)ne del "rimprovero", per la seguente motivazione: "omettevano di comunicare al proprio comando di aver costituito, in data 23.04.2010, la società (@@@) (@@@) - S.r.l., avente sede nella giurisdizione di competenza. in violazione all'ari. 748 co. 5 lettera e) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 66".
Il ricorso gerarchico, prontamente proposto, veniva rigettato.
Questi i motivi di impugnazione: 1) eccesso di potere per eccessiva genericità ed indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione per erronea applicazione dell'articolo 748 ce 5 lettera b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 99 "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
La parte ricorrente sostiene che la semplice sottoscrizione di quote di una società di capitale - nella quale non avrebbe mai ricoperto alcun incarico - non integrerebbe in alcun modo un "fatto" suscettibile di avere riflessi sul servizio e che pertanto la comunicazione ai superiori di tale operazione, costituendo la stessa una mera forma di investimento finanziario, non rientrerebbe nei tassativi obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 748; 2) violazione di legge per difetto di motivazione, tenuto conto che il provvedimento impugnato non conterrebbe specificatamente gli elementi essenziali della s(@@@)ne previsti dalla vigente normativa e non indicherebbe con chiarezza ogni elemento utile a configurare l'infrazione; 3) eccesso di potere per violazione di legge e per carenza di motivazione circa l'omessa considerazione dei criteri di legge, in quanto nei provvedimenti impugnati nulla si riscontrerebbe circa i criteri applicati nell'irrogare il tipo di s(@@@)ne e circa gli eccellenti precedenti di servizio dei militari; 4) eccesso di potere per violazione di legge sotto altro profilo e per illogicità e contraddittorietà manifeste, posto che le omissioni lievi sono punite con la s(@@@)ne del "richiamo" e che nulla si evincerebbe dai provvedimenti impugnati circa l'applicazione della più grave s(@@@)ne del "rimprovero"; 5) eccesso di potere per omessa, quanto meno perplessa ed insufficiente motivazione sotto altro profilo. Violazione di legge. Violazione della L. 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) - art. 15. Violazione di legge; art. 5 della L.R. 31 luglio 1993, n. 13 e articolo 3 della L. 78 del 1990, n. 241 sotto altro profilo, in quanto le osservazioni presentate dal ricorrente, dapprima con le controdeduzioni e poi con il ricorso gerarchico, sarebbero state disattese senza motivazione e, in particolare, senza evidenziare quali sarebbero stati i possibili riflessi negativi sul servizio a seguito della sottoscrizione di una quota di capitale di una società; 6) eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi generali di determinatezza e tassatività del comportamento presunto illecito disciplinare e delta corrispondente s(@@@)ne amministrativa adottata", posto che, non essendo stato reputato illecito il comportamento adottato dal ricorrente con la sottoscrizione della quota sociale, ma doverosa l'omessa comunicazione dell'operazione, l'irrogata s(@@@)ne sarebbe priva di base normativa, non esistendo alcuna norma che imponga di comunicare ogni evento della vita privata; 7) eccesso di potere per omessa considerazione della circolare (...) datata 31 Luglio 2008.
L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.
Con ordinanza n. 502, emessa nella camera di consiglio dell' 1.12.2011, il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare.
Alla udienza del 10.5.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Viene all'esame del collegio l'impugnazione, spiegata dai ricorrenti, avverso i provvedimenti emessi nei loro riguardi in pari data (2.5.2011, prot. n. 142 e prot. n. 143), con cui il Comandante della Compagnia C.C. di (@@@) infliggeva agli stessi la s(@@@)ne del "rimprovero" per la seguente motivazione: "omettevano di comunicare al proprio comando di aver costituito in 23.4.2010 la società (@@@) (@@@) S.r.l. avente sede in (@@@) (@@@) del (@@@) n. 3, in violazione dell'art. 748, co. 5 lett. h, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 99".
La contestata condotta, allegatamente contrastante con l'art. 748, co. 5 lett. h, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 99 ( TU delle disposizioni in materia di ordinamento militare), conduceva all'irrogazione, nei riguardi dei ricorrenti, della surrichiamata s(@@@)ne del "rimprovero", inflittagli dal Comandante della Compagnia di (@@@) con la suestesa motivazione.
Il ricorso è fondato.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che il citato art. 748 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, la cui rubrica è intitolata "Comunicazioni dei militari" prevede testualmente che:
"1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto (omissis).
5. Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente:
a) di ogni cambiamento di stato civile e di famiglia;
b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.
Quest'ultima disposizione, richiamata nel provvedimento impugnato, non appare per vero pertinente, tenuto conto che, l'appartenenza - in qualità di socio - ad una società di capitali non rientra, a ben vedere, tra quegli eventi che la citata lett. b) espressamente indica come ..."eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio".
Inoltre, la circolare del Ministero dello Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, avente per oggetto "disposizioni in materia di esercizio di attività extra professionale retribuite da parte del personale militare e di concessione delle relative autorizzazioni", sembra rafforzare la conclusione anzidetta là dove sono indicate espressamente le "cause di incompatibilità".
Ed, invero, il punto 7 della vista circolare, cita le attività che non necessitano di autorizzazione ministeriale, nonché quelle per cui è prevista la semplice comunicazione. Segnatamente la lettera d) parla della qualità di socio in società con fine di lucro recitando testualmente: "la semplice qualità di socio in una società costituita a fine di lucro (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, come disciplinate dal libro V, titolo V del Codice Civile), senza svolgimento di alcuna attività a favore o per conto della società stessa, non è incompatibile ed esime il militare dalla richiesta di autorizzazione. Viene poi precisato che "nelle società in accomandita semplice, non è incompatibile la qualità di socio accomandante"; e', invece, incompatibile la qualità di socio accomandatario".
Il tenore di detta disposizione risulta per vero chiaro, non lasciando alcun margine o dubbi di interpretazione, circa l'evento che avrebbe dovuto costituire oggetto di comunicazione. Tra quelli elencati non è, peraltro, ricompreso "la qualità di socio in una s.r.l"., con la conseguenza che l'omessa comunicazione da parte dei ricorrenti al rispettivo comando di appartenenza, non poteva costituire il presupposto per applicare nei loro confronti la s(@@@)ne del rimprovero.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.
Le spese, i diritti e gli onorari di difesa seguono la soccombenza e possono essere liquidati, in difetto di produzione di nota spese, in complessivi Euro 2.000,00;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Amministrazione intimata a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.000,00 a titolo di spese, diritti ed onorari di difesa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica