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Destituzione: "..ricorso per la completa ottemperanza al giudicato, con pagamento da parte dell' Amministrazione di tutte le somme corrispondenti alle differenze tra quanto percepito (a titolo di assegno alimentare).."

Dettagli


Cons. Stato Sez. III, Sent., 20-06-2012, n. 3629

Fatto - Diritto (@@@)Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con sentenza del T.A.R. per il Lazio n.4721 del 2004, passata in giudicato, in accoglimento di ricorso proposto dal sig. (@@@), appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, era annullato il Provv. in data 25 maggio 2000, con il quale il Capo della Polizia aveva disposto la destituzione dall'impiego dello stesso con decorrenza 31 maggio 2000.
Il sig. (@@@) proponeva avanti al predetto giudice territoriale ricorso per la completa ottemperanza al giudicato, con pagamento da parte dell' Amministrazione di tutte le somme corrispondenti alle differenze tra quanto percepito (a titolo di assegno alimentare) durante i periodi di sospensione dal servizio (cautelare o facoltativa) e quanto spettante (per effetto dell'annullamento del provvedimento destitutorio) a titolo di trattamento stipendiale ordinario, con accessori al credito principale (comprensivi di interessi anatocistici) ed accertamento del proprio diritto alla ricostruzione di carriera (dal punto di vista dell'avanzamento, contributivo e previdenziale).
Il T.A.R. adito respingeva il ricorso sul rilievo che la decisione oggetto della domanda di ottemperanza ha "natura auto esecutiva e determina l'eliminazione dal mondo giuridico, e con efficacia ex tunc, del provvedimento destitutorio" con effetto sulla riammissione in servizio del dipendente; segue che "le questioni inerenti la ricostruzione della posizione giuridico economica del dipendente riammesso in servizio in seguito all'annullamento giurisdizionale del provvedimento destitutorio sono ricollegabili solo indirettamente alla decisione giurisdizionale e trovano disciplina in puntuali provvedimenti che l'amministrazione ha dimostrato di avere adottato e avverso i quali parte ricorrente non ha né dichiarato, né documentato, di essersi gravato".
Avverso detta sentenza il sig. (@@@) ha proposto atto di appello ed ha contestato le conclusioni del primo giudice, insistendo per il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive dovute durante la sospensione dall'impiego (in costanza della quale ha beneficiato del solo assegno alimentare) e segnatamente per i periodi:
- dal 27 marzo 1992 (data di sospensione cautelare dal servizio) al 21 marzo 1997 (data di riammissione in servizio);
- dal 9 ottobre 1998 (data di nuova sospensione dal servizio) al 7 luglio 1999 (data di annullamento del provvedimento di sospensione);
- dal 24 maggio 2000 al 9 luglio 2001, data di reintegrazione in servizio, con erogazione dell'intero trattamento economico.
Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio ed ha insistito per l'inammissibilità della domanda a fronte dei plurimi provvedimenti dell' amministrazione che hanno regolato la posizione economica del ricorrenti non getto di puntuale e specifica contestazione.
Nel merito ha puntualmente illustrato i criteri osservati per la ricostruzione delle posizione economica, allegando i provvedimenti intervenuti nel tempo.
Alla camera di consiglio del 18 maggio 2012 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. Il ricorrente collega la pretesa al pagamento delle differenze retributivo al solo effetto ripristinatorio della posizione di impiego derivante dall'annullamento dell'atto di destituzione dal servizio disposto con sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 4721 del 2004.
Il Ministero intimato ha versato in giudizio i provvedimenti con i quali sono stai qualificati i periodi durante i quali non ha avuto luogo la prestazione di lavoro - tenuto conto delle cause che di volta in volta hanno determinato l'assenza dal servizio del sig. (@@@) per custodia cautelare, detenzione per espiazione della pena, interdizione dai pubblici uffici - con ogni effetto sul quadro regolatorio del trattamento retributivo spettante.
Avverso detti provvedimenti non è stato articolato da parte del ricorrente alcun ordine argomentativo volto a contestare le statuizioni dell' Amministrazione e, pertanto, merita conferma la sentenza del T.A.R. che si è pronunziata nel senso del rigetto del ricorso.
Peraltro la pretesa azionata, alla luce delle deduzioni e delle esibizioni documentali della resistente amministrazione, si configura infondata anche nel merito.
Ed invero:
- quanto alla sospensione dal servizio dal 27.03.1992 al 21.03.1997 non può avere ingresso la pretesa alla restituito in integrum per tutta la sua durata temporale, dovendosi decurtare il periodo di detenzione cautelare con sospensione obbligatoria della qualifica per il quale - come stabilito dall' Amministrazione con decreto del 7 luglio 1999 oggetto di separata impugnazione da parte dell'odierno appellante, il cui giudizio è tuttora in corso - si è dato luogo all'erogazione del solo assegno alimentare;
- quanto dal periodo 19.10.1998 al 07.07.1999 esso ricade - stante la definitività alla data del 08.04.1998 della condanna inflitta in sede penale per delitto contro la (@@@)A. - nel periodo della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per la durata di tre anni, cui non può corrispondere alcuna integrale erogazione del trattamento economico, restando inibita ogni prestazione lavorativa;
- quanto al periodo dal 24.05.2000 al 09.07.2001 l' interdizione dai pubblici uffici ha avuto effetto fino al 08.04.2001, mentre la pena detentiva è stata espiata alla data del 01.05.2001, con ogni effetto sulla sospensione della qualifica (D.M. 28 giugno 2006). Per il periodo residuo fino alla data 09.07.2001 il Ministero convenuto dà atto di aver disposto la restitutio in integrum (cfr. D.M. 03 ottobre 2007).
Per le considerazioni che precedono l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero convenuto.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in motivazione in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

   

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