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Condizioni per il primo inquadramento nei ruoli del servizio sanitario nazionale

Dettagli


SANITA' E SANITARI
Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-06-2012, n. 3510Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. - Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto il ricorso (R.G. n. 1364/97) proposto dall'odierno appellante, collaboratore amministrativo presso l'allora U.S.L. n. 2 di Alghero, per l'annullamento:
- del provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 1 di Sassari di cui alla nota n. 11615 in data 7 maggio 1996, con il quale è stata respinta la richiesta del ricorrente intesa ad ottenere l'inquadramento nella qualifica di coadiutore amministrativo ( 8 livello ) per il periodo successivo al 31 dicembre 1982;- di analoga determinazione adottata dall'Assessorato Regionale all'Igiene e Sanità della Regione Sardegna, che costituirebbe il presupposto del predetto provvedimento di diniego del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. n. 1.Contro la sentenza, con ricorso notificato il 19 dicembre 2000 e depositato il 17 gennaio 2001, l'interessato ha proposto appello, censurando la decisione del primo Giudice per aver ritenuto che non potesse essere presa in considerazione, sia ai fini del suo inquadramento nei ruoli del SSN che in sede di applicazione del D.P.R. n. 348 del 1983, "la modifica della qualifica intervenuta successivamente all'emanazione del D.P.R. n. 761 del 1979 sulla base dell'applicazione di una disposizione normativa preesistente" (pag. 7 app.); e per non aver considerato che la legittimità e l'operatività della delibera del Commissario Straordinario della U.S.L. n. 2 di Alghero n. 493 in data 18 novembre 1982 ( con la quale l'appellante era stato inquadrato nella qualifica di Coadiutore Amministrativo - 8 livello retributivo - con decorrenza dalla data di raggiungimento dell'anzianità nella qualifica di Collaboratore Direttivo ) non potevano "essere messe in discussione in sede di inquadramento ai sensi del D.P.R. n. 348 del 1993 e di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale" ( pag. 8 app. ).Non si è costituita in giudizio l'Azienda appellata.Si è invece costituita in giudizio, per resistere, la Regione Autonoma della Sardegna.Con D.P. n. 1536 del 2011 in data 26 agosto 2011 è stata dichiarata la perenzione del ricorso ai sensi dell'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;Con istanza in data 9 febbraio 2012, notificata alle altre parti il 18 febbraio 2012 e depositata il 22 febbraio 2012, parte appellante ha chiesto la revoca del citato D.P.R. n. 348 del 1983 ai sensi del comma 2 del citato art. 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
All'ésito di detta istanza il Presidente, con decreto n. 256/2012 in data 22 febbraio 2012, ha revocato il predetto decreto di perenzione ed ha disposto la reiscrizione della causa sul ruolo di merito, fissando per la relativa discussione l'udienza pubblica dell'11 maggio 2012, in vista della quale entrambe le parti hanno prodotto memoria ( l'appellante anche memoria di replica alle ultime deduzioni avversarie ) ed alla quale la causa è stata alfine chiamata e trattenuta in decisione.2. - Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.Premesso, invero, che il D.P.R. n. 348 del 1983 non ha previsto nuove qualifiche o profili professionali e conseguenti inquadramenti, ma solo disposto nuovi trattamenti economici di precedenti qualifiche funzionali e profili professionali (C.G.A.R.S., 30 ottobre 1990, n. 383 e, da ultimo, Cons. St., V, 19 febbraio 2003, n. 904), rileva il Collegio che costituisce orientamento giurisprudenziale ormai costante quello che afferma l'inderogabilità della data del 20 dicembre 1979 ai fini della determinazione dello status e dell'anzianità utile per il primo inquadramento nei ruoli del servizio sanitario nazionale ai sensi del D.P.R. n. 761 del 1979 ( Cons. St., V, 27 gennaio 2006, n. 245 ).Ne deriva che il precedente provvedimento di inquadramento dell'odierno appellante nell'8 livello funzionale e retributivo, adottato dall'U.S.L. di destinazione ai sensi dell'art. 74 dell'ANUL per il personale ospedaliero del 17 febbraio 1979, in quanto successivo all'anzidetta data del 20 dicembre 1979 ed in quanto prende in considerazione un'anzianità maturata in epoca successiva a detta data, è del tutto ininfluente ai fini dell'inquadramento in considerazione, come del resto precisato dallo stesso T.A.R. Sardegna, che, nell'accogliere a suo tempo ( con decisione n. 333/94 passata in giudicato e dunque non suscettibile di revisione nell'àmbito del presente giudizio ) il ricorso dagli interessati proposto avverso l'atto del Comitato di Controllo sugli atti degli enti locali di Sassari che aveva annullato il provvedimento stesso di inquadramento, aveva incontestatamente affermato che l'inquadramento disposto con la sopra menzionata deliberazione n. 493/1982 non avrebbe potuto essere utilizzato al fine di ottenere il riesame dell'inquadramento già effettuato, con riferimento alla posizione rivestita dall'interessato alla data del 20 dicembre 1979, nei ruoli nominativi regionali.Siffatto inquadramento deve invero avvenire sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al citato D.P.R. n. 761 del 1979, tenendo conto delle posizioni giuridiche ( qualifiche, livelli, anzianità e cosi' via ) formalmente acquisite nell'ambito degli enti di provenienza alla data del suddetto decreto ( e cioè al 20.12.1979 ), a nulla rilevando anzianità successive né eventuali incarichi comportanti lo svolgimento di altre funzioni ( in tal senso, tra le tante, C. Stato, IV, 12 novembre 2001, n. 5780 e, da ultimo, 21 febbraio 2005, n. 563 ).Ai sensi dell'ultimo comma del relativo articolo 64 "i requisiti, le condizioni inerenti alle qualifiche, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica...." sono, infatti, "riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto...".L'inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale dai soppressi enti, ai fini della predisposizione dei relativi ruoli ai sensi dell'art. 64, ultimo comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, deve dunque essere effettuato cristallizzando al 20 dicembre 1979 ( più propriamente, alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ) la situazione giuridica del singolo dipendente, con conseguente impossibilità di valutare anzianità, ricostruzione e reinquadramenti attribuiti successivamente dall'ente di provenienza; pertanto, l'attribuzione di una qualifica superiore da parte di tale ente (o, in sede di inquadramento provvisorio, da parte dell'U.S.L.) od il completamento di un determinato periodo di anzianità in data successiva al 20 dicembre 1979 è irrilevante ( Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14 aprile 2003, n. 165 ).Ne consegue, alla luce di quanto sopra considerato, ch'è del tutto infondata la domanda dell'appellante, al riguardo essendo sufficiente osservare che la sua pretesa alla attribuzione del nuovo inquadramento con relativi beneficii economici in sede di applicazione del D.P.R. n. 348 del 1983e di inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario, da lui fondata sull'intervenuto passaggio di livello in data successiva a quella del 20 dicembre 1979, è contraddetta proprio dalla previsione normativa del D.P.R. n. 761 del 1979, laddove stabilisce il principio della corrispondenza coeva all'entrata in vigore del decreto presidenziale delle qualifiche da prendere in considerazione ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali; principio, questo, che può essere derogato solo nell'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie, in cui la qualifica superiore sia stata conseguita a séguito di concorso pubblico "bandito" anteriormente al 20 dicembre 1979.Né il contestato "arretramento" della posizione funzionale, derivante dalla corretta operazione di attribuzione delle nuove qualifiche nel passaggio dall'ordinamento ospedaliero a quello del servizio sanitario nazionale, richiedeva, come in questa sede obietta l'appellante con motivo di censura peraltro nuovo e dunque del tutto inammissibile, il previo annullamento della pregressa delibera dell'U.S.L. di inquadramento nella qualifica di Coadiutore Amministrativo (8 livello retributivo), dovendo nella materia di che trattasi ritenersi irrilevanti le deliberazioni di inquadramento provvisorio adottate dalle UU.SS.LL. prima dell'iscrizione dei dipendenti nel ruolo nominativo regionale, dato che, come chiarito dalla giurisprudenza, le UU.SS.LL. stesse, nell'applicare gli accordi nazionali di settore, hanno operato un mero inquadramento economico del personale ad esse pervenuto da altri enti e dalle stesse provvisoriamente utilizzato a sensi dell'art. 64, comma 2, del D.P.R. n. 761 del 1979, fermo restando il potere-dovere dell'Amministrazione regionale di provvedere, a norma dell'art. 64, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 761 del 1979, nella diversa sede del definitivo inquadramento nei ruoli nominativi regionali, alla valutazione della formale posizione giuridica acquisita da detto personale negli enti di provenienza alla data del 20-12-1979 (cfr., tra le tante, C.G.A., Sez. Giur., 1.10.1996, n. 268).Da quanto precede deriva, in definitiva, che l'articolo 74 dell'ANUL ( in cui la posizione di "coadiutore amministrativo" è ascritta ad un nuovo livello "funzionale e retributivo" ), quand'anche applicato, come nel caso di specie, dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 761 del 1979, in quanto attinente ad una progressione che investe non soltanto lo sviluppo retributivo ma anche lo stato giuridico ( Cons. St., V, 29 luglio 2000, n. 4216 ), non vale a sottrarre la fattispecie alla regola generale dell'articolo 64 dello stesso D.P.R. n. 761 del 1979, che dispone il mantenimento delle antecedenti posizioni di stato, salvo modificazioni conseguenti a pubblici concorsi; e che la sua applicazione in via transitoria - e fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro - da parte dell'U.S.L. ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 761 del 1979 (espressamente richiamato nella deliberazione di inquadramento posta a base delle pretese avanzate nel presente giudizio), costituisce espressione del potere di inquadramento provvisorio dei dipendenti utilizzati dalle singole UU.SS.LL. alle stesse spettante prima della definitiva iscrizione dei dipendenti stessi nel ruolo nominativo regionale.Trattasi di potere invero ben diverso, quanto a spettanza e latitudine, dal potere-dovere dell'Amministrazione regionale (il cui esercizio, proprio per queste sue ben distinte caratteristiche rispetto a quello rientrante nell'àmbito di competenza dell'U.S.L., non comporta né richiede certo la previa eliminazione in sede di autotutela degli atti da questa emanati in sede di inquadramento provvisorio) di provvedere, a norma dell'art. 64, comma 1, del D.P.R. n. 761 del 1979, nella distinta sede del definitivo inquadramento nei ruoli nominativi regionali, alla valutazione della formale posizione giuridica acquisita da detto personale negli enti di provenienza alla data del 20 dicembre 1979.Né per tal via si finisce peraltro, come lamenta l'appellante in sede di memoria conclusiva, per "conferire ... efficacia retroattiva alla disciplina posta dall'art. 74 del D.P.R. n. 761 del 1979", atteso che la qui affermata inapplicabilità dell'art. 74 dell'ANUL del 1979 riguarda, secondo la normale regola della successione delle leggi nel tempo, il periodo successivo all'entrata in vigore del D.P.R. n. 761 del 1979 ( data limite di riferimento, entro la quale assumevano o mantenevano rilevanza gli atti amministrativi attinenti allo sviluppo della carriera dei soggetti da inquadrare: Cons. St., V, n. 1088/2011 ), senza che si ponga pertanto alcun problema di "efficacia retroattiva" della disciplina relativa, secondo cui, come s'è visto, il successivo inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale confluito nel servizio sanitario nazionale doveva avvenire tenendo conto della qualifica rivestita nell'ordinamento di provenienza alla data del predetto decreto ( 20 dicembre 1979 ).Quanto, infine, alla questione di legittimità costituzionale della disciplina posta dall'art. 64 del D.P.R. n. 761 del 1979, dedotta dall'appellante in sede di memoria conclusiva, la stessa va dichiarata inammissibile, in quanto per la prima volta proposta in grado di appello e per di più con semplice memoria non notificata alla controparte; tanto in conseguenza dell'onere di specificità delle censure dedotte in primo grado contro i provvedimenti impugnati ed in applicazione del principio del divieto dello jus novorum (Cons. Stato, VI Sez., 22 maggio 2008 n. 2432, 2 dicembre 1987 n. 938, 15 aprile 1996 n. 553 e 19 luglio 1979 n. 973; IV Sez., 6 luglio 2004 n. 5016; 24 maggio 2007 n. 2636, 27 luglio 2010 n. 4915 e 14 gennaio 2011 n. 185).3. - Per le ragioni esposte l'appello è infondato e deve essere respinto.Le spese del presente grado possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

   

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