Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

L’esito dell’etilometro può essere disatteso dal giudice

Dettagli

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-12-2011) 01-02-2012, n. 4402Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
P.M. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, in esito a giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto colpevole della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a), assolvendolo invece dal reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcoli metrico perchè (all'epoca) il fatto non era previsto dalla legge come reato (fatti accertati in data (OMISSIS).Il giudicante riteneva che a causa del mancato completamento della seconda prova alcolimetrica non era stato determinato il tasso alcolemico lett. a) per essersi rifiutato di sottoporsi ritualmente all'accertamento tecnico segnatamente, dopo una prima prova, si sarebbe rifiutato di eseguire la seconda.
Con il ricorso si contesta l'apprezzamento sul punto sviluppato dal giudicante, sostenendosi, come ipotesi ritenuta ragionevole, che il rifiuto alla seconda prova "più verosimilmente" poteva dipendere dal malfunzionamento dell'apparecchiatura, più che al contestato rifiuto dell'imputato.Motivi della decisione
Il ricorso è fondato, anche se per motivi diversi da quelli prospettati dal ricorrente.Come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo, e non necessariamente nè unicamente attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 reg. att. esec. C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e succ. modif.): infatti, per il principio del libero convincimento, per l'assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall'influenza dell'alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell'ebbrezza o dell'ubriachezza (tra cui l'ammissione del conducente, l'alterazione della deambulazione, la difficoltà del movimento, l'eloquio sconnesso, l'alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l'esito fornito dall'"etilometro", semprechè del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente (tra le tante, Sezione 4, 4 dicembre 2009, PG in proc. Falaguerra, rv 245802). Va anzi ricordato che tale orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza anche a seguito della novella riformatrice di cui al D.L. 7 agosto 2007, n. 117, convertito in L. 2 ottobre 2007, n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a seconda del valore del tasso alcolemico riscontrato, configurando in proposito tre distinte fattispecie incriminatrici. Si è infatti ancora sostenuto, pur dopo il novum normativo, che il giudice ben può formare il suo libero convincimento anche in base alle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori, con l'unica ovvia precisazione che tale possibilità deve circoscriversi alla sola fattispecie meno grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a) imponendosi, invece, per le ipotesi più gravi del citato comma 2), (lett. b) e c) l'accertamento tecnico del livello effettivo di alcool (di recente, oltre la sentenza sopra indicata, anche Sezione 4, 5 febbraio 2009, PG in proc. Quintini).Nella specie, per quanto interessa, è evidente - anche dalla pena sola pena pecuniaria inflitta - che il giudice abbia individuato nel caso in esame la fattispecie meno grave di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), che, nelle more del ricorso, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, è stata depenalizzata.Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Non si devono, peraltro, trasmettere gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità - irretroattività operante sia per gli illeciti penali (art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi (della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1 richiamato dall'art. 194 C.d.S.) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all'esame alcolimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, allorquando l'articolo 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un'esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr. Sezione 4, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli, non massimata).P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica