Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile.

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Creato Martedì, 19 Giugno 2012 05:58
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Ministero dell'interno
Circ. 18-6-2012 n. 16/2012
Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.Circ. 18 giugno 2012, n. 16/2012 (1).
Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile.(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, Area III - Stato civile.
 
 
AiSigg. Prefetti della Repubblica
 
Loro sedi AlSig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
 
38100 - Trento AlSig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
 
39100 - Bolzano AlSig. Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta
 
Servizio affari di prefettura 
Piazza della Repubblica, 15 
11100 - Aostae, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
 
90100 - Palermo AlRappresentante del Governo per la Regione Sardegna
 
09100 - Cagliari AlMinistero degli affari esteri
 
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie - Uff. III 
Roma AlMinistero della giustizia
 
Ufficio legislativo 
Roma All’Anci
 
Via dei Prefetti, 46 
Roma All’Anusca
 
Via dei Mille, 35E/F 
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO) AllaDeA - Demografici associati c/o Amministrazione comunale
 
V.le Comaschi, 1160 
56021 - Cascina (PI)


 Sono pervenute a questo Ministero segnalazioni relative a casi di "compravendita di minori stranieri" da parte di coppie coniugate italiane, attraverso falsi atti di riconoscimento di paternità.A tal proposito, si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione degli ufficiali dello stato civile sulla necessità di ottemperare con la dovuta tempestività ed attenzione a quanto disposto dall'art. 74 della L. n. 184 del 1983 che prevede:"Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento". Ed ancora: "Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile".Quanto sopra, al fine di consentire alla competente autorità giudiziaria, quando riceve le comunicazioni suddette, di poter assumere i necessari provvedimenti a tutela dei minori coinvolti.

Si prega di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto sopra riportato.


Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
 L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 74