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Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato - Novità normative e aspetti operativi consequenziali - Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 - Indicazioni e chiarimenti.

Dettagli

Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 22-5-2012 n. 18/RGS
Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato - Novità normative e aspetti operativi consequenziali - Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 - Indicazioni e chiarimenti.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Ufficio XI.
Circ. 22 maggio 2012, n. 18/RGS (1).
Attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato - Novità normative e aspetti operativi consequenziali - Amministrazioni e Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 - Indicazioni e chiarimenti.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Ufficio XI.
 

 
Agli
Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato
 
 
Loro sedi
 
All'
Ufficio centrale di Ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 
Roma
 
Alle
Ragionerie territoriali dello Stato
 
 
Loro sedi
e, p.c.:
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
 
 
Segretariato generale
 
 
Roma
 
Alle
Amministrazioni centrali dello Stato
 
 
Gabinetto
 
 
Loro sedi
 
All'
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
 
 
Roma
 
Al
Consiglio di Stato
 
 
Roma
 
Alla
Corte dei Conti
 
 
Roma
 
All'
Avvocatura generale dello Stato
 
 
Roma




 
Premessa
Come ben noto, tra i compiti istituzionali svolti da codesti uffici, appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (di seguito, anche “uffici riscontranti”), va annoverata l'attività di vigilanza sul patrimonio statale, in particolare relativamente ai beni materiali, con finalità sia di tutela sia informative. A tale ultimo riguardo, è appena il caso di rammentare come le risultanze della consistenza patrimoniale dei beni statali concorrono alla formazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato (articolo 36 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Ciò posto, stante le recenti novità normative introdotte sui riscontri in materia di beni mobili dello Stato, si reputa funzionale, oltre a darne adeguato rilievo, fornire alcune utili indicazioni in proposito, sviluppando in chiave operativa la ratio sottostante alle predette novità.
Con l'occasione, poi, si espongono specifiche considerazioni inerenti ai controlli di pertinenza degli uffici riscontranti in relazione alle Amministrazioni e agli Organismi statali esclusi dall'ambito di applicazione delineato dal D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, recante il "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato" (d'ora in poi, “Regolamento”).
 
1. Novità normative recate dal D.L. n. 5/2012 in ordine all'attività di vigilanza sulla gestione dei beni mobili statali
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (il cui testo, coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 - Supplemento ordinario n. 69), ha abrogato, a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione, talune disposizioni del “Regolamento”, giusta statuizione dell'articolo 62.
In particolare, secondo la Tabella A, n. 295, allegata al predetto D.L. n. 5/2012, risultano abrogati, a decorrere dal 6 giugno 2012, i commi 4 e 6 dell'articolo 26 nonché il comma 2 dell'articolo 27 del “Regolamento”.
In estrema sintesi, a seguito delle suddette intervenute abrogazioni, in caso di cambiamento del consegnatario in un ufficio periferico statale, dal prossimo 6 giugno non dovrà più presenziare alle relative operazioni un funzionario della competente Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS), per cui il processo verbale mod. 99 C.G. recherà soltanto la sottoscrizione del consegnatario uscente e del consegnatario subentrante.
Ciò posto, per quanto attiene, invece, al passaggio di consegne tra consegnatari, uscente e subentrante, di uffici appartenenti ad Amministrazioni centrali dello Stato, la disciplina resta incentrata nell'articolo 27, comma 1, del "Regolamento" - disposizione non oggetto di modifiche - il quale, prevede, tra l'altro, l'intervento di un funzionario del competente Ufficio Centrale del Bilancio (UCB) in sede di effettuazione e, quindi, di verbalizzazione delle relative operazioni.
Pertanto, in quest'ultima ricordata fattispecie, non sono da segnalare innovazioni formali rispetto al quadro normativo antecedente alle abrogazioni operate dal D.L. n. 5/2012.
Ciò nondimeno, la ratio sottesa alle modifiche recate in materia dal menzionato D.L. n. 5/2012 - fortemente orientato alla semplificazione dei procedimenti amministrativi anche in rapporto alle tempistiche e agli oneri relativi - spingono a considerare un'esplicazione del riscontro previsto dall'articolo 27 del “Regolamento” in chiave parzialmente diversa.
Infatti, si ritiene che anche nel caso di cambiamento del consegnatario di un ufficio statale con sede decentrata sul territorio nazionale - ancorché lo stesso ufficio sia direttamente afferente o riconducibile ad un'Amministrazione centrale con sottoposizione al controllo del correlato UCB - all'eventuale passaggio di consegne tra consegnatari non debba più presenziare un funzionario dell'ufficio riscontrante.
Invero, una diversa interpretazione - volta a considerare necessaria la partecipazione di un funzionario dell'UCB alle operazioni concernenti il passaggio di consegne tra consegnatari di un ufficio dell'Amministrazione centrale, ma con sede dislocata sul territorio - si porrebbe in chiaro contrasto con le finalità di semplificazione amministrativa perseguite dal ricordato recente intervento legislativo. Si tratta di un'evenienza non certo frequente, pur tuttavia presente nella struttura organizzativa di talune Amministrazioni centrali (è il caso, ad esempio, dell'Ufficio Centro Assistenziale di Pronto Intervento-CAPI, riconducibile all'Amministrazione centrale del Ministero dell'Interno, anche se con varie sedi decentrate, e sottoposto al controllo, per gli aspetti in discorso, dell'UCB presso il medesimo Ministero dell'Interno).
Ad ogni buon conto, si evidenzia che, in ossequio al citato articolo 27, comma 1, del “Regolamento”, gli UCB continueranno ad assicurare la presenza di un proprio funzionario nei casi di cambiamento del consegnatario presso le sole Amministrazioni centrali, con l'esclusione, dunque, delle sedi decentrate delle stesse.
Ciò detto, occorre sottolineare che le menzionate abrogazioni non comportano alcuna elisione delle attribuzioni di codesti uffici riscontranti nell'espletamento dei controlli in materia di beni mobili statali. Più propriamente, l'attività di riscontro risulta massimamente collegata all'acquisizione e all'esame del mod. 98 C.G. (prospetto delle variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza dei beni mobili) e della documentazione posta a corredo, nonché all'effettuazione delle verifiche previste dall'articolo 29 del “Regolamento”, le quali ultime acquistano, a ben vedere, una maggiore rilevanza.
Conseguentemente, allo scopo di delineare un quadro omogeneo dei procedimenti da seguire in materia e di dettare uniformi modalità operative, si rappresenta quanto appresso.
Considerato che l'esame, il riscontro e la contabilizzazione del mod. 98 C.G., trasmesso annualmente dai consegnatari entro il 15 febbraio dell'anno successivo dell'esercizio di riferimento, costituiscono, come detto, uno dei momenti fondamentali attraverso il quale si esplica la funzione di codesti uffici riscontranti sulle gestioni dei beni mobili statali, si ritiene necessario, in presenza di un intervenuto cambio del consegnatario, tanto per le Amministrazioni centrali quanto per quelle periferiche, che copia del processo verbale mod. 99 C.G. debba essere acclusa alla documentazione giustificativa da allegare al citato mod. 98 C.G.
Va da sé che l'ufficio riscontrante, nell'ambito dei controlli espletati sul mod. 98 C.G. e sull'unita documentazione, deve aver cura, nel caso sia intervenuto un cambio del consegnatario, che dal relativo processo verbale emergano, in particolare:
- l'avvenuto compimento delle operazioni materiali di ricognizione dei beni;
- la consegna e la conseguente accettazione delle risultanze contabili;
- l'indicazione dei beni, per quantità e valore, distintamente per ciascuna categoria e per la classificazione secondo i criteri dettati dal SEC 95 (Reg. (CE) n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità).
Il medesimo processo verbale, ricorrendone le circostanze, deve dare conto della presenza di differenze riscontrate tra la situazione di fatto (a seguito della ricognizione materiale dei beni) e le scritture contabili (situazione di diritto) e delle presunte motivazioni, nonché eventualmente dello stato dei beni.
Ciò posto, non può omettersi di ricordare che, qualora dovesse emergere la mancanza di beni (anche in sede di ricognizione per il passaggio di consegne) in dipendenza di atti illegittimi o comportamenti illeciti, gli uffici riscontranti hanno l'obbligo, in caso di omissione o ritardo delle denunce di danno da parte dell'Amministrazione lesa (sul punto, si rinvia anche alla circolare 13 dicembre 2006, n. 44), di effettuare - in qualità di organo interno, giusta articolo 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, competente al riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa - la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, seguendo le indicazioni fornite con la nota 2 agosto 2007, prot. n. P.G. 9434/2007P del Procuratore Generale della Corte dei Conti.
Per completezza di trattazione, appare opportuno soggiungere - fermo restando che permangono in capo al Direttore della RTS competente le valutazioni circa la selezione degli uffici da sottoporre, a norma dell'articolo 29 del “Regolamento”, alla verifica tendente ad accertare la regolarità della gestione e delle scritture tenute dai consegnatari - che eventuali anomalie o irregolarità accertate da codesti uffici riscontranti in fase di esame del verbale mod. 99 C.G. o, più in generale, in caso di diffuse o ripetute irregolarità nella gestione dei beni, possono chiaramente rappresentare una solida motivazione per includere detti consegnatari nel piano annuale degli uffici da sottoporre a verifica.
 
2. Amministrazioni ed organismi statali esclusi dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 254/2002
L'articolo 2, comma 1, del “Regolamento”, statuisce che le Amministrazioni dello Stato dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché gli Organismi appartenenti alle Forze Armate, di Polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per i quali vigono appositi regolamenti, non sono tra i destinatari delle disposizioni contenute nel medesimo "Regolamento", fatta salva l'applicazione di alcune puntuali previsioni.
La suddetta esclusione poggia sulla peculiarità organizzativa delle predette Amministrazioni e Organismi statali, legittimati a dotarsi di un proprio regolamento - soggetto, peraltro, al preventivo esame del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 646 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 - che disciplina, quindi, anche la gestione dei consegnatari e, più in generale, del patrimonio.
Ciò ricordato, in relazione all'ambito dell'attività svolta da codesti uffici riscontranti, occorre sottolineare la necessità di operare una distinzione tra le Amministrazioni e gli Organismi che, pur essendo legittimati, non hanno ancora provveduto ad emanare un apposito regolamento in materia di gestione dei beni e Aniministrazioni e Organismi, invece, che ne risultano dotati.
Nel primo caso, stante l'assenza di un'autonoma normativa, non possono che continuare a trovare applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni recate dal “Regolamento”, mentre nel secondo, la gestione, il controllo e la rendicontazione risulteranno disciplinate dallo specifico regolamento (sono, dunque, confermate le indicazioni contenute nella nota 17 novembre 2005, n. 156391, avente ad oggetto "Articolo 2, comma 1, del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254: Amministrazioni ed organismi dotati di autonomia amministrativa e contabile").
Ad ogni buon conto, si ricorda l'obbligo, anche per i consegnatari delle Amministrazioni e degli Organismi dello Stato non ricadenti nell'ambito di applicazione del "Regolamento", di inviare il prospetto riassuntivo delle variazioni nella consistenza dei beni mobili al competente ufficio riscontrante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del medesimo “Regolamento”, al fine di fornire gli elementi necessari alla redazione del Conto Generale del Patrimonio dello Stato.
Per completezza, si espone che, sebbene una corretta interpretazione del predetto articolo 19, comma 6, imponga alle Amministrazioni statali escluse dall'ambito di applicazione del “Regolamento” la trasmissione di un unico prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili al competente UCB, è ammissibile - stante il permanere di talune difficoltà di carattere operativo da parte di alcune delle predette Amministrazioni e la considerazione che la raccolta e il consolidamento delle informazioni dagli uffici periferici all'Amministrazione centrale, per il successivo inoltro ai corrispondenti UCB, rappresentano un processo a tendere - che gli uffici periferici delle Amministrazioni e degli Organismi in argomento possano continuare a trasmettere, nelle more dell'adozione di un confacente modello organizzativo e regolamentare, l'anzidetto prospetto delle variazioni alle RTS territorialmente competenti (circ. 18 ottobre 2011, n. 29).
 
3. Notazioni conclusive
Da ultimo, si ricorda ancora una volta l'importanza di un regolare e puntuale esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo attribuite dalla disciplina generale e dal "Regolamento" a codesti uffici riscontranti sulle gestioni dei consegnatari, in particolare, per quanto concerne l'attenta e scrupolosa acquisizione dei dati - dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo - afferenti alla rendicontazione della contabilità amministrativa dei beni mobili statali, in aderenza alle prescrizioni di cui all'articolo 19 del “Regolamento”, con l'obiettivo di assicurare un corretto aggiornamento delle risultanze del Conto generale del Patrimonio dello Stato.


Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.


Il Ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio
 
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, Tabella A
D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 19
D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 27
D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, art. 29
L. 31 dicembre 2009, n. 196 , art. 36

   

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