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Causa di servizio: .."Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati.."

Dettagli

C. Conti Puglia Sez. giurisdiz., Sent., 17-05-2012, n. 654

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il ricorrente, militare di leva dal 10.5.1999 al 15.10.1999, in data 14.9.1999, durante una partita di calcetto, presso un impianto all'interno della Caserma dell'Aeronautica Militare di @@ @@, il cui utilizzo risulta regolarmente autorizzato, cadendo si procurava la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Immediatamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di @@, il ricorrente veniva dimesso il 14.10.1999.
Successivamente ricoverato presso la Casa di Cura San Camillo di @@ e sottoposto a risonanza magnetica, che confermava la diagnosi di "rottura del legamento crociato anteriore ginocchio destro", l'istante veniva sottoposto a trattamento chirurgico presso la Casa di Cura @@ di @@.
Con istanza del 22.2.2000, il ricorrente chiedeva all'Amministrazione militare il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare per l'infermità derivata dall'infortunio occorsogli durante la partita di calcetto.
In data 12.6.2000, l'Ufficiale Medico del Servizio Sanitario presso l'Aeronautica Militare - Centro Operativo Alternato esprimeva parere che l'infermità suddetta non fosse dipendente da causa di servizio e nello stesso senso si esprimeva il Comandante del Corpo, nel parere del 22.6.2000.
Con verbale n. 77 del 2002, l'Istituto Medico Legale A.M. "Aldo Loreto" di Roma, sottoposto a visita il ricorrente, gli diagnosticava "esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con rottura del legamento crociato anteriore chirurgicamente trattato in artroscopia, egli è stato giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato a mente art. 19/ a.e.l. in data 14.10.1999 come da giudizio dell'O.M. di @@ collocato in congedo assoluto in data 15.10.1999. L'infermità "distorsione ginocchio destro con rottura del LCA il successivo intervento chirurgico e gli esiti cono SI dipendenti da causa di servizio. La domanda è stata presentata nei termini di legge. Ai fini dell'assegnazione dell'EOI la predetta infermità è ascrivibile alla Tabella B per l'indennizzo massimo previsto".
In data 17.3.2005, il Comitato di verifica per le cause di servizio esprimeva parere negativo sulla dipendenza della predetta infermità da causa di servizio "in quanto il trauma distorsivo del ginocchio dx è avvenuto nel corso di una partita di calcio che risulta non essere stata autorizzata".
Con decreto n. 341 del 23 maggio 2005, il Ministero della Difesa rigettava la domanda di pensione privilegiata.
Avverso detto provvedimento, con atto depositato in data 28 aprile 2006, X X proponeva ricorso innanzi a questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ecc.ma Corte dei Conti adita accogliere il presente ricorso e per l'effetto:
1) accertare la dipendenza della causa di servizio delle infermità "Esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con rottura del legamento crociato anteriore chirurgicamente trattato in artroscopia";
2) riconoscere e dichiarare, in riforma del provvedimento impugnato, il diritto del ricorrente al trattamento di pensione privilegiata, per le infermità patite ascrivibili complessivamente alla 7° ctg. tabella A a vita, a far data dal primo giorno del mese successivo alla domanda, con la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione dal dovuto al soddisfo. In via subordinata, considerata la natura esclusivamente medico legale della controversia, si chiede un supplemento di perizia medico-legale, al fine di accertare la natura, il grado e la corretta ascrivibilità a categoria di pensione del complesso delle infermità sofferte dal ricorrente, nominando all'uopo un consulente tecnico d'ufficio nelle forme del codice di rito, ovvero incaricando un organo medico-legale non facente parte della medesima amministrazione che ha emesso l'atto impugnato".
Con atto depositato in data 15.5.2012, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 17 maggio 2012, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto dall'istante è volto ad ottenere il trattamento pensionistico privilegiato tabellare per l'infermità "Esiti di trauma distorsivo ginocchio destro con rottura del legamento crociato anteriore chirurgicamente trattato in artroscopia", asseritamente causata dal servizio militare.
Preliminarmente, va evidenziato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'Amministrazione in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia piuttosto in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito questo Giudice è munito di giurisdizione esclusiva sul rapporto, in quanto tale estesa a tutte le questioni inerenti l'an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità di atti amministrativi, il cui potere di annullamento resta di competenza del Giudice amministrativo (Corte dei Conti, Sez. Puglia, sent. n. 181 del 30.4.2010).
Per quanto premesso, non rilevano di per sé i vizi del procedimento che ha condotto al decreto di diniego del trattamento privilegiato, ma piuttosto andrà valutato se il ricorrente sia effettivamente titolare del diritto alla pensione privilegiata per la patologia dedotta.
Il ricorso alla Corte dei Conti verte, infatti, non già sulla legittimità/illegittimità di un atto dell'amministrazione, ma sull'esistenza/inesistenza dei fatti che fanno nascere, a sensi di legge, il diritto ad un trattamento pensionistico e, quindi, non si tratta di decidere in ordine all'annullamento di un atto amministrativo, ma di dichiarare se sussistano o meno le condizioni per il riconoscimento della pretesa pensionistica.
Nel merito, a norma dell'art. 67 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, "Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione.".
La norma è applicabile anche ai militari in servizio di leva (Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 2002 del 2010 e n. 1979 del 2010; Corte dei Conti, Sez. Giur. Campania, sent. n. 1839 del 2010; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 1384 del 2010).
Alla fattispecie risulta, inoltre, applicabile l'art. 1 della legge 14 agosto 1991, n. 280, vigente all'epoca dei fatti di causa, secondo cui "Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari volontari o trattenuti i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni. Sono esclusi dal presente beneficio i militari in licenza, in permesso e quelli che, al momento dell'evento dannoso, si trovino fuori dal presidio senza autorizzazione.".
La norma da ultimo citata è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II d'Appello, sent. n. 181 dell'8.4.2011 e sent. n. 452 del 14.9.2009) nel senso che "il riferimento a eventi dannosi verificatisi "durante il periodo di servizio" (...) comporta solo una presunzione semplice di dipendenza da causa di servizio per le infermità rilevate durante il servizio militare di leva, che in quanto tale non esclude la dimostrazione di un diverso rapporto causale (cfr. ex multis, II Sezione n. 362 del 2007)." (Sez. II d'Appello, sent. n. 286 del 5.6.2009).
Orbene, risulta sufficientemente provato dalla documentazione versata agli atti del giudizio, che l'infermità per la quale il ricorrente ha proposto domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata tabellare sia stata causata da un infortunio occorso durante una partita di calcetto, presso un impianto sportivo sito all'interno della caserma, il cui utilizzo era stato regolarmente autorizzato.
Al fine di valutare la spettanza del diritto alla pensione privilegiata tabellare, andrà pertanto, innanzitutto, verificato se possa dirsi che l'infermità dedotta sia derivata da un evento dannoso subito dal ricorrente "per causa di servizio o durante il periodo di servizio".
Ebbene, non sussiste alcun nesso causale tra il servizio di leva prestato dal ricorrente, l'infortunio occorsogli e l'infermità da detto infortunio derivata, non essendo sufficiente, di per sé, al fine di accedere al trattamento richiesto, la mera coincidenza temporale tra l'infermità contratta e lo svolgimento del predetto servizio di leva, né potendosi ritenere che la partita di calcetto, sia pure in un impianto interno alla caserma, il cui utilizzo fosse regolarmente autorizzato, rientri nel concetto di "periodo di servizio".
Nel caso di specie, infatti, la partita di calcetto, sia pure giocata in impianto situato all'interno della caserma, il cui utilizzo era stato previamente regolarmente autorizzato, era un'attività svolta al di fuori dell'orario di servizio del militare, assolutamente non riconducibile all'attività di servizio cui era propriamente destinato il militare e neppure genericamente riconducibile agli obblighi connessi allo status di militare di leva.
Nel caso di specie, pertanto, per un verso, non sussiste alcun nesso causale efficiente e determinante tra l'evento dannoso determinante la conseguente l'infermità e il servizio militare di leva e, per altro verso, neppure può dirsi che l'evento sia occorso durante il periodo di servizio, atteso che, per quanto detto, la partita di calcetto, cui liberamente ha scelto di partecipare il militare, fuori dall'orario di servizio e in nessun modo connessa agli obblighi di leva, non può considerarsi "periodo di servizio".
Ciò, peraltro, in maggiore coerenza con quella condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giur. Campania, sent. n. 1017 del 27.10.2005), secondo la quale, con riferimento al nesso causale, "Non è sufficiente ad integrare il suddetto presupposto, per i militari di leva, la circostanza di aver subito un evento dannoso durante il periodo di servizio perché in materia pensionistica il regime giuridico regolatore della concessione della pensione privilegiata, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 280 del 1991, è da ricondurre all'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, che ricollega il trattamento privilegiato ad infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (cfr. Sez. App. II, sent. n. 102 del 15.03.1999)" (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 1132 del 10.10.2011).
Di talché, la mera coincidenza cronologica tra la condizione di militare di leva, l'evento dannoso e l'infermità derivata dall'infortunio, di per sé, non vale ad integrare il presupposto necessario per la concessione del trattamento privilegiato tabellare.
Alla luce di quanto argomentato, non ricorrendo i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, in composizione monocratica con funzione di Giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Spese compensate.

   

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