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Polizia penitenziaria - Richiesta di trasferimento ai sensi art. 33 co. 5 della L.104/1992

Dettagli

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T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, Sent., 30-05-2012, n. 1060

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 15 settembre 2011, il sig. @@, agente scelto del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di @@ @@, proponeva impugnazione avverso il Provv. del 8 luglio 2011, in epigrafe, mediante il quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, gli aveva negato il trasferimento, chiesto a norma dell'art. 33 co. 5 della L. n. 104 del 1992, presso una sede di servizio che gli consentisse di prestare assistenza continuativa alla madre portatrice di handicap, residente a @@ del @@, in provincia di @@. Il ricorrente affidava le proprie doglianze ad un unico motivo in diritto ed, intimata dinanzi a questo tribunale l'amministrazione procedente, concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva.
Costituitosi in giudizio il Ministero della Giustizia - D.A.P., che resisteva alle domande avversarie, con ordinanza del 28 - 29 settembre 2011 il collegio accordava la misura cautelare.
Nel merito, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 18 aprile 2012, preceduta dal deposito di documenti e memorie difensive.
Motivi della decisione
Il ricorrente, sig. @@, agente scelto di Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di @@ @@, impugna il diniego di trasferimento alla sede lavorativa più prossima al domicilio della madre T.D.N., portatrice di handicap e bisognosa di assistenza continuativa. La motivazione del provvedimento, per un verso, fa riferimento all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il beneficio del trasferimento ai sensi dell'art. 33 co. 5 della L. n. 104 del 1992 non potrebbe essere accordato al dipendente che, non assistendo in atto un familiare, aspiri ad instaurare un rapporto di assistenza continuativa; e, per l'altro, sull'esistenza di altri familiari in grado di prestare assistenza alla signora D.N..
Con l'unico motivo di gravame, il ricorrente lamenta che l'amministrazione penitenziaria non abbia tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 33 della L. n. 104 del 1992, cit., dall'art. 24 della L. n. 183 del 2010, per effetto del quale il trasferimento non sarebbe più condizionato all'attualità ed esclusività dell'assistenza prestata dal dipendente in favore del familiare handicappato. Ed, a sostegno della propria tesi e della contraddittorietà della condotta dell'amministrazione, deduce di avere in più occasioni già fruito dei permessi retribuiti riconosciuti dal novellato art. 33 a prescindere dalla continuità dell'assistenza.
Il ricorso è infondato.
L'art. 24 della L. n. 183 del 2010 ha modificato il testo dell'art. 33 co. 5 della L. n. 104 del 1992, stabilendo che il lavoratore, il quale assista un familiare con handicap in situazione di gravità, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. È dunque venuto meno il pregresso requisito dell'attualità ed esclusività dell'assistenza prestata dal dipendente, requisito in relazione al quale la giurisprudenza si era orientata nel senso di intendere la disposizione come garanzia delle sole situazioni di assistenza già esistenti, in modo da evitare pregiudizi allo stato di fatto favorevole al portatore di handicap, ma non anche dell'aspirazione del dipendente ad essere trasferito proprio al fine di poter instaurare un rapporto di assistenza continuativa (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4115).
L'applicabilità della novella al personale delle Forze di polizia, ivi compresa la Polizia penitenziaria, è tuttavia oggetto di un contrasto interpretativo ancora irrisolto, giacché, alle pronunce che implicano l'immediata operatività della nuova disciplina (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1293), si contrappone l'indirizzo secondo cui, alla luce di quanto previsto dall'art. 19 della stessa L. n. 183 del 2010, tale operatività è subordinata all'adozione di appositi provvedimenti legislativi che consentano di riconoscere la specificità delle Forze armate e di polizia, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 66). Questa Sezione, pur dopo alcune oscillazioni (testimoniate dall'accoglimento, nel presente giudizio, della domanda cautelare), ritiene doversi aderire all'impostazione che esalta nella sua pienezza il ruolo specifico delle Forze di polizia, apparendo preferibile - sul piano sistematico, oltre che su quello letterale - che il rinnovato regime dei trasferimenti per l'assistenza ai familiari handicappati operi solo quando l'istituto sarà stato adeguatamente contestualizzato dal legislatore nel quadro della disciplina attuativa dei principi ed indirizzi @@citi dal sopra menzionato art. 19 L. n. 183 del 2010: nelle more, continua dunque ad applicarsi la disciplina previgente, che, secondo l'interpretazione invalsa, di cui si è dato conto, presuppone l'attualità dell'assistenza e non si attaglia, pertanto, alla situazione rappresentata dall'odierno ricorrente.
Le considerazioni esposte conducono al rigetto dell'impugnazione. L'esistenza delle evidenziate incertezze interpretative giustifica, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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