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Istruzione pubblica e privata - Revoca della parità scolastica

Dettagli

ISTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA
T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 24-05-2012, n. 515

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con nota del 30 novembre 2010 il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha comunicato al Liceo Coreutica Musicale Paritario di (...........) l'avvio del procedimento per la revoca del riconoscimento della parità scolastica, in quanto le visite ispettive, disposte dalla Direzione ed effettuate in data 18 e 23 novembre 2010, hanno evidenziato la carenza di alcuni dei requisiti di cui al D.M. n. 83 del 2008, giudicati tali da non permettere il corretto funzionamento dell'Istituto.
Nel relativo verbale sono stati evidenziate:
a) la mancanza, negli anni scolastici 2008/2009; 2009/2010 e 2010/2011, di almeno otto alunni per classe, come prescritto dal D.M. n. 83 del 2008;
b) la non corrispondenza del quadro orario dell'Istituto con il monte ore assegnato dal Regolamento dei Licei per eccesso, nonché il contrasto dell'orario annuale di lezione della classe prima A con quello previsto dall'allegato "E" al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 del, che prevede 1.056 ore annuali di lezioni a fronte delle 1.320 previste dall'Istituto.
c) la mancanza di una convenzione con un conservatorio di musica per la sezione musicale e di una convenzione con un'accademia nazionale di danza per la sezione coreutica;
d) la mancanza di alunni nelle classi terza e quarta;
e) l'insufficienza del personale ATA.
Il Direttore Generale ha assegnato all'istituzione scolastica il termine di venti giorni per sanare le irregolarità rilevate con il verbale.
A ciò ha fatto seguito la presentazione presso l'Ufficio Scolastico Regionale di un'articolata memoria dell'Istituto Scolastico.
Con decreto dell'1 febbraio 2011 la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, ritenendo di non potere accogliere le osservazioni dell'Istituto, ha disposto la revoca della parità con decorrenza dall'1 settembre 2011.
2. Avverso tal decreto ha prodotto gravame il Liceo Artistico Coreutico Musicale Paritario, deducendo la violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, dell'art.5, comma 5.4. del D.M. n. 83 del 2008, dell'art. 13 del D.P.R. n. 89 del 2010, di diritti acquisiti, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione, sviamento, illogicità, ingiustizia manifesta contraddittorietà.
Resiste con controricorso l'Amministrazione scolastica intimata.
2.1 Parte ricorrente ha dedotto, innanzi tutto, la nullità del decreto per omessa indicazione delle modalità, dei termini di impugnativa nonché per omessa indicazione degli organi presso cui il provvedimento può essere impugnato e della circostanza che lo stesso provvedimento è impugnabile.
La censura è manifestamente infondata.
È principio ormai pacifico che l'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere non determina l'illegittimità del provvedimento amministrativo, ma solo una mera irregolarità. La previsione dell'art. 3 comma 4, della L. n. 241 del 1990, infatti, tende semplicemente ad agevolare il ricorso alla tutela giurisdizionale, per cui la segnalata omissione potrebbe dar luogo, nel concorso di significative ulteriori circostanze, alla sola concessione del beneficio della rimessione in termini per proporre impugnazione (tra le tante, TAR Trentino Alto Adige, Trento, 25 gennaio 2012 n. 24, TAR Lazio Roma, sez. II, 13 dicembre 2011 n. 9709, Cons. St. sez. VI, 13 dicembre 2011 n. 6531).
2.2 Ulteriore vizio deriverebbe dal fatto che l'Amministrazione dopo avere avviato l'iter procedimentale di contestazione degli addebiti per l'applicazione del provvedimento finale di revoca della parità e dopo avere ricevuto la memoria non ha effettuato un visita ispettiva di verifica né ha concesso il termine di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione delle irregolarità contestate, come prescritto dall'art. 5, comma 5.4, del D.M. n. 83 del 2008.
Parte ricorrente sostiene che, a seguito della memoria, l'Amministrazione procedente avrebbe dovuto effettuare altra visita ispettiva e concedere, quindi, termine di trenta giorni per la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate.
Il Collegio, melius re perpensa, ritiene che tale censura sia fondata.
Il comma 5.4 dell'art. 5 del D.M. n. 83 del 2008 prescrive che "In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, ovvero di irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti e adotta successivamente i provvedimenti consequenziali. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate con la carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'articolo 1, comma 4, della L. n. 62 del 2000, alle disposizioni del regolamento n. 267/07, nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato".
Dalle previsioni normative sopra riportate si desume che, una volta constatate le irregolarità, deve esserci un invito formale scuola a provvedere alla regolarizzazione di esse, con assegnazione del termine di 30 giorni.
Dopo che tale termine sia scaduto, senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale deve disporre gli opportuni accertamenti e, solo in seguito ad essi, può adottare i conseguenziali provvedimenti.
Il meccanismo congegnato è, quindi, complesso, giacché la verifica delle irregolarità è solo un punto di partenza del procedimento. La fase successiva è la richiesta di regolarizzazione entro trenta giorni. Durante questa fase è ovviamente dato alla scuola di interloquire nel procedimento, secondo i principi generali di cui alla L. n. 241 del 1990, e, soprattutto, è concessa alla stessa di regolarizzare le irregolarità riscontrate.
Esaurita tale fase, l'Ufficio Scolastico Regionale, nel caso in cui non ritenga accoglibili le eventuali osservazioni presentate ovvero se le ritenga accoglibili solo in parte, deve accertare che le irregolarità non sono state sanate ed emettere, se del caso, il provvedimento di revoca della parità scolastica.
Nel caso di specie non risulta rispettata la sequenza procedimentale e non è stata correttamente applicata la norma che prevede la concessione di un termine.
Il termine assegnato per le regolarizzazioni, innanzi tutto, è stato pari a venti giorni e non a trenta, come prescritto dalla norma.
D'altra parte, dal testo del provvedimento di revoca non risulta che sia stato effettuato alcun accertamento dopo la scadenza del termine, ma viene solo registrato che dalla lettera di risposta della scuola non risultano sanate le irregolarità riscontrate e, su tale base, è stata disposta la revoca della parità. La norma, infatti, impone degli accertamento volti proprio a verificare se siano state sanate le irregolarità e tali accertamenti non possono certo consistere nella semplice presa d'atto dei contenuti di una memoria, per quanto da essa non si evinca l'adozione di iniziative volte a sanare la situazione.
3. Ad avviso del Collegio l'illegittimità riscontrata ha carattere assorbente, in quanto ha inciso sul corretto svolgimento del procedimento, con evidente restringimento delle garanzie che la norma appresta in favore del destinatario del provvedimento.
Ne consegue che deve necessariamente prescindersi dall'esame delle ulteriori censure, in quanto il nuovo esercizio del potere di cui si tratta implica l'attivazione di nuova sequenza procedimentale.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto nella parte relativa alla domanda di annullamento del decreto di revoca della parità, con conseguente annullamento del provvedimento annullato. Restano salvi e impregiudicati i successivi provvedimenti di competenza dell'Amministrazione procedente.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni essa risulta formulata in termini affatto generici, non essendo indicati i pregiudizi di cui viene chiesto il ristoro.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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