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Polizia di Stato: "disturbo della personalità verosimilmente paranoide: diagnosi che era stata quindi posta a fondamento della ritenuta inidoneità al servizio."

Dettagli



T.A.R. @@@@@ @@@@@ Sez. I, Sent., 30-05-2012, n. 1058Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 6 giugno e depositato il 4 luglio 2008, il sig. @@@@@ esponeva di essersi arruolato nella Polizia di Stato nell'aprile del 1982 e di aver prestato servizio dapprima a @@@@@, quindi a @@@@@; di aver subito, nel 1985, un grave incidente stradale, in occasione del quale aveva riportato la frattura del radio e dell'ulna sinistri, rimanendo "sconvolto" dal comportamento tenuto dal conducente del veicolo antagonista, allontanatosi senza prestargli soccorso; di aver ripreso servizio e di essere stato sottoposto, nel 1992, ad un ingiusto procedimento penale in ordine al presunto furto di alcuni biscotti all'interno dell'ufficio di appartenenza, vicenda conclusasi con la piena assoluzione ma che, protrattasi per circa quattro anni, oltre ad aver provocato il suo trasferimento a @@@@@, gli aveva determinato l'insorgenza di un quadro patologico caratterizzato da ansia persistente, insonnia, frequente "rimuginazione" dell'accaduto e polarizzazione ideativa sui modi di difendersi; di essere stato altresì convocato, nel mentre era ancora in corso il procedimento penale a suo carico, dall'allora Procuratore della D.D.A. di @@@@@, il quale gli aveva chiesto chiarimenti circa il furto, avvenuto presso la Questura di @@@@@, di un consistente quantitativo di stupefacente in sequestro; di aver chiesto di rientrare in @@@@@ dopo l'assoluzione dall'accusa di furto, e di essere stato comandato a Pistoia, per poi essere nuovamente trasferito, su domanda, a @@@@@, ove era rimasto dal 1998 al 2001 venendo impiegato nel contrasto all'immigrazione clandestina ed accumulando, a causa delle difficoltà e delle asprezze emotive del servizio, una condizione di grande tensione psicologica; di essere stato collocato in aspettativa dal 21 dicembre 2001 e dichiarato non idoneo al servizio in Polizia dal 25 luglio 2006 (lo stesso ricorrente, a conferma della criticità delle proprie condizioni psicofisiche all'epoca, ricorda di aver presentato, nel febbraio 2001, un esposto alla Procura della Repubblica nei confronti di un cittadino extracomunitario, che egli sospettava essere l'autore dell'efferato delitto di Novi Ligure, ed il cui movente aveva indicato nella volontà di "prendere agli uccisi l'anima"). Durante il periodo dell'aspettativa, proseguiva il ricorrente, egli era stato sottoposto a numerosi accertamenti clinici, che ne avevano evidenziato il frequente deragliamento del pensiero, con disturbo della personalità verosimilmente paranoide: diagnosi che era stata quindi posta a fondamento della ritenuta inidoneità al servizio.Tanto premesso, il S. proponeva impugnazione avverso il decreto del 31 marzo 2008, in epigrafe, mediante il quale gli era stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia psichiatrica da lui sofferta, e concludeva affinché il provvedimento fosse annullato, con contestuale accertamento del suo diritto a vedersi liquidato l'equo indennizzo, nella misura della terza categoria, tabella A, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.Costituitosi in giudizio il Ministero dell'Interno, che resisteva alle domanda avversarie, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 18 aprile 2012.
Motivi della decisione
La controversia origina dal decreto del 31 marzo 2008, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia - disturbo delirante - sofferta dal ricorrente, assistente capo della Polizia di stato a riposo. Il provvedimento rinvia, per la motivazione, al parere rilasciato dal Comitato di verifica per le cause di servizio nell'adunanza del 21 febbraio 2008, secondo cui l'infermità predetta "non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di una forma di anomalia mentale caratterizzata ad un errore morboso di giudizio, non correggibile né dalla critica né dall'esperienza, circoscritto ad un campo limitato del'attività mentale"; ad avviso del Comitato, "l'affezione è inquadrabile nella categoria delle psicosi endogene e, quindi, tipicamente costituzionali, per cui è da escludere qualsiasi nesso causale e concausale efficiente e determinante con il servizio".Con l'unico motivo di gravame, il ricorrente sostiene che il convincimento dell'amministrazione riposerebbe su di un'inesatta valutazione della condizione patologica in esame. In particolare, sarebbero stati trascurati proprio gli elementi idonei ad evidenziare la dipendenza fra il servizio prestato e l'insorgere della malattia, a partire dalle risultanze negative degli esami e delle prove effettuate in occasione dell'arruolamento..
Il motivo è fondato, e può essere accolto, per quanto di ragione.Dalla documentazione in atti, si ricava - ma la circostanza è sostanzialmente pacifica - che i primi comportamenti anomali dell'odierno ricorrente risalgono al dicembre del 2001, quando il ricorrente, in forza alla Polizia di frontiera di @@@@@, si presentava a rendere spontanee dichiarazioni alla sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Torino, affermando di essere in possesso di informazioni circa il delitto di Novi Ligure, noto alle cronache, avvenuto nel febbraio di quello stesso anno. Da quell'episodio, segnalato dall'autorità giudiziaria che aveva ricevuto l'esposto all'ufficio di appartenenza del ricorrente, hanno inizio i controlli sanitari a carico dell'interessato, con l'iniziale diagnosi di disturbi della ideazione presumibilmente dovuti a stress psicofisico, ad opera dell'Ufficio sanitario della Questura di Imperia, cui fa seguito la prima visita psichiatrica da parte del Sanitario provinciale della P.S. presso il C.M.O. di Torino: questi, in data 19 dicembre 2001, giudica l'interessato affetto da disturbo delirante, diagnosi confermata prima dalla C.M.O. di Verona, poi da quella di Padova, ed in seguito ulteriormente avvalorata dalla somministrazione di test psicodiagnostici, fino a giungere alla certificazione del 2 settembre 2003, che conclude per l'esistenza di un disturbo di personalità del gruppo A, verosimilmente paranoideo.Se, pertanto, è certo che la malattia si è manifestata, con forme di progressiva evidenza, in costanza del servizio e in coincidenza con periodi di considerevole stress lavorativo, non altrettanto chiare sono le ragioni per le quali il Comitato di verifica, nel menzionato parere del 21 febbraio 2008, abbia radicalmente escluso il ruolo quantomeno concausale dell'attività di servizio nell'eziologia dell'infermità. A questo fine, l'inquadramento del disturbo sofferto dall'interessato nell'ambito delle psicosi endogene finisce, invero, per risolversi in un'affermazione apodittica non avallata, nella sua assolutezza, da un adeguato corredo istruttorio e motivazionale; e questo a maggior ragione ove si consideri che, come ben evidenziato nella relazione medico-legale di parte ricorrente, il medesimo non solo non aveva mai manifestato in passato turbe psicopatologiche o disturbi della personalità, né presentava alcuna predisposizione di tipo familiare, ma era stato giudicato perfettamente idoneo al servizio in Polizia all'atto dell'arruolamento nel 1982. Si aggiunga l'ulteriore elemento, anch'esso evidenziato nella C.T.P. e non valutato dal Comitato, dell'andamento regressivo dei sintomi, fino alla loro remissione, dopo la cessazione dal servizio in Polizia.I rilievi svolti mostrano come la valutazione tecnico-discrezionale operata nella specie dall'amministrazione procedente sia inficiata a monte, nella sua attendibilità, dall'insufficiente (acquisizione e) considerazione di tutti i dati disponibili e, correlativamente, dall'inappagante dimostrazione delle conclusioni raggiunte in ordine alla ritenuta non dipendenza della patologia da causa di servizio. In questi limiti, le censure del ricorrente colgono nel segno e impongono l'annullamento dell'atto impugnato, impregiudicato, sotto ogni altro profilo, il giudizio finale dell'amministrazione circa l'effettiva spettanza del beneficio richiesto dal ricorrente.Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi restando gli ulteriori provvedimenti.
Condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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