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provvedimento di destituzione a seguito di minacce di morte ad altro collega

Dettagli



Con@@@@@@@ Stato Sez. VI, Sent., 29-05-2012, n. 3174Fatto - Diritto P.Q.@@@@@@@
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.Con il ricorso n.11840 del 1999 l'agente di P.S. @@@@@@@ impugnava presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio il Provv. n. 333-D/60005 del 26 aprile 1999 del Capo della Polizia di Stato, con il quale si decretava la sua destituzione dall'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, a decorrere dal 4 agosto 1998.
Detto provvedimento era stato assunto avendo l'agente @@@@@@@ minacciato di morte il suo collega, agente di P.S. @@@@@@@, che con lui condivideva l'alloggio di servizio del @@@@@@@ reparto mobile della Questura di @@@@@@@ @@@@@@@.
Il fatto era accaduto, come dichiarava l'agente @@@@@@@ nell'esposto del 2 giugno 1998, dopo che l'agente @@@@@@@ si era recato nel bagno dell'alloggio di servizio e ne era uscito dando evidenti segni di squilibrio.
A seguito di tale evento l'Amministrazione instaurava a carico del predetto agente @@@@@@@ un procedimento disciplinare che si concludeva con l'imposizione della sanzione della destituzione.
Con la sentenza n. 1920 del 2005 il Tar per il Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.
2. L'agente @@@@@@@ ha impugnato la predetta sentenza con il ricorso in appello n. 4596 del 2006 con il quale ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per difetto d'istruttoria, violazione del contraddittorio e del diritto alla difesa. Eccesso di potere per assoluta carenza dei presupposti di fatto e per violazione dei principi e delle norme che regolano il procedimento amministrativo. Eccesso di potere per carenza di motivazione, violazione dell'ultimo comma dell'art.1 del @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981; b) violazione del secondo comma dell'art. 1 e del secondo comma dell'art. 7 del @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981. Eccesso di potere per sproporzione del provvedimento rispetto al comportamento sanzionato. Eccesso di potere per ingiustizia, irrazionalità ed illogicità manifeste. Violazione dell'art.97 della Costituzione; c) violazione dell'art. 21 del @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981.2.1.Con il primo motivo l'appellante sostiene di aver fatto, a norma dell'art. 14 del @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981, precise richieste istruttorie, chiedendo che venissero accertate alcune circostanze e che tali accertamenti erano da considerarsi assolutamente necessari per verificare la fondatezza delle accuse rivoltegli, atteso che i fatti oggetto dell'esposto dell'agente @@@@@@@ si erano verificati in assenza di testimoni, non essendo presenti nell'alloggio di servizio soggetti diversi dagli interessati.
Aggiungeva che tali istanze, come quella di ascoltare la testimone @@@@@@@ con cui sia il @@@@@@@ che il @@@@@@@ avevano parlato in concomitanza dell'accaduto, non erano state accolte; che il funzionario incaricato dell'istruttoria aveva "ascoltato" solo l'agente @@@@@@@ e che detta situazione si era ripetuta anche in sede di Consiglio provinciale di disciplina, dove la richiesta della difesa di un supplemento d'istruttoria non era stata accolta da quel consesso.
A giudizio dell'appellante, in sostanza, mancando la prova diretta dell'accaduto era necessario espletare accertamenti a "trecento sessanta gradi" o diversamente concludere per una mancanza di riscontri oggettivi dell'accaduto e ciò nella considerazione che le norme del @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981 (art. 14 e 19) sono volte a garantire da un lato che l'irrogazione della sanzione abbia luogo solo dopo che è stata raggiunta la prova della colpevolezza e dall'altro che l'inquisito possa aver assicurato l'esercizio delle sue facoltà difensive. Fattispecie queste che non si sono verificate nella vicenda in esame e che hanno dato luogo a vizi dell'istruttoria svolta dai competenti organi dell'Amministrazione e alla violazione del diritto al contraddittorio.Dalla carente istruttoria, infatti, non è emersa, a giudizio dell'appellante, alcuna prova legale certa e diretta dell'accaduto, rendendo impossibile l'accertamento dei fatti nella loro effettiva modalità di verificazione e di conseguenza anche la valutazione della correttezza della sanzione inflitta, atteso che una eventuale diversa valutazione del comportamento dell'appellante avrebbe potuto condurre anche a considerazioni diverse della gravità del fatto e, quindi, all'applicazione di sanzioni differenti da quelle della destituzione.La sentenza, dunque, si palesa insufficiente e contraddittoria poiché il giudice di primo grado ha ritenuto completa l'istruttoria e veritieri i fatti narrati dall'agente @@@@@@@, malgrado la mancanza, di cui è consapevole lo stesso TAR, di prove dirette e certe.2.2.Il motivo è privo di pregio.Con riferimento alle suesposte censure occorre osservare che nella relazione dell'8 settembre 1998 del funzionario istruttore nel procedimento disciplinare a carico dell'agente @@@@@@@ emerge che quanto contenuto nell'esposto dell'agente @@@@@@@ poteva essere rispondente alla realtà in base ai seguenti elementi: a) nella relazione medica del dott. S. del 3 giugno 1998 emergeva che l'appellante interrogato subito dopo i fatti aveva compiuto una indiretta ammissione dell'accaduto, negando che il suo gesto fosse diretto a ricambiare quello del collega posto in essere il giorno precedente; b) su tale ultimo episodio l'agente @@@@@@@ aveva reso dichiarazioni contraddittorie relativamente al momento in cui era accaduto (mattina o pomeriggio); c) l'appellante era risultato positivo agli esami clinici effettuati successivamente all'episodio de quo presso l'istituto di Neurologia e Psicologia medica di Castro Pretorio; d) i precedenti desumibili dallo stato di servizio e dalle sue stesse affermazioni (aveva ammesso di "aver fumato una sostanza bianca offertagli da uno sconosciuto durante il viaggio in treno per venire da Roma"); e) la puntuale convergenza delle circostanze descritte dai vari soggetti intervenuti nella vicenda.Nella predetta relazione emerge anche una ulteriore conferma indiretta dell'accaduto da parte dell'agente @@@@@@@ che ricorda che il suo collega @@@@@@@ alla domanda del dott. S. del perché aveva puntato la propria pistola verso l'agente @@@@@@@, aveva risposto di aver commesso una leggerezza e di averlo fatto per scherzo (pagg. 5 e 6).Ad avviso del Collegio in assenza di testimonianze dirette sull'accaduto le prove raccolte dal funzionario istruttore di cui il medesimo dà conto nella sua relazione dell'8 settembre 1998 sono certamente idonee a fornire una ricostruzione razionale di quanto avvenuto e conseguentemente a giustificare la logicità della sanzione adottata dai competenti organi dell'Amministrazione.In particolare appaiono determinanti ai fini dell'acquisizione di convincenti elementi di prova le prime dichiarazioni rese dall'appellante ai suoi superiori, sebbene successivamente smentite, che confermano quanto denunciato dall'agente @@@@@@@; la circostanza "dedotta in via presuntiva ma con alta probabilità" (pag.8 della citata relazione) che l'appellante si trovasse al momento del fatto sotto l'effetto di stupefacenti, assunti precedentemente in bagno; il mancato rinvenimento nel corso delle indagini e anche da parte appellante di valide ragioni per far ritenere che l'agente di P.S. @@@@@@@ avesse particolari motivi per inventare i fatti denunciati.L'attività istruttoria dei competenti organi dell'Amministrazione, per quanto emerge dagli atti del processo ed in relazione alla situazione data si è dunque svolta in maniera completa e documentata, acquisendo gli elementi necessari per consentire alla stessa Amministrazione una valutazione "ex informata conscientia" della sanzione da comminare all'agente @@@@@@@.Sotto questo profilo è priva di pregio anche la censura concernente la mancata audizione di una testimone che avrebbe parlato al telefono con entrambi gli agenti coinvolti nella vicenda de qua, poiché non è certamente l'impressione ricavabile da una conversazione telefonica che avrebbe potuto mettere in dubbio lo svolgimento dei fatti, così come ricavato da convincenti circostanze.2.3.Con il secondo motivo d'appello si censura la sproporzione fra il fatto oggetto del processo e la sanzione irrogata.
Il motivo è privo di pregio.In proposito si deve osservare che il comportamento assunto dall'agente @@@@@@@ si pone in contrasto con quanto stabilito dall'art. 13 del @@@@@@@P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, recante norme generali di condotta del personale della Polizia di Stato, rientrando nell'elencazione delle inadempienze previste dal @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981 ed, in particolare, da quanto previsto nei punti 1 e 2 dell'art. 7 del citato @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981
Tale dettato normativo, infatti, prevede la sanzione della destituzione per comportamenti che rivelino la mancanza del senso dell'onore e del senso della morale e per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento. In tale contesto normativo non può non rientrare, dunque, la minaccia di morte ad un collega con l'uso "improprio" dell'arma di ordinanza.2.4.Con il terzo motivo si censura il fatto che il provvedimento di destituzione, in violazione dell'art. 21 del @@@@@@@P.R. n. 737 del 1981, sia stato notificato all'appellante decorsi 10 giorni dalla sua adozione.
Anche tale motivo è privo di pregio atteso che la giurisprudenza si è da tempo orientata nel considerare tale termine ordinatorio e non perentorio e che la norma non prevede conseguenze specifiche, quali l'invalidità dell'atto, in caso di sua inosservanza (Con@@@@@@@di Stato, Sez.VI, 3 maggio 2010,n.2506).3.Per quanto sin qui esposto l'appello (Ricorso n.4596 del 2006) è da ritenersi infondato e, va, pertanto, respinto.4.Nulla per le spese, non essendosi l'Amministrazione costituita.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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