Polizia di Stato, il trasferimento ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (incompatibilità ambientale)

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 04 Giugno 2012 01:56
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FORZE ARMATE
T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 17-02-2012, n. 34Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il ricorrente, sovrintendente capo della polizia di Stato, già in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lpd, in data 14 maggio 2007, veniva sottoposto a misura cautelare in carcere, nell'ambito di un procedimento penale pendente proprio presso il Tribunale di Lpd.A seguito di ciò, il successivo 15 maggio 2007, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lpd ne proponeva il trasferimento in una sede non rientrante nel circondario di quel Tribunale.L'amministrazione resistente, pertanto, con Provv. del 14 settembre 2007, impugnato in via principale con il presente ricorso, disponeva il trasferimento del ricorrente alla Questura di Lpd.
Con ordinanza 13 del 9 gennaio 2008, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare, e conseguentemente l'amministrazione dell'Interno ha sospeso l'efficacia del decreto di trasferimento, procedendo ad un riesame, all'esito del quale, tuttavia, con provvedimento del dicembre 2008, ne ha disposto il trasferimento presso il commissariato di Lpd.
Anche quest'ultimo provvedimento è stato impugnato con motivi aggiunti nell'ambito del presente procedimento, ed è stato del pari sospeso con ordinanza n.36 del 2009, di questo Tribunale.Tuttavia, con ordinanza 2142 del 28 aprile 2009, il Consiglio di Stato, riformando l'ordinanza di primo grado, ha respinto l'istanza cautelare del ricorrente.
Nel merito, il ricorso appare infondato.
Il ricorrente si lamenta, sostanzialmente, della circostanza che l'amministrazione ha, in un certo senso, fatto uso sproporzionato del proprio potere di trasferimento per incompatibilità ambientale, atteso che avrebbe potuto trasferirlo nella scuola allievi di Campobasso, ove solitamente i militari sono impiegati in servizi che non implicano l'uso di poteri di polizia giudiziaria.Come noto, secondo una opinione ricorrente in giurisprudenza, il trasferimento ai sensi dell'art. 55, comma 4, D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (incompatibilità ambientale) consegue a una valutazione ampiamente discrezionale e non presuppone né una valutazione comparativa dell'Amministrazione in ordine alle esigenze organizzative dei propri uffici, potendo essere disposto anche in soprannumero, né l'espressa menzione dei criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell'incompatibilità ai fini dell'individuazione della sede più opportuna, né può essere condizionato alle condizioni personali e familiari del dipendente, le quali recedono di fronte all'interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'Amministrazione (cfr. Tar Bari, sentenza 1871 del 2010; Consiglio di Stato, sentenza 2052 del 2009; sentenza 1504 del 2006).A tal proposito, pur non aderendo acriticamente a tale impostazione radicale, il Collegio rileva che, nel caso di specie, a ben vedere, in considerazione dei fatti-reato attribuiti al ricorrente, di gravità tale da giustificare una misura di custodia in carcere, non sono ravvisabili manifesti profili di illogicità nella decisione dell'amministrazione di trasferire il medesimo in un reparto situato al di fuori della Regione.L'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale, infatti, tutela sia il buon andamento dell'amministrazione sia la buona immagine della medesima di fronte all'opinione pubblica.Ne consegue, allora, che, per dare adeguata tutela a tale ultimo interesse, bisogna confrontare la distanza della nuova sede di servizio con l'ampiezza del verosimile risalto del fatto-reato oggettivamente attribuito al dipendente, a prescindere dall'accertamento della sua effettiva responsabilità (Cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3227 del 2010).In tale ottica, nel caso di specie, per l'incarico dal medesimo svolto e per la misura cautelare ordinata nei suoi confronti, è probabile che la vicenda abbia avuto un'eco di ampiezza almeno regionale.Quanto, poi, alla circostanza che il ricorrente versava nelle condizioni di cui all'articolo 33 della L. n. 104 del 1992, come noto, secondo la giurisprudenza prevalente, si tratta di un aspetto che assume rilievo solo nell'ambito dei trasferimenti ordinari e non in quelli che vengono disposti per prevalenti ragioni di incompatibilità ambientale (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 2346 del 2003; Tar Trento, sentenza n. 444 del 2006).Di qui la non manifesta irragionevolezza del provvedimento impugnato.
Le spese possono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione affrontata.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo respinge, spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.