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Atto Camera Mozione 1-01057 ..la riforma Amato del 1992 e successivamente la riforma Dini nel 1995 hanno decurtato il modello previdenziale dei comparti della sicurezza, difesa e soccorso pubblico..

Dettagli

  

Atto Camera

Mozione 1-01057
presentata da
AURELIO SALVATORE MISITI
testo di
lunedì 28 maggio 2012, seduta n.639

La Camera,

premesso che:

la riforma Amato del 1992 e successivamente la riforma Dini nel 1995 hanno decurtato il modello previdenziale dei comparti della sicurezza, difesa e soccorso pubblico, annullando, di fatto, la specificità degli appartenenti, pur riconfermando quella delle amministrazioni;

la legge finanziaria n. 724 del 1994 ha ridotto il rendimento del modello previdenziale di questo personale dal 3,60 per cento annuo al 2 per cento. Con il decreto-legge n. 112 del 2008, si è definitivamente equiparato il rendimento della pensione dei professionisti della sicurezza a quelli del restante pubblico impiego;

l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce, anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, «la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti»;

tale articolo stabilisce che gli operatori dei comparti di sicurezza, difesa e soccorso pubblico e le amministrazioni di riferimento, in relazione al particolare status, devono essere valutati e considerati non solo nell'ottica di quella che è la normale dinamica contrattuale e previdenziale prevista per tutti i lavoratori; ad essi bisogna guardare in relazione alle peculiari funzioni attribuite alle amministrazioni di appartenenza, che, in assenza di operatori che siano selezionati e messi in condizioni di operare con altrettante condizioni peculiari, verrebbero vanificate e con esse le condizioni di tutela e di difesa delle istituzioni democratiche, così come quelle dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna e del soccorso alle popolazioni;

il criterio di specificità stabilito dalla legge n. 183 del 2010 del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e del soccorso pubblico ha lo scopo di garantire la condizione peculiare del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a condizioni di impiego operativo altamente rischioso, che presuppone il costante possesso di particolari idoneità psico-fisiche;

l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto salva Italia, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che, con regolamento da adottarsi entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, deve essere armonizzata la disciplina dei requisiti per l'accesso alla pensione del personale addetto a specifiche attività, tra cui quello del comparto sicurezza e difesa e quello del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, attraverso un processo di incremento dei requisiti attualmente previsti, tenendo conto delle peculiarità ordinamentali e delle specifiche esigenze;

tale intervento di armonizzazione deve rispondere al principio di proporzionalità, principio generale del diritto, e deve essere limitato esclusivamente ai limiti di età del personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco nei trattamenti di quiescenza e anticipati, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione, primo comma, in forza del quale la mancanza di altro espresso criterio si traduce in un'arbitraria discriminazione di questo personale a ordinamento speciale in ragione dei peculiari compiti e dei rispettivi status;

i limiti di età per tali trattamenti previsti per il personale militare, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco degli altri Stati europei risultano inferiori a quelli già stabiliti per il personale italiano;

per definire l'ambito del regolamento da adottare entro il 30 giugno 2012, è utile ricordare la precedente armonizzazione in materia, disciplinata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in attuazione degli appositi criteri di delega, di cui all'articolo 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed all'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che hanno riguardato sia l'incremento dei limiti di età per l'accesso alla pensione, sia gli specifici istituti, quali, ad esempio, l'ausiliaria e il meccanismo di calcolo dell'assegno di pensione. Questa estensione è stata possibile perché i criteri di delega facevano espresso riferimento ai «trattamenti pensionistici» e all'istituto dell'ausiliaria e non solo all'incremento dei requisiti per l'accesso alla pensione, come invece previsto dall'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011;

il Governo, all'atto dell'emanazione del cosiddetto decreto-legge salva Italia, considerando il particolare ruolo che tali comparti hanno nell'ambito dell'amministrazione pubblica ha previsto, proprio in virtù della specificità, l'emanazione di un regolamento volto ad armonizzare le regole di accesso al trattamento di quiescenza del personale in questione con quello delineato in senso generale per tutti i lavoratori pubblici e privati,
impegna il Governo
a garantire, nell'ambito del regolamento di armonizzazione, norme di tutela delle specificità del personale del comparto sicurezza e difesa e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, tenendo conto delle ragioni per cui questo personale fino ad ora raggiunge prima l'età della pensione rispetto ad altri dipendenti pubblici e tenendo, inoltre, conto che si va verso la stesura di un regolamento di armonizzazione, che richiede particolare attenzione per salvaguardare il personale in servizio passato al sistema contributivo puro.

(1-01057)
«Misiti, Miccichè, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Pittelli, Pugliese, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova».

   

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