Carabinieri: trasferimento per "ragioni di servizio"
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- Creato Martedì, 29 Maggio 2012 01:49
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FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-05-2012, n. 2724
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il sig. @@., Appuntato Scelto dell'Arma dei Carabinieri veniva trasferito con decreto del Comando Legione Carabinieri @@ del 17 febbraio 2010 per "ragioni di servizio" dalla stazione CC di @@, quale addetto, alla stazione CC di @@, al fine di rimuovere, come evidenziato nella parte narrativa del provvedimento stesso, una situazione di incompatibilità ambientale creatasi presso la prima delle predette sedi di servizio.
L'interessato impugnava innanzi al Tar dell'@@ tale provvedimento,deducendone la illegittimità sotto vari profili, tra cui la dedotta violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990 e l'adito Tribunale con sentenza n.162/2011 accoglieva il ricorso , ritenendolo fondato con riferimento all'assorbente motivo di violazione delle garanzie partecipative di cui all'art.7 della legge sul procedimento del 1990.
L'Amministrazione della Difesa ha impugnato tale decisum di cui ha chiesto la riforma , deducendo in sostanza la erroneità delle statuizioni assunte dal primo giudice in relazione alla qualificazione giuridica del trasferimento operato nei confronti dell'Appuntato Scelto, lì dove, invece il tipo di spostamento disposto nei confronti del militare son sarebbe assoggettato alle garanzie di tipo procedimentale e formale recate dalla L. n. 241 del 1990 e rivelandosi altresì pienamente appropriato in ragione dei fatti rilevati .
Si è costituito in giudizio l'appellato che ha contestato la fondatezza del proposto gravame di cui ha chiesto la reiezione.
Alla camera di consiglio per la trattazione della istanza cautelare di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, la causa viene trattenuta per essere definita, sussistendone i presupposti, col rito della sentenza semplificata.
Tanto premesso, l'appello si appalesa fondato e va accolto, con riforma delle statuizioni rese dal primo giudice con l'impugnata sentenza.
Come rilevasi dalla disamina del provvedimento in contestazione, quello che viene in rilievo è un trasferimento per ragioni di servizio finalizzato ad ovviare ad una situazione di incompatibilità ambientale e non v'è dubbio che in relazione alle modalità di spostamento del militare, detto atto di trasferimento, quanto alla sua natura giuridica non può non annoverarsi tra i trasferimenti d'autorità.
Inoltre il contenuto motivazionale, come sufficientemente sia pur sinteticamente esposto nella parte narrativa del provvedimento stesso, connota indubitabilmente un trasferimento del sottufficiale per incompatibilità ambientale, atto che, quanto al'aspetto sistematico, è riconducibile nell'ambito di un trasferimento d'autorità per ragioni di servizio , non denotando una fattispecie autonoma di trasferimento ( cfr, Cons. Stato Sez. IV 20 marzo 2001 n.1677; idem 14 maggio 2007 n.2377 ).
Ora costituisce jus receptum il fatto che il trasferimento d'autorità di un militare, quanto alla sua natura giuridica, rientra nel genus degli ordini militari ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. IV 24 febbraio 2006 n.813; idem 12 aprile 2005 n.1896, 20 marzo 2001 n.1677 ) che in ragione dei fini strumentali che perseguono, dell'Autorità gerarchica emanante e, soprattutto, delle modalità di prestazione del servizio cui sono finalizzati si sottraggono all' applicazione della regola di partecipazione procedimentale prevista, generaliter, dagli att.7 e ss. della L. n. 241 del 1990, senza che in ciò possa ravvisarsi una indebita e per così dire "antidemocratica" sospensione delle garanzie procedimentali.
Erra perciò il Tar a definire il disposto trasferimento un atto di natura organizzativa, così come errata è la conseguenza che da tale classificazione fa derivare il primo giudice e cioè l'impossibilità di estendere a tale genere di atti le caratteristiche di tipo preclusivo che accompagna l'adozione di precetti imperativi costituiti dagli ordini militari: da qui l'insussistenza del vizio di tipo procedimentale fallacemente ravvisato a carico dell'atto gravato dal Tribunale territoriale.
Quanto al merito della vicenda, appare preliminarmente utile qui richiamare gli orientamenti da tempo consolidatesi in subjecta materia secondo cui l'incompatibilità ambientale non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamento addebitabili al dipendente ( o al militare ) essendo sufficiente al tal fine l'oggettiva esistenza di una situazione che impedisce il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza e che sia riferibile da un lato alla presenza in loco del dipendente in questione e dall'altro suscettibile di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede ( Cons. Stato Sez. I 20 ottobre 2010 n.266 ).
Parimenti, è stato affermato che quello per incompatibilità ambientale è uno specifico trasferimento d'autorità volto unicamente a ripristinare il corretto e sereno funzionamento dell'Ufficio,evitando o limitando il nocumento all'immagine dell'Amministrazione, senza che la disposta misura di assegnazione ad altra sede di servizio possa rivestire carattere sanzionatorio e/o disciplinare ( cfr Cons. Stato Sez. IV 30 giugno 2003 n.3909; idem 3 ottobre 1994 n.760 ).
Nella specie , dalla disamina degli atti di causa è evincibile in maniera sufficientemente chiara che si è verificata una situazione del genere di quella sopra descritte, contrassegnata da una certa tensione e disagio presso la sede di appartenenza dell'appuntato S., sì da consigliare opportunamente l'allontanamento di questi presso altra sede di servizio ( peraltro alquanto viciniore al luogo di residenza del militare ) .
In definitiva, il disposto trasferimento per cui è controversia si appalesa immune dai vizi sia di tipo procedimentale che sostanziale dedotti dall'interessato e ribaditi in sede di costituzione nel giudizio di appello, dovendosi qui , di converso, accogliere le censure formulate dall'Amministrazione appellante nei confronti dell'impugnata sentenza.
Le spese e competenze del doppio grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese competenze del doppio grado del giudizio che si liquidano complessivamente in Euro 3.000,00 ( tremila ) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.