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... mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trovi in particolari situazioni di impiego ...

Dettagli

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IMPIEGO PUBBLICO   -   LAVORO (RAPPORTO DI)
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 02-05-2012, n. 2523

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso al TAR del Lazio, gli odierni appellanti, dipendenti del Corpo di polizia penitenziaria ed in servizio in Roma, domandavano l'accertamento del diritto al controvalore del pasto dovuto ai sensi della L. n. 203 del 1989, relativamente al periodo giugno 1989-dicembre 1998. I ricorrenti richiamavano
- l'art. 1 della L. 18 maggio 1989, n. 203, che ha previsto la costituzione di mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato che si trovi in particolari situazioni di impiego ed ambientali;
- l'art. 3 della L. 18 maggio 1989, n. 203, che ha esteso il beneficio anche agli appartenenti delle altre forze di polizia;
- le particolari situazioni di impiego e ambientali in cui essi hanno operato;
- l'art. 12 della L. 15 dicembre 1990, n. 395, che ha istituito la mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;
Gli esponenti lamentavano la mancata attuazione di quanto previsto dalla citata normativa, chiedendo inoltre il risarcimento del danno che ne è derivato, da quantificare secondo lo stesso criterio adottato da questo Tribunale con la sentenza n. 753 dell'1 febbraio 2007 ovvero nella misura del controvalore già stabilito dalla stessa Amministrazione, a far data dall'1 giugno 1989 (data della costituzione del titolo) fino al 18 dicembre 1998 (data del riconoscimento del diritto in questione da parte dell'Amministrazione), oltre gli interessi dalla richiesta al soddisfo.
Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso proposto.
I predetti interessati hanno impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.
Si è costituita nel giudizio l'amministrazione notificataria dell'appello, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si intendono qui per riportate.
Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e, alla pubblica udienza del 17 gennaio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. La controversia proposta con l'appello in esame verte sull'accertamento del diritto di dipendenti pubblici a percepire il controvalore del buono-pasto per tutto il periodo 01/06/1989 - 18/12/1998, in cui il servizio di mensa non è stato reso disponibile.
Al riguardo, l'Amministrazione ha eccepito, tra l'altro, la maturata prescrizione quinquennale (ex art. 2948 n. 4 c.c. e L. n. 428 del 1985) delle somme reclamate, ed integranti una pretesa patrimoniale caratterizzata da periodicità; eccezione accolta dal primo giudice che pertanto ha respinto il ricorso per estinzione del diritto vantato, rilevando come il ricorso avanzante la pretesa in questione sia stato proposto ben oltre il quinquennio dalla scadenza del cennato periodo di tempo, mentre durante il medesimo non sono state riscontrate domande tese all'ottenimento del beneficio.
Il Tar ha infine negato la natura risarcitoria contrattuale dell'indennità in questione, sostenuta sulla base del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione contestualmente alla determinazione di erogare una prestazione economica compensativa per il servizio mai istituito.
1.1.- Sulle predette questioni, in contrario gli appellanti deducono:
- il diritto all'indennità sostitutiva nasce dall'1.6.1989 (data della previsione legislativa in ordine alle mense) ma il termine di decorrenza per il suo esercizio deve computarsi dal 18.12.1998, data in cui l'amministrazione ha riconosciuto il diritto, prevedendo un'erogazione compensativa;
- la natura non retributiva ma risarcitoria contrattuale (confortata dall'erogazione economica compensativa per il servizio mai istituito) comporta l'applicazione del termine di prescrizione decennale il quale, validamente interrotto dalla proposizione del ricorso al TAR (2007), non ha potuto determinare l'estinzione del diritto vantato.
2.- L'appello è infondato.
2.1. -Il fatto che il buono pasto sia spendibile anche presso esercizi esterni all'organizzazione amministrativa, e sia suscettibile di essere sostituito da controvalore in caso di mancata istituzione del servizio mensa, comprova l'intenzione del legislatore di riconoscere il beneficio anche in assenza della istituzione del servizio di mensa da parte dell'amministrazione di appartenenza, che pertanto deve ritenersi non costituisca un presupposto costitutivo del diritto; conseguentemente, in tale situazione il diritto al buono pasto (come la sua sostituzione), pur non avendo natura retributiva, non perde la natura di prestazione patrimoniale periodica spettante restando quindi esercitabile sin dal momento della sua previsione legislativa. Al diritto in questione si applica quindi il termine di prescrizione quinquennale previsto.
La stessa osservazione permette poi di escludere la configurabilità di ogni pretesa risarcitoria per la mancata istituzione del servizio mensa proprio perché la legge riconosce il diritto a prescindere da tale circostanza.
2.2- Resta da stabilire la rilevanza del fatto che solo al termine del periodo di riferimento ed in ragione della persistente mancata istituzione del servizio, l'amministrazione abbia effettivamente riconosciuto un esborso compensativo e se anche questo risulti travolto dalla prescrizione eccepita; sul punto il Collegio rileva che pur trattandosi di un riconoscimento di debito, la valenza ricognitiva di questo istituto, che peraltro non può sovvertire gli effetti di una prescrizione già decorsa (nel '98) a sfavore dei dipendenti, è quella di una mera conferma di un precedente impegno e non determina pertanto la risorgenza di un nuova obbligazione., suscettibile di incorrere in nuovo termine prescrizionale.
3.- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.
Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l'appello.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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