Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Tributi locali, Corte Ue boccia Italia su requisiti affidamento riscossione a terzi

Dettagli

Tributi locali, Corte Ue boccia Italia su requisiti affidamento riscossione a terzi
La previsione di un capitale sociale minimo per le società che vogliono partecipare alle gare per la gestione della riscossione dei tributi locali contrasta con la normativa comunitaria. Per la Corte di giustizia Ue lede i principi di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento.
di Ipazia
La normativa italiana in materia di affidamento a terzi della riscossione dei tributi locali finisce nel mirino della giustizia europea. Mentre in Italia monta la polemica da parte dei comuni sul ruolo di Equitalia a cui attualmente è affidata gran parte della riscossione anche dei tributi locali, dai giudici di Strasburgo arriva una sonora bocciatura alla normativa italiana. Sotto accusa la previsione di un prerequisito quale il possesso di un capitale minimo di 10 milioni di euro per partecipare alle gare di esternalizzazione della riscossione da parte di società terze. A rivolgersi ai giudici comunitari che si sono pronunciati il 10 maggio scorso, definendo le cause riunite C-357/10 e c-359/10, era stato il Tar della Lombardia.
La disciplina interna. Il legislatore nostrano affida, a province e comuni il compito di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi. Nel "rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali" (art. 52, D.Lgs. 446/97), i predetti enti hanno, a loro volta, la facoltà di affidare a terzi l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate. Tali "terzi" debbono possedere specifici requisiti, quali l'iscrizione all'apposito albo dei soggetti privati abilitati e il versamento per intero di un capitale sociale non inferire a 10 milioni di euro.
Le perplessità del Tar della Lombardia oggetto del quesito avanzato all'Eurocorte. E' proprio tale ultimo requisito che ha formato oggetto del quesito avanzato agli eurogiudici dal Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia il quale ha supposto la incompatibilità con il diritto dell'Unione, in materia di libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento.
I motivi della condanna. La Corte del Lussemburgo ha condannato l'Italia. Ad avviso degli eurogiudici, la legge italiana è ostativa alle libertà sancite agli articoli 43 CE e 49 CE, perché si traduce in "una restrizione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi in quanto contiene un requisito di capitale sociale minimo e costringe gli operatori privati che vogliano svolgere le attività in questione a costituire persone giuridiche e a disporre di un capitale sociale interamente versato pari a 10 milioni di euro". La previsione del possesso di un capitale minimo confligge con il principio comunitario della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. La violazione non ha nemmeno l'esimente del dovere imperativo di tutelare la pubblica amministrazione dal pregiudizio economico (gli importi dei contratti sono tutt'altro che esigui) derivante da un eventuale inadempimento da parte della società concessionaria.
Una eventuale restrizione alle libertà fondamentali impone comunque l'applicazione di misure idonee a garantire lo scopo legittimamente perseguito, senza debordare oltre la misura necessaria per il suo raggiungimento. Nel caso di specie il legislatore italiano ha, invece, di fatto ecceduto andando manifestamente oltre il fine di garantire la Pa al punto di sconfinare nell'illegittimità dell'operato. La tutela della Pa sarebbe stata, infatti, perseguibile adottando altre disposizioni di garanzia da eventuali inadempimenti da parte degli operatori esterni quali "la dimostrazione del possesso dei requisiti generali di partecipazione ad un bando di gara, tanto per la capacità tecnica quanto per quella finanziaria, nonché dell'affidabilità e della solvibilità" ovvero "l'applicazione di soglie minime richieste del capitale sociale interamente versato della concessionaria parametrate in funzione del valore dei contratti di cui essa è effettivamente titolare".

Fonte

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica