Guardia di Finanza: ..riconoscimento del loro diritto a vedersi computare - nella determinazione del trattamento economico da considerare ai fini del calcolo dell'indennità annua lorda di ausiliaria ..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 23 Maggio 2012 01:47
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
dott. Paolo Gargiulo
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A  N. 1521/2012
nel giudizio in materia di pensioni militari iscritto al n. 33369 del registro di segreteria,
INTRODOTTO con ricorso proposto da;
-
tutti rappresentati e difesi dall’avv. -
CONTRO il Ministero delle finanze (oggi Ministero dell’economia e delle finanze) e il Comando generale della Guardia di finanza;
AVVERSO la liquidazione dell’indennità annua lorda di ausiliaria.
VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;
UDITO, alla pubblica udienza dell’8 maggio 2012, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa -, il ten. col. -, per la parte resistente; non comparsa la parte ricorrente.
Ritenuto in
F A T T O
-, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, cessati dal servizio e collocati in posizione di ausiliaria anteriormente al 1° settembre 1995, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto a vedersi computare - nella determinazione del trattamento economico da considerare ai fini del calcolo dell'indennità annua lorda di ausiliaria loro spettante ai sensi dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, recante “Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza”, e dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante “Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato” (secondo cui, al personale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria) – i miglioramenti retributivi riconosciuti al personale in servizio con l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”, con conseguente riliquidazione dell'indennità e pagamento degli arretrati di spettanza maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Su tale questione, il Comando generale della Guardia di finanza, con circolare n. 260149/62111 del 31 luglio 1995, si è pronunciato, in via generale, in senso contrario rispetto a quella che, poi, sarebbe stata la pretesa dei ricorrenti, affermando che, per espressa previsione dell’articolo 71, comma 3 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni contenute nel medesimo decreto ai fini dell'adeguamento dell'indennità di ausiliaria, prevista dagli articoli 46 della legge n. 212 del 1983 e 12 della legge n. 53 del 1989, restando, dunque, in vigore, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, i livelli retributivi di inquadramento di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, e alla relativa legge di conversione 6 marzo 1992, n. 216.
La difesa dei ricorrenti ha, infatti, rappresentato che l'indennità di ausiliaria non è stata loro adeguata sulla base dei miglioramenti retributivi attribuiti ai pari grado in servizio con il decreto legislativo n. 199 del 1995, in applicazione di quanto stabilito dal predetto articolo 71, comma 3, il quale prevede, come poco sopra accennato, che tali miglioramenti non si applicano ai fini dell'adeguamento dell'indennità per il personale collocato in ausiliaria prima del 1° settembre 1995.
A tale riguardo, la difesa dei ricorrenti ha sostenuto che tale discriminante previsione contrasta con i principi di cui agli articoli 3, 36, 38, 76 e 97 della Costituzione e ha chiesto, quindi, l’accoglimento del ricorso previa remissione, se del caso, degli atti alla Corte Costituzionale per l’esame della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 1995.
Con memoria depositata il 20 marzo 2012, il Comando generale della Guardia di finanza, nel costituirsi, ha evidenziato la legittimità del comportamento tenuto e ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, diritti e onorari.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2012, la parte resistente ha insistito per il rigetto del ricorso.
La causa è stata quindi posta in decisione e nella stessa data, previa camera di consiglio, il Giudice ha dato lettura in pubblica udienza del dispositivo del presente giudizio.
Considerato in
DIRITTO
1.- hanno proposto ricorso avverso la liquidazione dell’indennità annua lorda di ausiliaria loro riconosciuta.
La pretesa dei ricorrenti – che non presenta aspetti controversi in punto di fatto, né contestazioni sulla correttezza dell’attività amministrativa, fondata sull’applicazione dell’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 1995, secondo cui al personale che, alla data del 31 agosto 1995, si trova nella posizione di ausiliaria non si applicano le disposizioni contenute nel medesimo decreto ai fini dell'adeguamento, migliorativo, dell'indennità di ausiliaria – ruota unicamente intorno all’illegittimità costituzionale, affermata sotto diversi profili dalla difesa dei ricorrenti medesimi, del predetto articolo 71, comma 3.
La prospettata questione di legittimità costituzionale è stata affrontata e risolta da questa Corte – anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte Costituzionale formatasi su fattispecie analoga (sentenza n. 126 del 27 aprile 2000) – numerose volte (Corte dei conti, Sez. giur. Umbria, n. 323 del 6 agosto 2001; Sez. giur. Lombardia, n. 1718 del 1° ottobre 2002, n. 1775 del 17 ottobre 2002; Sez. giur. Sardegna, n. 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 e 1105 del 29 ottobre 2003; Sez. giur. Marche, n. 811 del 28 settembre 2004 e n. 834 del 29 settembre 2004; Sez. giur. Toscana, n. 677 del 4 ottobre 2004; Sez. giur. Emilia-Romagna, n. 294 del 7 marzo 2005; Sez. giur. Lazio, n. 953 del 26 aprile 2006; Sez. giur. Veneto, n. 628 del 10 luglio 2006; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, n. 505 del 6 settembre 2006), ritenendo la stessa manifestamente infondata.
A tale conclusione, condividendo la citata consolidata giurisprudenza di questa Corte, giunge anche questo Giudice.
Orbene, in considerazione del fatto che la norma che impedisce l'accoglimento della domanda dei ricorrenti (vale a dire, l’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 1995) è stata correttamente applicata (fatto, peraltro, non contestato) e che le sollevate censure di costituzionalità riguardanti la stessa norma si ritengono manifestamente infondate, il ricorso è infondato.
Conseguentemente – adottando decisione in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205 – lo stesso va respinto.
2. In considerazione della complessità delle questioni sollevate e del fatto che il giudizio è stato introdotto anteriormente alla formazione dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, appare equo disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell’8 maggio 2012.
Il Giudice
            F.to    Paolo Gargiulo
Depositata in segreteria nei modi di legge
Palermo, 09 maggio 2012
                                   Il funzionario amministrativo
                      F.to  Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
SICILIA
Sentenza
1521
2012
Pensioni
09-05-2012