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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Sabato, 19 Maggio 2012 01:33
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FORZE ARMATE
T.A.R. Sicilia @@ Sez. I, Sent., 14-03-2012, n. 551

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 7 maggio 2010 e depositato il giorno 21 successivo, il signor @@, brigadiere dei carabinieri in congedo per malattia, esponeva che, con istanza del 2 giugno 1993 aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della seguente infermità: paresi facciale dx a frigore.
Con verbale n. 201 dell'11 aprile 1996 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di @@ aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio tale patologia.
Malgrado ciò, era stato adibito a servizi particolarmente gravosi e, in particolare, era stato impiegato presso il nucleo operativo radiomobile di @@ (dal 1997 al 2000) e presso il servizio scorte magistrati a @@ (dal 25 maggio 2000).
In data 5 febbraio 2007 era stato colpito da infarto miocardico acuto, a seguito del quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione miocardica.
Con istanza del 9 giugno 2007 aveva, pertanto, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità.
Con verbale n. 470 del 12 dicembre 2008 la Commissione Medica Ospedaliera del Centro Militare di medicina legale di @@ lo aveva dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto e da collocare in congedo assoluto.
Il comitato di verifica per le cause di servizio, con verbale del 16 ottobre 2008, aveva espresso parere negativo, ritenendo l'infermità non dipendente da causa di servizio.
Con decreto dell'8 gennaio 2010, il Ministero della Difesa, conformandosi al parere da ultimo citato, aveva respinto l'istanza di riconoscimento dell'equo indennizzo.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti impugnati, per il seguente motivo:
Eccesso di potere per: travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; arbitrarietà. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990. Difetto assoluto di motivazione.
Per l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza presidenziale n. 28 dell'11 giugno 2010 è stata disposta una verificazione a cura dell'Unità di Cardiologia "P. Borsellini" dell'Ospedale G. F. Ingrassia di @@, la cui relazione di consulenza, depositata il 19 luglio successivo, ha concluso nel senso della dipendenza della patologia sofferta dal ricorrente da causa di servizio.
In vista della udienza l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, con la quale, eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto che il ricorso, vinte le spese, fosse rigettato, poiché infondato.
Anche il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha replicato alle deduzioni della difesa erariale e ha insistito nelle proprie domande.
Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2012, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.
Motivi della decisione
La controversia ha ad oggetto il decreto n. 49/N posizione n. 652510/A dell'8 gennaio 2010, con il quale il Ministero della Difesa ha rigettato l'istanza di concessione dell'equo indennizzo presentata dal ricorrente (carabiniere in congedo) per la seguente infermità: "Cardiopatia ischemica: pregressa IMA con Q anteriore trattato chirurgicamente con duplice by pass aortocoronarico".
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze sollevata dalla difesa erariale, in quanto il comitato di verifica per le cause di servizio, in esso inquadrato, ha adottato il parere negativo, al quale il Ministero della Difesa si è uniformato, costituente oggetto di impugnativa congiuntamente al provvedimento reiettivo.
Sempre in via preliminare va richiamato l'incontroverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il sindacato giurisdizionale sui giudizi espressi in relazione a domande di dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di servizio e/o di riconoscimento dell'equo indennizzo è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione (per tutte Consiglio di Stato, IV, 16 ottobre 2009 , n. 6352).
Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto l'assorbente profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
La verificazione medico legale disposta dal collegio ha, infatti, dato il seguente esito: "Le patologie sofferte dal signor R. sono da ascrivere come dipendente direttamente da causa di servizio".
Il ricorso va, pertanto, accolto e vanno poste a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, oltre a quelle della verificazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Pone a carico in solido alle Amministrazioni resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a quelle della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.