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..brigadiere dell'Arma dei carabinieri, affetto da: "cervicoartrosi ...

Dettagli

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CARABINIERI   -   FORZE ARMATE
T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 16-04-2012, n. 682

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con verbale n. 2538 del 13/12/2004 la Commissione medica ospedaliera di Bari riconosceva il sig. @@, brigadiere dell'Arma dei carabinieri, affetto da: "cervicoartrosi con discopatia C6-C7 a lieve incidenza funzionale, ernia iatale con reflusso gastro esofageo, gastroduodenite ulcerosa, rinosinusite cronica etmoido frontale, faringite cronica"
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, tuttavia, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato, esprimeva parere sfavorevole (a@@ n. 490 del 28/10/2010).
A tale parere si uniformava quindi il Ministero della difesa con decreto n. 1873/N del 9/5/2011.
Avverso la determinazione ministeriale, nonché avverso ogni altro atto indicato in epigrafe, insorge con il ricorso in esame il sig. @@ il quale ne deduce l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- difetto di motivazione, erroneità sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento o mancata considerazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, invalidità derivata del @@@@ conclusivo; violazione o falsa e/o erronea applicazione del @@P.R. n. 461 del 2001 e della normativa e dei principi generali in tema di riconoscimento di causa di servizio, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Amministrazioni intimata e all'udienza pubblica del 1/3/2012, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente sostiene che l'Amministrazione militare, nel recepire il parere del Comitato di verifica, si sarebbe limitata ad affermare, in maniera apodittica e con una motivazione del tutto generica, "la non dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate, senza però alcuna valutazione specifica dell'attività di servizio espletata"
In particolare l'Organo consultivo non avrebbe per nulla evidenziato o fatto riferimento "ai suoi trascorsi e in particolar modo ai compiti di istituto che egli era chiamato ad assolvere" (esposizione a condizioni climatiche avverse, sforzi fisici, microtraumi da guida dell'autovettura, affaticamenti, stress per impegni gravosi e per eccessiva responsabilità - arresti, appostamenti, perlustrazioni -), pervenendo così ad una ricostruzione inesatta del quadro eziologico.
Tale assunto non può essere condiviso.
Innanzitutto occorre osservare, in relazione ai principi di letteratura medica genericamente richiamati dal ricorrente per contestare nel merito il giudizio espresso dal Comitato di verifica, che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono "giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza,la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).
Nel caso di specie, evidentemente, simile spazio per un controllo giurisdizionale non sembra potersi rinvenire, posto che, muovendo da puntuali considerazioni medico-scientifiche, il Comitato di verifica ha potuto trarre delle conclusioni sicuramente non illogiche ed incomprensibili, indicando chiaramente, con riferimento alle diverse patologie denunciate, i meccanismi di insorgenza ed i relativi processi degenerativi.
Risulta peraltro che nel caso in esame sia stata adeguatamente considerata la rilevanza eziologia dei fatti di servizio; infatti, con riferimento alle condizioni di lavoro, l'Organo consultivo ha ritenuto di potere escludere qualsiasi rapporto, anche sotto il profilo concausale, tra l'attività svolta e le infermità denunciate dal ricorrente, dopo aver "esaminato e valutato senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
Con riferimento alla "ernia jatale con reflusso gastro esofageo", infatti, il servizio reso dal militare non è apparso "caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità", così come la "rinosinusite cronica e la faringite cronica" non sono risultate accompagnate da prestazioni di lavoro caratterizzate da "disagi e strapazzi di particolare intensità"; per quanto riguarda poi la "cervicoartrosi con discopatia" il Comitato di verifica, nell'escludere la rilevanza causale o concausale degli invocati eventi di servizio, ha puntualmente individuato in "fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali" l'insorgenza dell'infermità.
D'altro canto vale la pena ribadire che "nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Puglia - Lecce II sez. 31/1/2012 n. 208; Cons. St. 11/5/2007 n. 2274).
Sicchè, la semplice descrizione ad opera del ricorrente dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio hanno certamente inciso sul suo stato di salute.
I provvedimenti impugnati pertanto si rivelano immuni dai vizi denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia valide ragioni, in relazione alla natura della controversia, per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, II Sezione - Lecce - respinge il ricorso specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

   

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