Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.

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Creato Giovedì, 17 Maggio 2012 00:09
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D.L. 12-5-2012 n. 57
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2012, n. 111.
D.L. 12 maggio 2012, n. 57   (1).
Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2012, n. 111.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
 
1.  All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2," sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2,";
b)  le parole da: "; decorso" a: "decreto" sono soppresse.

2.  Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".

 
Art. 2
 
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.