La multa per eccesso velocità sulla superstrada é nulla se fatta dalla municipale..La polizia municipale non risulta legittimata a svolgere il servizio di polizia stradale sulle strade extraurbane principali..

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Mercoledì, 16 Maggio 2012 10:51
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Nulla multa eccesso velocità superstrada se fatta da municipale
Giudice di pace: vigili non legittimati a fare il verbale

Roma, 16 mag. (TMNews) - Verbale annullato, nonostante
l`autovelox. Niente multa per l`eccesso di velocità sulla
superstrada se a rilevare l`infrazione è la polizia municipale: i
vigili urbani non sono la polizia di Stato, che è in servizio
permanente sul tutto il territorio nazionale e, dunque, non
risultano legittimati a svolgere il servizio di polizia stradale
sulle strade extraurbane principali, che risultano equiparate
alle autostrade. E ciò anche se il tratto di strada su cui
avviene la violazione del codice della strada ricade entro il
territorio del Comune cui afferisce la polizia. Per evitare
l`annullamento del verbale, allora, l`amministrazione locale
avrebbe dovuto dimostrare la propria potestà giuridica sul
tracciato "incriminato". Non ci riesce e, dunque, dovrà
rinunciare all`introito legato alla sanzione. Lo stabilisce la
sentenza 842/12, pubblicata dalla sezione civile del giudice di
pace di Camerino e riportata dal sito Cassazione.net.

Accolto il ricorso del trasgressore: cancellata la multa ex
articolo 142 comma 8 del codice della strada. È vero,
l`automobilista andava a 110 chilometri l`ora contro i 90
consentiti. Ma la superstrada dove avviene l`infrazione, osserva
il magistrato onorario, è gestita dall`Anas anche se il tratto in
cui transita l`automobilista all`atto della condotta multata
rientra nel territorio del Comune cui appartiene la polizia
locale che eleva la contravvenzione. Il punto, secondo il gdp, è
che si tratta di una zona extraurbana. E qui la sentenza cita la
giurisprudenza di legittimità: i vigili urbani hanno competenza
sul territorio del Comune ex articolo 65/1986 ma non sulle
autostrade e, dunque, neanche sulle strade extraurbane principali
che in base agli articoli 175 e 176 Cds risultano equipollenti
alle prime (Cassazione 23813/09). Insomma: l`amministrazione
locale che non è né ente proprietario né gestore della
superstrada non soltanto non ha titolo per svolgervi servizio di
polizia stradale, ma non può piazzarci né segnaletica né
autovelox; almeno stando al giudice di pace, che firma una
sentenza che farà discutere.

Red/Apa

CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-11-2009, n. 23813

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il giudice di pace di San Beverino Marche con sentenza del 6 giugno 20 05 accoglieva l'opposizione proposta da @@ avverso il comune di @@, per l'annullamento del verbale di contestazione n. 426/04, relativo a violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata dalla locale polizia municipale.
Riteneva fondata l'eccezione di "incompetenza territoriale della polizia municipale", assumendo che sulle strade di tipo A e B ex art. 2 C.d.S., quali autostrade e strade extraurbane principali la polizia municipale non aveva titolo per intervenire, essendo affidato alla sola Polizia stradale il compito di accertare le infrazioni.
Il comune di @@ ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 7 luglio 2006. L'opponente è rimasto intimato.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.
Il ricorso lamenta violazione degli artt. 11 e 12 C.d.S., della L. n. 65 del 1986, art. 5, dell'art. 372 del regolamento del C.d.S. e vizi di motivazione. Il Comune, premesso che, come risulta dalla sentenza impugnata, l'infrazione venne accertata sulla SS (OMISSIS), tratto di strada extraurbana, osserva che l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 spetta ai copi ed ai servizi di polizia municipale su tutto il territorio comunale.
Il motivo è fondato.
Questa corte ha già più volte avuto modo di chiarire che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dalla L. n. 689 del 1981, art. 13, in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie,. in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all'interno che fuori dei centri abitati. Gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto il profilo della competenza dell'organo accertatore, restando l'organizzazione la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all'accertamento, inlnfluenti su detta competenza.(Cass 22366/06; 5199/07 e, in motivazione, 14179/07). Ed infatti l'art. 11, terzo comma, cod. str.
- che demanda al Ministero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati - attiene alla direzione e predisposizione di tali servizi, nonchè1 al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle competenze della polizia municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio dell'ente di appartenenza (Cass. 23019/02).
Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'intimato alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, anche con riferimento al primo grado di giudizio, in cui il Comune era rappresentato e difeso dall'avv. Gamberoni.
Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 c.p.c., al rigetto dell'originaria opposizione, giacchè il giudice di merito ha già scrutinato e respinto gli altri motivi di opposizione, senza che sul punto sia stato proposto ricorso incidentale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. Condanna parte intimata alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 600,00, per onorari e Euro 100,00, per esborsi quanto al giudizio di primo grado; Euro 400,00, per onorari e Euro 200,00, per esborsi quanto al giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 20 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2009