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..indennità spetterebbe a tutto il personale che si avvale anche di personal computers e videoterminali..

Dettagli



IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-03-2012, n. 2346

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, in relazione ai ricorrenti @@ ed altri., che prestano servizio presso la casa circondariale di Roma Rebibbia, perciò nella circoscrizione territoriale di Roma;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
che il ricorso in esame è stato proposto da una pluralità di soggetti, per alcuni dei quali, con separata ordinanza, è stata dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale, essendo la sede di servizio dei medesimi collocata in altra circoscrizione territoriale;
che con il presente provvedimento il T.a.r. adito si pronuncia in relazione agli altri ricorrenti;
che gli istanti propongono domanda di declaratoria del diritto ad ottenere l'indennità meccanografica prevista dall'art. 5 del D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, disposta per tutto il personale civile dello Stato, di ruolo e non di ruolo, in possesso dei requisiti ivi individuati, e prevista per i Corpi di Polizia dalla L. 27 ottobre 1973, n. 628, sostenendo che, in assenza di una nuova specifica disciplina, la predetta indennità spetterebbe a tutto il personale che si avvale anche di personal computers e videoterminali e che, pertanto, spetterebbe loro, in quanto sin dalla loro assunzione in servizio avrebbero svolto attività con i personal computers per un orario di almeno 5/6 ore al giorno, per almeno 20 giorni al mese, con una media settimanale superiore alle 20 ore, peraltro su computers sforniti di schermo antiriflesso;
che gli stessi osservano che l'attuale legislazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (art. 21 della L. n. 626 del 1994, come modificato dalla L. n. 422 del 2000) è stata modificata, per quanto riguarda alcuni parametri (schermo tastiera, piani di lavoro, sedile di lavoro, spazio illuminazione, riflessi, rumori ed altro), ma soltanto in relazione alle postazioni dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lett. c), vale a dire a quelle i cui addetti raggiungono le 20 ore lavorative su videoterminale, mentre sarebbero esposti ai medesimi rischi tutti i dipendenti la cui attività sia esercitata attraverso dotazioni informatiche;
che, perciò, essi chiedono anche l'accertamento del loro diritto al risarcimento del danno da stress ed in genere alla salute, provocato da tali inadeguate condizioni lavorative;
che i ricorrenti invocano la sentenza di questa sezione 28.2.2008, n. 5433, che ha accolto la analoga domanda di alcuni dipendenti del Corpo di Polizia Penitenziaria;
Considerato:
che, con sentenza 1.8.2011, n. 6858, questo Ta.r. ha mutato il proprio orientamento, respingendo un analogo ricorso;
che può prescindersi dall'esame dell'eccezione di prescrizione opposta dall'Amministrazione nella memoria defensionale, attesa la ritenuta infondatezza del ricorso;
che la norma di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 146 del 1975 prescrive precisi requisiti necessari affinché l'Amministrazione riconosca e corrisponda l'indennità in questione, rappresentati da: a) formale assegnazione del personale ai centri meccanografici o elettronici; b) appartenenza del personale formalmente assegnato al contingente numerico prestabilito con decreto interministeriale - del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro (ora economia e finanze); c) effettiva applicazione del personale beneficiario a centri meccanografici o elettronici;
che si tratta di requisiti rigorosi, da cui non può prescindersi, e che, pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto de quo, non basta l'applicazione del personale che ne fa richiesta a semplici personal computers o videoterminali, proprio in quanto non restano soddisfatte le summenzionate condizioni;
che in proposito occorre, infatti, rimarcare la natura di diritto soggettivo della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento delle domande, anche per il contenuto patrimoniale della pretesa azionata, e la correlata necessità dell'individuazione di un'espressa previsione normativa che la contempli, che appunto, al di fuori delle ipotesi enucleate dalla norma sopra citata, non si ravvisa;
che, d'altra parte, propendendo per una portata estensiva della norma, la quale, per quanto appena evidenziato, non è, comunque, ammissibile, si determinerebbe l'abnorme situazione in cui pressoché tutto il personale, il quale ormai si serve normalmente e continuativamente del personal computer per lo svolgimento dell'attività lavorativa, avrebbe diritto ad un'indennità, stabilita invece solo per alcuni soggetti in possesso di ben specifici requisiti;
che, quanto alla pretesa al risarcimento del danno da stress e comunque alla salute, pure richiesto dai ricorrenti, anch'essa non può essere accolta, in totale assenza di dimostrazione del pregiudizio subito (Cass. civ., sez. lavoro, 20.5.2010, n. 12351), anche solo di un qualsiasi principio di prova, come da costante giurisprudenza civilistica in materia di danno biologico (Cass. civ., sezione III, 10.12.2009, n. 25820), non valendo ad integrare tale principio di prova l'autodichiarazione prodotta in giudizio, priva del necessario requisito della obiettività;
Ritenuto:
che in conclusione, in relazione ai suindicati ricorrenti, per i quali sussiste la competenza di questo Tribunale, il ricorso sia infondato e debba essere annullato;
che, per quanto concerne le spese di giudizio, i diritti e gli onorari di difesa, si ravvisino i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti, in considerazione dell'orientamento non univoco della sezione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater - definitivamente pronunciando in relazione ai ricorrenti @@ ed altri., rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


   

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